{"id":116,"date":"2022-06-15T12:24:44","date_gmt":"2022-06-15T10:24:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.prismonline.eu\/justice-uam\/?page_id=116"},"modified":"2022-06-15T17:06:36","modified_gmt":"2022-06-15T15:06:36","slug":"valutazione-vulnerabilita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.prismonline.eu\/justice-uam\/it\/valutazione-vulnerabilita\/","title":{"rendered":"Giustizia a misura di bambino: Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali | Valutazione vulnerabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1653645562890{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1649681997184{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}&#8221;][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space][vc_custom_heading text=&#8221;IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: LA \u201cBEST INTEREST PROCEDURE\u201d APPLICATA DALL\u2019UNHCR&#8221; font_container=&#8221;tag:h2|text_align:left|color:%231d71b9&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin dall\u2019entrata in vigore della <strong>Convenzione sui diritti dell\u2019infanzia<\/strong> del 1989, il principio del \u201csuperiore interesse\u201d nei confronti dei minori \u00e8 stato adattato e trasposto all\u2019interno della normativa dei paesi firmatari ma anche all\u2019interno di altri strumenti giuridici di tipo internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel maggio del 2021, l\u2019UNHCR ha pubblicato l\u2019aggiornamento delle linee guida sulla \u201cBest Interests Procedure &#8211; BIP\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa versione sostituisce sia le linee guida del 2008, relative alla determinazione del superiore interesse del minore, sia il manuale pubblicato nel 2011 per quanto concerne l&#8217;attuazione delle stesse linee guida. Questo aggiornamento, inoltre, aggiunge elementi sviluppati attraverso le prassi implementate dei sistemi nazionali di protezione dei minori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le linee guida sono state pensate per essere utilizzate, in via prioritaria, nel contesto della procedura di riconoscimento della <strong>protezione internazionale<\/strong>, direttamente dall\u2019UNHCR o dai partner.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le stesse linee guida indicano la possibilit\u00e0 di essere utilizzate e riadattate in altri contesti procedurali dove, comunque, si rende necessaria la realizzazione di una procedura di determinazione del superiore interesse del minore in particolar modo nei confronti dei <strong>minori a rischio<\/strong> (tra cui i minori stranieri non accompagnati coinvolti in un procedimento penale) [1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura relativa alla determinazione del superiore interesse per un minore \u00e8 stata pensata per provvedere a degli standard procedurali di qualit\u00e0 nei confronti di minori a rischio che necessitano di un <strong>supporto strutturato, sistematico e coordinato<\/strong>. Tutte le decisioni devono essere adottate con un approccio olistico, multidisciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Linee guida sono gli standard dell&#8217;UNHCR per l&#8217;istituzione e l&#8217;applicazione della procedura della valutazione individuale. Le procedure devono essere a misura di bambino e centrate sui bambini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura per determinare il superiore interesse del minore comprende una gestione completa del caso attraverso 6 azioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Identificazione delle vulnerabilit\u00e0;<\/li>\n<li>Valutazione dell\u2019interesse;<\/li>\n<li>Pianificazione dell&#8217;azione;<\/li>\n<li>Attuazione;<\/li>\n<li>Follow-up;<\/li>\n<li>Chiusura del caso.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono due elementi procedurali chiave per prendere decisioni in tutte le diverse fasi di gestione dei casi: la valutazione del superiore interesse del minore (Best interest assessment &#8211; BIA) e la determinazione del superiore interesse del minore (Best interest determination &#8211; BID).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Valutazione del superiore interesse del minore (BIA).<\/strong> Una procedura BIA \u00e8 una valutazione effettuata individualmente su un minore; \u00e8 pensata per assicurare che il superiore interesse del minore rimanga la considerazione principale. Questa procedura deve essere condotta da personale con formazione adeguata e con la partecipazione del minore durante l\u2019intero processo. Si dovrebbe poter iniziare non appena emergono i primi indicatori di una condizione di rischio. Una BIA pu\u00f2 essere rivista e aggiornata regolarmente fino a quando il programma non viene attuato completamente. Una BIA dovrebbe gi\u00e0 predisporsi, ad esempio, prima che si verifichi il ricongiungimento o si trovi un affidamento. Attivare una procedura per valutare il superiore interesse \u00e8 considerata la prima azione che riveste un ruolo essenziale nella gestione dei casi di protezione dell\u2019infanzia [2].<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Determinazione del superiore interesse del minore (BID).<\/strong> La procedura BID \u00e8 un processo formale che avviene attraverso rigorose garanzie procedurali e con essa si determina il superiore interesse nei confronti del minore soprattutto in occasione di decisioni particolarmente importanti che incidono sulla sua vita stessa. Una procedura BID dovrebbe consentire al minore di partecipare, dovrebbe essere condotta da decisori con competenze pertinenti e dovrebbe bilanciare tutti i fattori pertinenti per determinare l&#8217;opzione migliore. Una procedura BID deve formalizzarsi attraverso l\u2019utilizzo di specifici documenti che individuano le responsabilit\u00e0 dei soggetti coinvolti [3].<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Case Management<\/strong><br \/>\n<em>Linee guida per la gestione dei casi e la protezione dei minori: \u201cLinee guida interagenzia per la gestione dei casi e la protezione dei minori\u201d _Child Protection Working Group<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2012, i partecipanti al gruppo Child Protection Working Group, hanno pubblicato le linee guida \u201cInteragency guidelines for case management and child protection\u201d. Queste linee guida nascono per rafforzare il concetto di un approccio coordinato nella gestione dei casi di minori. Mirano ad offrire un quadro generale fatto di principi, considerazioni e procedure orientate ad un\u2019efficace gestione dei casi di protezione dei minori in linea con gli standard minimi per la protezione dell&#8217;infanzia nell&#8217;azione umanitaria previsti gi\u00e0 nel 2012 e aggiornati nel\u00a0 2019 &#8211; CPMS\u00a0 Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Child Protection Working Group, 2012 [4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le linee guida sono state sviluppate per poter supportare i professionisti che lavorano in campo umanitario e in contesti di emergenza ma le stesse possono fungere da base e possono essere adattate per sviluppare un lavoro in altri contesti come il sistema della giustizia penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosa si intende per \u201ccase management \u201c?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per case management si intende quell\u2019attivit\u00e0 orientata a fornire supporto e risposte ai bisogni di protezione che un minore pu\u00f2 incontrare un una situazione di esposizione a rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 in generale, il case management interessa quella rete di soggetti che con ruoli differenti svolgono servizi per i minori. Un ulteriore obiettivo delle linee guida \u00e8 quello di fornire strumenti pratici relativi alle diverse fasi della gestione di un caso ma, soprattutto, gettare le basi per la strutturazione dei processi di referral tra gli attori coinvolti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Elementi chiave del case management [5]:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">dovrebbe essere concentrato sui bisogni individuali del minore e della sua famiglia tenendo sempre in dovuta considerazione il superiore interesse del minore e potenziando la capacit\u00e0 di resilienza del minore e della sua famiglia<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dovrebbe sempre considerare la partecipazione significativa del minore durante tutta la gestione del suo caso<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dovrebbe operare in un sistema di rete che promuove meccanismi di referral<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dovrebbe attivare i meccanismi di assunzione di responsabilit\u00e0 tra i diversi soggetti<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dovrebbe prevedere la figura del case worker che assume un compito di coordinamento tra le diverse parti coinvolte<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sistema opera in un meccanismo circolare con una sequenzialit\u00e0 delle sue fasi [6]:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Identificazione e registrazione del minore individuato come vulnerabile<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Valutazione dei bisogni individuali del minore e della sua famiglia<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sviluppare la strategia di gestione del caso individuale stabilendo obiettivi e tempi previsti per il raggiungimento<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Iniziare l\u2019attivit\u00e0 di gestione con l\u2019attivazione dei singoli processi di referral ai diversi attori coinvolti<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Svolgere attivit\u00e0 di follow up e revisione (in caso di necessit\u00e0 o di nascita di nuovi bisogni, ritornare al punto 2)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Chiusura caso<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le istituzioni e le agenzie internazionali che adoperano le linee guida nella gestione dei casi di minori aderiscono ad una serie di principi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non arrecare ulteriore danno al minore, il che significa che in qualsiasi momento della procedura, bisogna evitare tutte le azioni che possano esporre il minore ad un ulteriore rischio di subire altro danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerare sempre la priorit\u00e0 del superiore interesse del minore, significa avere presente che non si tratta sempre di scegliere la risposta ideale nella gestione del caso ma si tratter\u00e0 probabilmente di effettuare una valutazione ponderata delle diverse opzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio della non discriminazione nei confronti dei minori. Questo principio si estrinseca attraverso una serie di azioni che assicurano al minore di non essere discriminato per la sua condizione e per l\u2019appartenenza a questioni di razza, genere, disabilit\u00e0 ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti coloro che utilizzano le linee guida, le interpretano e le applicano, hanno il dovere di aderire agli standard e ai principi sopra enucleati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiedere il consenso informato che dovrebbe essere manifestato dal minore, dai suoi familiari e eventualmente dal tutore e presuppone la partecipazione e la comprensione da parte del minore. Diventa rilevante l\u2019approccio Child Friendly da utilizzare con i minori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rispetto della privacy e la condivisione delle informazioni, tutte le informazioni dovrebbero essere gestite e condivise sulla base di un approccio molto individuale e legato strettamente alla singola necessit\u00e0.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1655298821928{padding-top: 1% !important;padding-right: 1% !important;padding-bottom: 1% !important;padding-left: 1% !important;background-color: #f7f7f7 !important;}&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Normativa Italiana<\/strong><br \/>\n<em>L\u201d\u2019individual assessment\u201d e le norme di riferimento nella procedura italiana.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre sono state adottate misure legislative esplicite per recepire la Direttiva 2012\/29\/UE, che prevedeva valutazioni di vulnerabilit\u00e0 in diverse fasi del procedimento penale ordinario, nessuna misura \u00e8 stata adottata per recepire la Direttiva 2016\/800\/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna, inoltre, tenere in considerazione che la condizione di minore straniero non accompagnato aumenta l\u2019esposizione alla vulnerabilit\u00e0 e all\u2019esclusione sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Italia, i minori vittime e i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono coinvolti in procedimenti penali diversi. I minori vittime di reato sono coinvolti davanti al Tribunale Ordinario nel processo penale ordinario, che \u00e8 regolato dal codice di procedura penale italiano e dal diritto penale, rinviando alle leggi complementari o speciali. I minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, invece, sono coinvolti davanti al Tribunale per i Minorenni, nel processo penale minorile, <strong>regolato dal codice del processo penale minorile (Decreto Presidenziale n. 448 del 1988)<\/strong> [7].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seconda della condizione del minore, diversi sono i diritti, le garanzie, il sostegno e la protezione riconosciute. Per le <strong>vittime di reato<\/strong>, c&#8217;\u00e8 un quadro legislativo di <strong>supporto, assistenza e protezione<\/strong> specifico per i MSNA che favorisce la loro integrazione, l&#8217;accesso ai servizi pubblici, l&#8217;integrazione e la nomina dei tutori. Tale quadro di norme \u00e8 stato reso organico all\u2019interno della cosiddetta <strong>Legge Zampa<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In aggiunta, si applica anche la legge che regola il sostegno, l&#8217;assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che riguarda anche i MSNA (Decreto Legge n. 212\/2015). Il decreto include norme specifiche per l&#8217;identificazione e la valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani e ha portato alla creazione di meccanismi di referral e di una rete specializzata di coordinamento e all\u2019adozione di un approccio multidisciplinare da mettere in atto, tra centri di accoglienza, Tribunali per i Minorenni e autorit\u00e0 penali con un mandato specifico sulla tratta di esseri umani. Queste procedure e meccanismi di segnalazione si attivano gi\u00e0 all&#8217;arrivo del minore nel territorio italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l&#8217;introduzione del <strong>Decreto-legge n. 212\/2015 <\/strong>[8], i professionisti devono valutare se una vittima si trovi in una <strong>&#8220;particolare condizione di vulnerabilit\u00e0&#8221; <\/strong>(Articolo 90). Gli elementi riconducibili a situazioni di vulnerabilit\u00e0 dovrebbero emergere sin dalla prima audizione del minore, con l&#8217;assistenza di uno psicologo (Articolo 362 CPP). Tale condizione si desume sulla base di una serie di elementi soggettivi e oggettivi: et\u00e0, infermit\u00e0, deficit mentale, il tipo di reato perseguito e le circostanze dell&#8217;atto perseguito, dipendenza emotiva, psicologica o anche economica dall&#8217;autore del reato. Il paragrafo elenca diversi reati come la tratta, lo sfruttamento lavorativo, ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come menzionato sopra, alla Direttiva 800\/2016 non sono seguiti interventi di trasposizione, seppur il D.P.R. 448\/1988 &#8220;Codice del processo penale minorile&#8221; <strong>D.P.R., 22\/09\/1988 n\u00b0 448 <\/strong>[9]\u00a0aveva gi\u00e0 previsto numerose garanzie, a tutela della reintegrazione del minore nella societ\u00e0. Uno tra tutti, il delicato compito svolto\u00a0 dall\u2019<strong>USSM<\/strong>, (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), un ufficio che assiste il Tribunale per i Minorenni, come recita l&#8217;art.6 del citato Decreto, incaricato della presa in carico del minore indagato, su mandato dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, in diverse fasi del procedimento, a seconda che il caso sia pendente davanti al giudice delle indagini preliminari, al giudice dell&#8217;udienza preliminare o al giudice del dibattimento. Quest\u2019ufficio, in sinergia con altri attori come gli operatori dei centri di accoglienza e altri servizi territoriali, ha il ruolo di accertare in sede di procedimento penale minorile le caratteristiche personali del minore, la maturit\u00e0 psicofisica e altri elementi quali quelli relativi alle &#8220;condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne il grado di responsabilit\u00e0 penale, valutare la rilevanza sociale del fatto nonch\u00e9 disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili&#8221; (Articolo 9 D.P.R. n. 448 del 1988).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce del quadro legislativo di riferimento delineato, emerge che il sistema italiano ha sviluppato delle procedure di valutazione individuale ma esiste ancora del lavoro da fare per migliorare le valutazioni individuali nei procedimenti penali per armonizzarle, ove possibile, in particolar modo quando si tratta di MSNA.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1655298951630{padding-top: 1% !important;padding-right: 1% !important;padding-bottom: 1% !important;padding-left: 1% !important;background-color: #f7f7f7 !important;}&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Normativa Europea<\/strong><br \/>\n<em>Una panoramica agli strumenti internazionali<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sia la Direttiva 2012\/29\/UE che la Direttiva 2016\/800\/UE disciplinano rispettivamente il trattamento da riservare ai minori coinvolti in un procedimento penale, quali vittime di reato o autori. Entrambe enfatizzano l\u2019importanza nel garantire il <strong>diritto ad una valutazione individuale<\/strong>, in nome del superiore interesse del minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur non disciplinando direttamente la procedura di valutazione individuale, entrambe delineano gli standard minimi e le linee guida che gli stati dovrebbero adottare nella conduzione di procedure di valutazione individuale; a tal proposito, l\u2019<strong>art. 22 della Direttiva UE\u00a0 29\/2012<\/strong> e l\u2019<strong>art. 7 della Direttiva UE 800\/2016<\/strong> esplicitano la necessit\u00e0 di adottare un approccio multidisciplinare; ci\u00f2 significa che, diversi professionisti con una competenza adeguata devono contribuire al processo di valutazione al fine di renderlo il pi\u00f9 completo ed esaustivo possibile in base alle esigenze del minore (ad esempio, si pensi all\u2019intervento di uno psicologo o un neuropsichiatra per affrontare eventuali traumi subiti, o un mediatore culturale quando il minore ha problemi di comunicazione o di comprensione culturale del contesto di accoglienza).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna sottolineare che, le direttive, seppur tracciando delle linee guida che possono avere parecchi elementi in comune in termini di valutazione individuale, rispondono a due necessit\u00e0 diverse: da un lato la l\u2019art. 7 della Direttiva UE 800\/16 mira a sostenere la reintegrazione dell&#8217;autore di reato e, dall&#8217;altro, l\u2019art. 22 della Direttiva UE 29\/12 opera al fine di evitare la seconda vittimizzazione delle vittime.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=&#8221;La Direttiva UE 800\/2016&#8243; tab_id=&#8221;2016&#8243;][vc_column_text]L\u2019Art.7 Direttiva 800\/2016, nel garantire in pieno il diritto ad una valutazione individuale, impone di tenere conto delle <em>\u201cspecifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale&#8230; in particolare, della personalit\u00e0 e maturit\u00e0 del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonch\u00e9 di eventuali vulnerabilit\u00e0 specifiche del minore&#8230;\u201d<\/em>. La necessit\u00e0 di tenere conto delle caratteristiche individuali del minore, delle circostanze del caso concreto e di specifiche esigenze, lascia margine a chi conduce la valutazione nel fare di volta in volta delle valutazioni di diversa portata. La valutazione pu\u00f2 essere fatta sia in fase preprocessuale che in fase processuale, e, una volta fatta, deve essere aggiornata.<\/p>\n<p>A tal proposito, appare opportuno citare i commi indicati all\u2019articolo 7 della Direttiva [10]:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.<\/em><\/li>\n<li><em>A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali \u00e8 sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalit\u00e0 e maturit\u00e0 del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonch\u00e9 di eventuali vulnerabilit\u00e0 specifiche del minore.<\/em><\/li>\n<li><em>La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.<\/em><\/li>\n<li><em>La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorit\u00e0 competenti al fine di: a) determinare la necessit\u00e0 di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore; b) valutare l&#8217;adeguatezza e l&#8217;efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore; c) assumere decisioni o linee d&#8217;azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.<\/em><\/li>\n<li><em>La valutazione individuale \u00e8 effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6, prima dell&#8217;imputazione.<\/em><\/li>\n<li><em>In assenza di una valutazione individuale, \u00e8 comunque possibile formulare un&#8217;imputazione purch\u00e9 ci\u00f2 sia nell&#8217;interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all&#8217;inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale.<\/em><\/li>\n<li><em>La valutazione individuale \u00e8 effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa \u00e8 condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli articoli 5 e 15, e\/o di un professionista specializzato.<\/em><\/li>\n<li><em>Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 questa sia aggiornata durante il procedimento penale.<\/em><\/li>\n<li><em>Gli Stati membri possono derogare all&#8217;obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia richiesta dalle circostanze del caso, purch\u00e9 ci\u00f2 sia compatibile con l&#8217;interesse superiore del minore.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;articolo 7 va letto in combinato disposto con il considerando 1 della direttiva, in cui si afferma che il suo quadro giuridico dovrebbe garantire l&#8217;esercizio del diritto a un processo equo e la comprensione del procedimento penale.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;La Direttiva UE 29\/2012&#8243; tab_id=&#8221;2012&#8243;][vc_column_text]L\u2019art.22 della Direttiva 29\/2012 riconosce il diritto alla \u201cvalutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione\u201d. La valutazione serve ad adottare una serie di cautele al fine di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta o al contempo ritorsioni o intimidazioni personali o nei confronti della famiglia della vittima. Tiene conto anche in questo caso delle <em>\u201ccaratteristiche personali della vittima, il tipo o la natura del reato, le circostanze del reato\u201d<\/em>. La tempestivit\u00e0 della valutazione \u00e8 cruciale per l\u2019emersione dei casi di rischio e per l&#8217;adozione delle misure precauzionali idonee a diminuire il danno subito e, in presenza di ulteriori circostanze, la valutazione deve essere sempre aggiornata.<\/p>\n<p>Appare utile, anche in questo caso, ricordare quanto previsto dall\u2019art. 22 della Direttiva [11]:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.<\/em><\/li>\n<li><em>La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; c) le circostanze del reato.<\/em><\/li>\n<li><em>Nell&#8217;ambito della valutazione individuale \u00e8 rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravit\u00e0 del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell&#8217;autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalit\u00e0 organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull&#8217;odio e le vittime con disabilit\u00e0.<\/em><\/li>\n<li><em>Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.<\/em><\/li>\n<li><em>La portata della valutazione individuale pu\u00f2 essere adattata secondo la gravit\u00e0 del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.<\/em><\/li>\n<li><em>La valutazione individuale \u00e8 effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volont\u00e0 di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.<\/em><\/li>\n<li><em>Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 questa sia aggiornata durante l&#8217;intero corso del procedimento penale.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;articolo 22 deve essere letto in combinato disposto con l&#8217;articolo 1 della direttiva, che prevedeva che il suo quadro giuridico dovrebbe consentire la partecipazione a procedimenti penali.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_tabs][vc_separator align=&#8221;align_left&#8221;][vc_column_text]<span style=\"font-size: 10pt;\">1. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child, May 2021, available at: https:\/\/www.refworld.org\/docid\/5c18d7254.html<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2. BIA template available at: https:\/\/www.unhcr.org\/handbooks\/biptoolbox\/forms.html<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3. BID review form available at: https:\/\/www.unhcr.org\/handbooks\/biptoolbox\/forms.html<br \/>\n4. <a href=\"https:\/\/alliancecpha.org\/en\/system\/tdf\/library\/attachments\/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=35094\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/alliancecpha.org\/en\/system\/tdf\/library\/attachments\/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=35094<\/a>, developed in 2012 and reviewed in 2019 by the Child Protection Working Group (CPWG)<br \/>\n5. \u201cInteragency guidelines for case management and child protection\u201d guidelines p. 10- 15 available <a href=\"http:\/\/www.cpcnetwork.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/CM_guidelines_ENG_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.cpcnetwork.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/CM_guidelines_ENG_.pdf<\/a><br \/>\n6. Idem<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">7. Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Settembre 1988, N. 448 &#8211; Approvazione Delle Disposizioni Sul Processo Penale A Carico Di Imputati minorenni (Gu Serie Generale N.250 Del 24-10-1988 &#8211; Suppl. Ordinario N. 92)<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">8. DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016)<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">9. Code of Juvenile Criminal Proceeding &#8211; D.P.R., 22\/09\/1988 n\u00b0 448<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">10. Directive 2012\/29\/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001\/220\/JHA<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">11. Directive (EU) 2016\/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings<\/span>[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1632073635681{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-6124\" src=\"https:\/\/www.prismonline.eu\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/flag_yellow_high-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"133\" height=\"89\" \/>Questo progetto \u00e8 cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell&#8217;Unione Europea (2014-2020).<\/p>\n<p><em><span style=\"font-size: 10pt;\">Questo progetto \u00e8 stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non pu\u00f2 essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.<\/span><\/em>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.prismonline.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Creative-Commons.png\" alt=\"\" width=\"88\" height=\"31\" \/><\/p>\n<p>Questo lavoro \u00e8 concesso sotto licenza <a href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<\/a>.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1653645562890{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; 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