{"id":125,"date":"2022-06-15T12:28:30","date_gmt":"2022-06-15T10:28:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.prismonline.eu\/justice-uam\/?page_id=125"},"modified":"2022-06-16T11:48:52","modified_gmt":"2022-06-16T09:48:52","slug":"ricerca","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.prismonline.eu\/justice-uam\/it\/ricerca\/","title":{"rendered":"Giustizia a misura di bambino: Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali | Ricerca"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1653645571052{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1649681997184{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}&#8221;][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space][vc_custom_heading text=&#8221;I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI&#8221; font_container=&#8221;tag:h2|text_align:left|color:%231d71b9&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_empty_space][vc_row_inner css=&#8221;.vc_custom_1653646214546{padding-top: 1% !important;padding-right: 1% !important;padding-bottom: 1% !important;padding-left: 1% !important;background-color: #f7f7f7 !important;}&#8221;][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<strong>INDICE<\/strong>[\/vc_column_text][vc_column_text]<a href=\"#01\">Riepilogo generale<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#02\">Introduzione<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#1.\">1. Minori stranieri non accompagnati in migrazione e gli effetti sui procedimenti penali<\/a><br \/>\n<a href=\"#1.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.1. Valutazioni sul sistema di asilo e protezione internazionale per tutelare il minore, garantendo l&#8217;identificazione delle vittime e la determinazione dell&#8217;et\u00e0<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.1.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.1.1. Valutazione delle organizzazioni anti-tratta<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.1.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.1.2. Accertamento dell&#8217;et\u00e0<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.2. Rappresentanti legali e persone di fiducia<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.3.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.3. Sensazioni contrastanti riguardo ai centri di accoglienza<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.4.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.4. Il turnover e la mancanza di continuit\u00e0 relativamente all\u2019informazione<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#1.5.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1.5. Mancanza di mediatori culturali<\/span><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<a href=\"#2.\">2. Valutazione individuale nei procedimenti penali<\/a><br \/>\n<a href=\"#2.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.1 Vittime di Reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.1.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.1.1. Panoramica della valutazione individuale per le vittime di reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.1.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.1.2. Quadro di riferimento del traffico di esseri umani<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.2. Sospettati di reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.2.1\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.2.1 Panoramica sulla valutazione individuale dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.3.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.3. Valutazione dello psicologo<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.4.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.4. Accertamento dell&#8217;et\u00e0<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.5.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.5. Il ruolo particolare degli avvocati nelle valutazioni <\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#2.6.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">2.6. Il ruolo dei tutori: aspetti positivi e negativi<\/span><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<a href=\"#3.\">3. Nella fase preprocessuale<\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1. Valutazioni individuali delle vittime di reato (Direttiva 2012\/29\/UE)<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.1. Mancanza di un obiettivo coerente per le diverse valutazioni individuali<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.2. Guida non abbastanza dettagliata su come condurre le valutazioni<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.3.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.3. Fasi processuali poco chiare delle valutazioni condotte con l&#8217;assistenza di esperti<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.4.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.4. Scarsa chiarezza dei termini<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.5.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.5. Coordinamento formale e informale<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.6.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.6. Tentativi non obbligatori di affinare la formazione<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.7.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.7. Covid-19<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.8.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.8. Diritto all&#8217;informazione e diritto alla traduzione<\/span><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<a href=\"#3.1.9.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.9. Luogo di valutazione<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.10.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.10. Superiore interesse del minore<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.1.11.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.1.11. Genere<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2. Sospettati o accusati di aver commesso un reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.1. Obiettivi della valutazione individuale<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.2. Valutazione da parte dell&#8217;USSM<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.3.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.3. Coordinamento<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.4.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.4. Diritto all&#8217;informazione<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.5.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.5. Diritto alla traduzione e all&#8217;interpretariato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.6.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.6. Diritto ad essere accompagnati da una persona di fiducia e di instaurazione di un rapporto di fiducia<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#3.2.7.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">3.2.7. Covid-19<\/span><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<a href=\"#4.\">4. Nella fase processuale<\/a><br \/>\n<a href=\"#4.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.1. Vittime di reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.1.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.1.1. Obiettivi della valutazione individuale durante il processo<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.1.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.1.2. Diritto ad essere accompagnati al processo<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2. Sospettati o accusati di aver commesso un reato<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.1.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.1. Valutazione del giudice e peso della relazione USSM<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.2.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.2. La relazione dell&#8217;USSM nel processo<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.3.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.3. Contestabilit\u00e0 e coinvolgimento dei minori nella redazione della relazione dell&#8217;USSM<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.4.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.4. Coinvolgimento dell&#8217;USSM nel processo<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.5.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.5. Formazione del giudice minorile<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.6.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.6. Diritto all&#8217;accompagnamento e interesse dei minori<\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"#4.2.7.\"><span style=\"font-size: 10pt;\">4.2.7. Covid-19<\/span><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]<a href=\"#5.\">5. La via da seguire<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#6.\">6. Conclusione<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#7.\">7. Allegati<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text el_id=&#8221;01&#8243;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Riepilogo generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">La ricerca si propone di analizzare la situazione dei minori stranieri non accompagnati, da adesso in poi MSNA, nella condizione di vittime, sospettati o accusati di aver commesso un reato in Italia. La ricerca si inserisce nell\u2019ambito del progetto Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Practices (CFJ-DCSCP), concentrandosi specificamente sul processo di valutazione individuale condotto nell\u2019ambito dei procedimenti penali e sulle questioni che ne discendono, al fine di migliorare l&#8217;accesso alla giustizia dei MSNA. Viene analizzata la teoria, la politica e la pratica per consentire lo sviluppo di un modello di valutazione individuale specifico per MSNA nei procedimenti penali, sia come vittime che come sospettati o accusati di aver commesso un reato, in modo che le prassi esistenti su questo argomento possano essere migliorate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">I minori stranieri non accompagnati, sin dal loro arrivo in Italia, sono supportati da una rete di organizzazioni e figure istituzionali. I MSNA sono sottoposti a diversi accertamenti, a partire dai centri di accoglienza, sul loro stato di salute psico-fisico, sull&#8217;identificazione preliminare delle potenziali vittime di tratta e sulle strategie di prevenzione da adottare per evitare comportamenti devianti; come si evince dall\u2019analisi effettuata, le organizzazioni anti-tratta svolgono un ruolo fondamentale per l&#8217;emersione, la protezione e l&#8217;integrazione sociale della persona, nonch\u00e9 per l\u2019incontro per le vittime di tratta con gli assistenti sociali del centro di accoglienza o con gli uffici della Procura che si occupano del contrasto al trafficking. Le interviste condotte suggeriscono che questi accertamenti integrano e influenzano le valutazioni individuali effettuate nell\u2019ambito dei procedimenti penali da altri attori quali, psicologi, pubblici ministeri e giudici. Gli attori della giustizia penale intervistati hanno suggerito che la loro interazione e collaborazione sia utile per comprendere i MSNA e le loro vulnerabilit\u00e0. Tuttavia, questo scambio \u00e8 informale e dipende dall&#8217;iniziativa e dalla buona volont\u00e0 delle persone coinvolte a causa della mancanza di un protocollo o di una procedura predeterminata da seguire. Anche se ci fosse, la mancanza di risorse finanziarie e di investimenti nei centri di accoglienza e nel loro personale, hanno un impatto negativo sulla loro stabilit\u00e0, con conseguente turnover continuo del personale. Questo ha delle implicazioni sulle informazioni raccolte e gestite in merito alla situazione personale del minore, che \u00e8 coinvolto in procedimenti penali. Ha anche delle implicazioni negative sulla percezione generale che i MSNA hanno del sistema e delle autorit\u00e0 italiane. Tuttavia, nonostante le carenze, gli assistenti sociali dei centri di accoglienza, i tutori volontari (introdotti dall&#8217;art.11 della legge Zampa) e i mediatori culturali hanno un ruolo chiaro nel sostenere i MSNA, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, purch\u00e9 ci sia adeguatamente garantita la partecipazione del minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">I minori vittime di reato sono sottoposti a un procedimento penale ordinario, che non prevede una valutazione individuale esplicitamente regolamentata come prescritto dall&#8217;articolo 22 della Direttiva 2012\/29\/UE. Certo, il recepimento della Direttiva ha introdotto ulteriori indicazioni per l&#8217;identificazione delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilit\u00e0, nonch\u00e9 la necessit\u00e0 di adottare, con l&#8217;ausilio di uno psicologo o di altro personale qualificato, specifiche misure di protezione durante le udienze e gli interrogatori. Ma la mancata regolamentazione della procedura di valutazione individuale crea un sistema frammentato. Un sistema in cui diverse valutazioni possono essere condotte in periodi diversi (et\u00e0, identificazione del bisogno di adozione di misure di protezione, separate a seconda che avvengano in fase preprocessuale o processuale). I criteri e gli obiettivi di queste valutazioni sono anche diversificati, a seconda di chi le conduce: mentre gli psicologi seguono le linee guida disciplinari della loro professione, i giudici e i pubblici ministeri non hanno una guida dettagliata per l&#8217;identificazione delle misure e possono applicarle a loro discrezione. Questo crea una situazione in cui i MSNA possono essere soggetti a un numero diverso di valutazioni, il che contribuisce a creare una situazione di stress.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Le interviste suggeriscono uno sforzo delle autorit\u00e0 giudiziarie penali per coinvolgere diversi attori, sia del sistema d&#8217;asilo e di protezione internazionale (centri di accoglienza, tutori, mediatori culturali), sia del sistema di contrasto alla tratta di esseri umani (organizzazioni anti-tratta) per sostenere la decisione su quali misure protettive sia necessario adottare (incidente probatorio per evitare udienze ripetute, sistema di videoconferenza, audizioni protette ecc.) per prevenire ipotesi di vittimizzazione secondaria. Questo coinvolgimento \u00e8 ancora in gran parte informale, con le organizzazioni anti-tratta, i centri di accoglienza, gli avvocati e\/o i loro tutori che svolgono un ruolo pi\u00f9 forte nel garantire che i minori vittime ottengano il sostegno di cui hanno bisogno. Ci sono state iniziative, discussioni e raccomandazioni per presentare richieste e dossier digitali per promuovere il coordinamento tra questi attori che lavorano nell&#8217;ambito dell&#8217;asilo, della tratta di esseri umani e dei procedimenti penali che possono essere esplorati ulteriormente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">I MSNA che sono sospettati o accusati di aver commesso un reato sono sottoposti a procedimenti, che non hanno procedure di valutazione individuale esplicitamente regolamentate, cos\u00ec come previsto nell&#8217;articolo 7 della Direttiva (UE) 2016\/800 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI. Mentre, per i MSNA vittime di reato, le organizzazioni anti-tratta, i centri di accoglienza o i tutori hanno un ruolo pi\u00f9 forte nel garantire il sostegno, esiste un ufficio di servizio sociale (USSM) nei Tribunali per i Minorenni con un mandato specifico per garantire ai MSNA (sospettati o accusati di aver commesso un reato) l&#8217;accesso a servizi psicologici e all&#8217;assistenza affettiva. Inoltre, c&#8217;\u00e8 una maggiore attenzione nelle regole dei procedimenti penali minorili al fine di garantire che le decisioni siano adottate nel superiore interesse del minore, autonomia e promozione della sua reintegrazione sociale. Lo scopo principale della loro valutazione \u00e8 quello di capire se il minore \u00e8 consapevole delle sue azioni e, in caso affermativo, assegnare il disvalore appropriato a ci\u00f2 che ha commesso e prendere eventuali misure a suo beneficio in termini di protezione, istruzione, formazione, integrazione sociale, vulnerabilit\u00e0 e necessit\u00e0 di comunicazione, in linea con l&#8217;articolo 7 della Direttiva (UE) 2016\/800. Le interviste hanno mostrato che il servizio sociale del sistema minorile (il cosiddetto Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i minori non accompagnati ed \u00e8 stato apprezzato da loro. Anche fornendo supporto alla valutazione del giudice (art.19 Decreto Presidenziale N.448\/1988, d&#8217;ora in poi DPR), per il quale l&#8217;ascolto del minore \u00e8 fondamentale per la sua protezione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Ciononostante, non c&#8217;\u00e8 una guida formale su come le valutazioni individuali dovrebbero essere condotte e quali misure dovrebbero essere applicate, pi\u00f9 in generale, per promuovere la partecipazione del minore al procedimento penale. N\u00e9 l&#8217;affidamento a uno strumento particolare per garantire la coerenza, o la partecipazione del minore nella redazione delle relazioni da parte dell&#8217;unit\u00e0 sociale (USSM), che metta in dubbio la loro affidabilit\u00e0. Questo contesto pone in dubbio che la situazione sia in piena conformit\u00e0 con la Direttiva 2016\/800. Le interviste con gli stakeholder e le esperienze di prima mano di minori non accompagnati, sospettati o accusati di aver commesso un crimine, suggeriscono la necessit\u00e0 di valutazioni individuali per consentire una comprensione della situazione personale e sociale del minore. Specialmente, poich\u00e8 le interviste sembrano indicare che spesso il coinvolgimento nel crimine \u00e8 una reazione a una percezione di privazione dei diritti, tensioni e mancanza di stabilit\u00e0 nei centri di accoglienza. Situazioni e condizioni che hanno anche un impatto su quali persone di fiducia dovrebbero essere coinvolte nel procedimento penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Il progetto vuole incrementare l&#8217;importanza di questi soggetti nel procedimento, valorizzando il loro ruolo e mettendoli in condizione di assicurare in modo concreto ed efficace il superiore interesse del minore. La ricerca \u00e8 funzionale allo sviluppo di un modello di valutazione individuale da utilizzare nei confronti dei MSNA coinvolti in procedimenti penali, che favorir\u00e0 una migliore comunicazione all\u2019interno del team multidisciplinare degli attori coinvolti, lo scambio di informazioni riguardanti il minore stesso e la promozione di una maggiore partecipazione del minore nel procedimento. Inoltre, i momenti di incontro e lo scambio di relazioni scritte con la Prefettura, l&#8217;Universit\u00e0 e la CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani), il Garante dell&#8217;Infanzia e l&#8217;Assessorato alle Politiche Sociali del Comune possono essere un&#8217;occasione per discutere pi\u00f9 in dettaglio delle questioni, del cambiamento di prospettiva, del flusso giudiziario, dei bisogni dei minori e dei professionisti. Il confronto con alcuni rappresentanti delle istituzioni aiuter\u00e0 a identificare alcune lacune del sistema e a discuterne.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Il coordinamento di una tale variet\u00e0 di profili e bisogni \u00e8 necessario per avere risultati positivi e per trovare soluzioni contro le sfide che pongono ostacoli tra i MSNA coinvolti nel sistema penale e la giustizia stessa.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;02&#8243;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;Italia, nel corso degli ultimi decenni, ha cercato in diversi momenti di adattare la legislazione nazionale sia al diritto comunitario che alla gestione del flusso migratorio. Il progetto &#8220;Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Courts Practice&#8221; (CFJ-DCSCP) [1] vuole identificare i problemi chiave che riguardano l&#8217;accesso alla giustizia dei MSNA, le lacune politiche, per comprendere meglio l&#8217;assetto istituzionale cos\u00ec come le norme culturali e sociali che influenzano questi problemi. C&#8217;\u00e8 la necessit\u00e0 di adeguare gli accordi istituzionali e i ruoli per attuare le disposizioni dell&#8217;UE e le esigenze dei MSNA, in modo che le lezioni apprese dall&#8217;attuazione del quadro giuridico attuale possano essere utilizzate per migliorare l&#8217;accesso alla giustizia dei minori non accompagnati.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questa relazione si propone di analizzare come vengono condotte le valutazioni individuali nei procedimenti penali per i minori non accompagnati in Italia, tenendo conto dei requisiti della Direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI e della Direttiva (UE) 2016\/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell&#8217;11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Come espressamente stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (UNCRC), l&#8217;art. 3, comma 1, attribuisce al minore il diritto di valutare e prendere in considerazione il suo interesse principale, come considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni che lo riguardano, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Per garantire concretamente l&#8217;interesse superiore del fanciullo, \u00e8 importante prendere in considerazione la valutazione individuale di ogni minore, caso per caso. Questo studio analizza sia la teoria che la pratica quando i MSNA partecipano ai procedimenti penali come vittime di reato e sospettati o accusati di averne commesso uno. Terr\u00e0 anche in considerazione, quindi, tre livelli di vulnerabilit\u00e0 che i minori non accompagnati devono affrontare. Primo per essere migranti, secondo per il loro coinvolgimento in procedimenti penali e terzo, a seconda dell&#8217;impatto dei diversi procedimenti e dell&#8217;integrazione, per quanto riguarda l&#8217;esclusione sociale.<\/p>\n<p align=\"justify\">Si tratta di un argomento complesso, poich\u00e9 la partecipazione dei minori non accompagnati ai procedimenti penali implica l&#8217;intervento di diversi sistemi giuridici. Da un lato, le valutazioni individuali nei procedimenti penali sono regolate dalle norme prescritte dalla procedura penale e dal diritto penale. Dall&#8217;altro lato, il sistema di supporto, assistenza, integrazione e rappresentanza \u00e8 ampiamente regolato dalle leggi sull&#8217;immigrazione e sulla tutela. Di particolare rilevanza in Italia \u00e8 l&#8217;adozione di quella che \u00e8 stata chiamata &#8220;Legge Zampa&#8221; [2], che \u00e8 la prima legislazione europea che propone un &#8220;quadro globale&#8221; rivolto specificamente ai minori non accompagnati. Essa riconosce le specifiche vulnerabilit\u00e0 dei minori non accompagnati e garantisce loro gli stessi diritti e la stessa protezione garantita ai minori italiani e agli altri minori europei. Inoltre, migliora ulteriormente la loro protezione, in termini, tra l&#8217;altro, di accoglienza e trattamento. Questo include la creazione di nuove figure istituzionali, come il mediatore culturale e i tutori volontari.<\/p>\n<p align=\"justify\">In effetti, la crisi migratoria del 2015 ha portato importanti cambiamenti dal punto di vista del quadro giuridico normativo per migliorare la situazione dei diritti umani dei minori non accompagnati. Prima del 2015, esisteva un sistema normativo incerto e dispersivo, con procedure che si sovrapponevano. Con l&#8217;adozione del decreto legislativo 142\/2015 [3], l&#8217;accoglienza e il trattamento dei minori non accompagnati sono stati regolamentati in modo pi\u00f9 preciso. In particolare, il giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario diventava competente per la nomina dei tutori, mentre il Tribunale per i minorenni era competente per la ratifica delle misure di accoglienza (articolo 19 del suddetto decreto). Il Tribunale per i Minorenni doveva valutare la situazione del minore all&#8217;arrivo nel territorio italiano, e se erano stati applicati tutti gli strumenti di tutela dei minori in linea con le convenzioni internazionali. In particolare, verificava se era stato nominato un tutore, venivano effettuati colloqui psicologici e veniva garantita la presenza di un mediatore culturale, oltre al collocamento in centri di accoglienza. Con l&#8217;adozione della legge Zampa, tutti i procedimenti riguardanti i minori non accompagnati sono stati concentrati davanti al Tribunale dei Minori, in qualit\u00e0 di giudice tutelare.<\/p>\n<p align=\"justify\">Comprendere come le valutazioni individuali nei procedimenti penali siano conformi alla Direttiva sui Diritti delle Vittime e alla Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i Minori, richiede necessariamente una comprensione di come questi diversi sistemi interagiscono, e come la partecipazione dei minori non accompagnati nei procedimenti penali ne sia influenzata.<\/p>\n<p align=\"justify\">Di conseguenza, la Sezione 1 di questo rapporto inizia con un&#8217;analisi contestuale di questioni selezionate, processi e supporto che riguardano direttamente i minori non accompagnati nel sistema di asilo e protezione internazionale. Questo includer\u00e0 un collegamento di come ci\u00f2 che accade in questi sistemi influisce o ha ripercussioni quando partecipano ai procedimenti penali. Questo \u00e8 il caso, come verr\u00e0 mostrato in questa sezione, di specifiche valutazioni individuali che vengono gi\u00e0 condotte ai minori non accompagnati al loro arrivo. Il lavoro sul campo ha dimostrato che le diverse valutazioni effettuate nel sistema di asilo e di protezione internazionale integrano anche le valutazioni nei procedimenti penali, il che comporta vantaggi e svantaggi propri. Questa sezione fornir\u00e0 anche approfondimenti sull&#8217;interazione dei diversi ruoli, con un&#8217;enfasi particolare sulle figure istituzionali nuove o ampliate, come il ruolo del tutore (volontario) e del mediatore culturale.<\/p>\n<p align=\"justify\">La Sezione 2 inizier\u00e0 fornendo una breve panoramica del quadro giuridico e istituzionale di come vengono condotte le valutazioni individuali nei procedimenti penali in Italia. Questo comprende il processo di valutazione dei minori durante la fase preprocessuale e processuale, chi \u00e8 coinvolto, i tempi e come vengono fornite le informazioni sui diritti. Offre una visione dei diversi profili professionali che hanno la competenza, il potere e l&#8217;obbligo di richiedere, sostenere ed eseguire una valutazione individuale e quali strumenti sono disponibili. I risultati della ricerca suggeriscono che, nonostante le pratiche promettenti, il processo di valutazione individuale \u00e8 frammentato e dipende dal coordinamento informale, potenzialmente a causa della mancanza di regolamentazione.<\/p>\n<p align=\"justify\">La Sezione 3 \u00e8 dedicata all&#8217;analisi approfondita degli aspetti procedurali delle valutazioni individuali durante la fase preprocessuale del procedimento penale. I risultati della ricerca suggeriscono un approccio diverso, a seconda che un minore partecipi come vittima o come sospettato o accusato di aver commesso un crimine, ognuno con le proprie promettenti pratiche e preoccupazioni. Per i minori non accompagnati vittime di un crimine non c&#8217;\u00e8 un approccio esplicito o specifico regolamentato dal punto di vista procedurale alle valutazioni individuali. La sua realizzazione dipende in gran parte dai poteri discrezionali del pubblico ministero e dal coordinamento (informale) con i soggetti interessati all&#8217;asilo o alla protezione internazionale. Per i minori non accompagnati sospettati o accusati di aver commesso un crimine, la situazione \u00e8 diversa, data l&#8217;esistenza di un&#8217;unit\u00e0 (USMM) centralizzata e collegata al Tribunale per i Minorenni, che ha la competenza di eseguire valutazioni per sostenere il processo decisionale dell&#8217;accusa e del giudice. Un approccio multi-agenzia da un team collegiale appare essere il pi\u00f9 efficiente per creare sinergie e garantire il superiore interesse del minore. Anche se le pratiche registrate lo suggeriscono, non ci sono strumenti disponibili o linee guida specifiche per garantire la coerenza delle valutazioni.<\/p>\n<p align=\"justify\">La Sezione 4 \u00e8 dedicata a un&#8217;analisi approfondita degli aspetti procedurali delle valutazioni individuali durante la fase processuale del procedimento penale. Nella fase processuale, le regole di valutazione per i minori vittime e sospettati sono simili, e prevedono il coinvolgimento di una persona che fornisce un servizio sociale pubblico. Anche se queste vengono eseguite senza l&#8217;assistenza di strumenti o linee guida specifiche. Inoltre, i giudici si basano su rapporti, che contengono informazioni raccolte dal sistema preprocessuale e di asilo e protezione internazionale, che hanno le loro carenze.<\/p>\n<p align=\"justify\">La Sezione 5 sintetizza i risultati principali e le raccomandazioni su come i partecipanti alla ricerca vedono un modello ideale di valutazione individuale, sempre considerando la situazione di vulnerabilit\u00e0 dei minori, in termini di profilo personale ed esperienze di vita.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Per ulteriori informazioni sul progetto, si prega di visitare https:\/\/validity.ngo\/projects-2\/child-friendly-justice\/ Si prega di visitare anche https:\/\/www.prismonline.eu\/cfj-dcscp\/for la pagina web italiana.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Legge n. 47\/2017 \u201cDisposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati\u201d. Si prega di controllare su:https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/04\/21\/17G00062\/sg.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Decreto Legislativo 142\/2015 \u201cAttuazione della direttiva 2013\/33\/UE recante norme relative all&#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u00e9 della Direttiva 2013\/32\/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale\u201d. Si prega di cercare su: https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/09\/15\/15G00158\/sg.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>1. Minori stranieri non accompagnati in migrazione e gli effetti sui procedimenti penali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Questa sezione analizza come il sistema italiano gestisce in pratica la situazione dei minori non accompagnati vittime e sospettati di reato, dal momento del loro arrivo all&#8217;inizio del procedimento penale. Questa sezione fornir\u00e0 preziose informazioni di contesto riguardanti la situazione di vulnerabilit\u00e0 dei minori non accompagnati nel sistema di asilo e di protezione internazionale, come le specifiche questioni esistenti influenzano i minori e hanno ripercussioni sulle valutazioni individuali e sulla partecipazione al procedimento penale. Verranno spiegati i ruoli dei diversi attori e l&#8217;approccio multi-agenzia, sulla base sia delle esperienze degli intervistati che della relativa legislazione applicabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Da un punto di vista procedurale, all&#8217;arrivo in Italia, il MSNA viene prima identificato e assegnato dalle istituzioni locali (Prefettura e Comune) ad un centro di accoglienza, dove si suppone rimarr\u00e0 per non pi\u00f9 di 30 giorni. Nel centro di accoglienza, i MSNA sono assistiti da un\u2019equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori, consulenti legali, psicologi, interpreti, mediatori culturali (interni o esterni), esperti di organizzazioni internazionali, avvocati e il responsabile responsabile del centro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Il responsabile del centro \u00e8 anche il tutore temporaneo (pro tempore) fino a quando il Tribunale per i Minorenni non nomina un tutore volontario, secondo il criterio della prossimit\u00e0 territoriale (art. 11 della Legge Zampa). Dopo questi 30 giorni, i minori stranieri non accompagnati vengono trasferiti nei centri di accoglienza secondaria denominati Rete SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione, che hanno lo scopo di garantire una sistemazione adeguata ai minori in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Eventuali barriere comunicative e di contesto sono destinate ad essere superate grazie all\u2019intervento di mediatori culturali ed interpreti. L&#8217;interprete ha il ruolo di tradurre le dichiarazioni dei minori nella loro lingua nazionale, mentre il mediatore culturale aiuta a capire, oltre alla lingua, il contesto da cui provengono i minori. A volte possono essere la stessa persona. I mediatori culturali [1] svolgono un ruolo importante assistendo i MSNA nell&#8217;accesso ai servizi pubblici e persino, come sar\u00e0 mostrato, nei procedimenti penali. In particolare, assistono il team multidisciplinare nelle strutture di accoglienza, nelle organizzazioni anti-tratta e in ospedale con uno psicologo o un medico.I risultati della ricerca suggeriscono che sono spesso ben qualificati e formati, considerando che la partecipazione ai corsi di formazione \u00e8 obbligatoria. Anche se \u00e8 stata evidenziata la necessit\u00e0 di integrare le competenze attraverso l&#8217;autoformazione personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">&#8220;La difficolt\u00e0 non sta tanto nel capire la lingua quanto nel capire la giurisdizione italiana, poich\u00e9 le forme giuridiche che esistono in Italia non esistono in altri paesi (mediatore culturale femminile)&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Le dichiarazioni degli intervistati [2] e le consultazioni informali confermano che le informazioni raccolte in fase di presentazione della domanda di asilo, richiesta di protezione internazionale e di integrazione, possono essere utilizzate anche nel sistema di giustizia penale, poich\u00e9 riflettono le osservazioni sul comportamento del minore per un certo periodo di tempo prolungato. Il team multidisciplinare nel sistema di asilo e di protezione internazionale ha un ruolo importante in quanto esegue diverse valutazioni per comprendere la storia di vita dei minori, identificare i loro bisogni e le loro vulnerabilit\u00e0, dare informazioni legali e sociali ai minori. Informano i minori sulle regole applicate nel centro [3], sulla politica della privacy, sul diritto di richiedere protezione internazionale o altri permessi davanti alla Commissione Territoriale, sui rischi legati all&#8217;allontanamento volontario, sul ruolo del tutore, sul diritto al ricongiungimento familiare se hanno una famiglia che vive in Europa e sui diritti delle vittime di tratta. Tutte queste informazioni, come saranno descritte nelle Sezioni 2-4, alimentano il processo di valutazione individuale nel procedimento penale. A seconda del tipo di valutazione che viene condotta, si attivano diverse valutazioni e collaborazioni.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\" style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con mediatore culturale, donna; operatore dei servizi sociali pubblici; giudice, donna; psicologo, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Interviste con assistenti sociali dei centri di accoglienza, uomo; psicologo, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Le regole del centro di accoglienza sono tradotte nella lingua nazionale del minore e il minore le firma.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.1 Valutazioni nel sistema di asilo e protezione internazionale per tutelare il minore, garantendo l&#8217;identificazione delle vittime e la determinazione dell&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le valutazioni effettuate dal centro di accoglienza, basate sull&#8217;osservazione del comportamento del minore, vengono condivise con altre istituzioni, strutture o organizzazioni e possono innescare un procedimento penale o possono seguire ulteriori valutazioni.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste [1] hanno rivelato che un centro di accoglienza pu\u00f2 far scattare la necessit\u00e0 di un accertamento dell&#8217;et\u00e0 ogni volta che ci sono dubbi sull&#8217;et\u00e0 del minore. Pu\u00f2 essere avviata sulla base dell&#8217;osservazione dell&#8217;interazione del minore con gli altri, delle sue abitudini o richieste speciali, del rispetto delle regole del centro di accoglienza e della partecipazione alle attivit\u00e0 del centro stesso. Le valutazioni dei centri di accoglienza possono anche portare all&#8217;identificazione di un minore vittima di un crimine e all\u2019attivazione dei servizi delle organizzazioni anti-tratta. Nel caso in cui gli operatori o il tutore notino alcuni di questi indicatori, chiederanno immediatamente supporto all&#8217;organizzazione anti-tratta per fissare una data e procedere ad una valutazione pi\u00f9 approfondita.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nel caso in cui gli operatori del centro notino dei traumi sui minori, possono attivare la cooperazione con altri attori e chiedere una valutazione da parte di uno psicologo clinico. Riconoscere una malattia, un trauma o qualsiasi altra situazione rilevante dal momento dell&#8217;arrivo o immediatamente dopo aiuta a proteggere l&#8217;interesse del minore e ad evitare qualsiasi effetto negativo derivante da un ritardo o da una inefficienza del sistema.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con operatori sociali dei centri di accoglienza per migranti, donne e uomini.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.1.1.&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.1.1. Valutazione delle organizzazioni anti-tratta<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">I professionisti dell&#8217;ente anti-tratta assistono i minori vittime nella comprensione, fin dal primo incontro, di ci\u00f2 a cui hanno diritto, dei percorsi che possono intraprendere e delle leggi sulla tratta, nella speranza che capiscano le informazioni fornite, che presentino il loro punto di vista e decidano se e come agire. A partire dagli incontri successivi, di solito, iniziano ad essere pi\u00f9 aperti e a raccontare qualche informazione pi\u00f9 rilevante. Durante la valutazione, possono avere dubbi sull&#8217;et\u00e0 del minore, quindi in quel caso informano le autorit\u00e0 competenti per verificare l&#8217;et\u00e0 anagrafica del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le relazioni dei centri di accoglienza o del tutore, contenenti valutazioni dell&#8217;et\u00e0, sono fortemente prese in considerazione dallo psicologo nei procedimenti penali. Gli psicologi a volte integrano i contenuti, mentre altre li contestano. Inoltre, il giudice incaricato di un procedimento durante la sua valutazione considera anche la relazione preparata da altri attori come lo psicologo, il servizio sociale, il responsabile del centro di accoglienza. Il Ministero degli Interni in Italia ha il compito di vigilare [1] sulle strutture di accoglienza e di controllare il rispetto dei diritti dei minori al loro interno; nel caso in cui i minori subiscono danno possono agire a titolo di risarcimento, costituendosi parte civile nel processo (l\u2019avvocato del minore persona offesa di solito sollecita questa possibilit\u00e0).<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con un avvocato, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.1.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.1.2. Accertamento dell&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Secondo la legge Zampa, una procedura di accertamento dell&#8217;et\u00e0 pu\u00f2 essere condotta da un team multidisciplinare, in caso di incertezza sulla reale et\u00e0 di un minore o di un giovane adulto. L&#8217;et\u00e0 \u00e8 un elemento importante da valutare al fine di determinare il trattamento giuridico riservato ad un minore d\u2019et\u00e0, e se il caso sar\u00e0 accertata dal Tribunale per i Minorenni ogni volta che un reato \u00e8 commesso da un presunto minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">La legge Zampa (art. 19 bis) ha introdotto un innovativo processo di valutazione per accertare la reale et\u00e0 fatto da un team multidisciplinare. Se il dubbio emerge nel centro di accoglienza, possono segnalarlo all&#8217;autorit\u00e0 competente (Procura del Tribunale per i Minorenni). Il minore pu\u00f2 essere accompagnato in ospedale dalla polizia, dal tutore, dal mediatore culturale, dall&#8217;educatore o da un altro professionista del centro di accoglienza se necessario, per la valutazione multidisciplinare introdotta dalla Legge Zampa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge richiede che all&#8217;arrivo di un MSNA in Italia vengono effettuate procedure di identificazione e che venga condotta un&#8217;indagine per determinare quali azioni future saranno poste in essere nell&#8217;interesse del minore. Quando c&#8217;\u00e8 un ragionevole dubbio sull&#8217;et\u00e0 del minore, possono essere effettuati accertamenti sull&#8217;et\u00e0, ma dovrebbero essere utilizzati i metodi meno invasivi possibili. Le procedure di identificazione devono essere concluse entro dieci giorni e devono essere eseguite in strutture di accoglienza primaria. Le strutture devono soddisfare gli standard minimi per garantire che il minore sia adeguatamente alloggiato e che i suoi diritti fondamentali siano protetti [1]<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;approccio multidisciplinare rappresenta una garanzia per il minore e si trasforma in un importante momento conoscitivo pi\u00f9 ampio, dove l&#8217;indagine psicosociale raccoglie informazioni per ricostruire la congruenza con l&#8217;et\u00e0 dichiarata. Alla valutazione contribuiscono diversi professionisti come un pedagogista, un neuropsichiatra, un ginecologo, un assistente sociale, uno psicologo e i risultati saranno inseriti in una relazione multidisciplinare per la Procura del Tribunale per i Minorenni, integrata nel suo contenuto dalle osservazioni fatte dagli operatori dei centri di accoglienza (assistenti sociali, educatore, dirigente o altro) in un periodo di tempo definito che evidenziano i comportamenti quotidiani del minore. Non c&#8217;\u00e8 una procedura standard da seguire, ma ci sono alcuni parametri che guidano la valutazione, come, per esempio, i test grafici. L&#8217;autorit\u00e0 pu\u00f2 essere assistita da mediatori culturali [2]. La dignit\u00e0 del minore \u00e8 pi\u00f9 rispettata perch\u00e9 l&#8217;approccio multidisciplinare \u00e8 meno invasivo dell&#8217;esame RX.<\/p>\n<p align=\"justify\">La Legge Zampa ha modificato la procedura di accertamento dell&#8217;et\u00e0, riservando la possibilit\u00e0 di effettuare esami pi\u00f9 invasivi solo in casi eccezionali e residuali, se non \u00e8 possibile condurre il metodo multidisciplinare (come l&#8217;esame al polso &#8211; Esame RX). Un avvocato pu\u00f2 chiedere di dichiarare invalido dell&#8217;esame, ogni volta che questo non corrisponde ai metodi descritti nella Legge Zampa. Di fronte alla relazione di accertamento dell&#8217;et\u00e0 preparato dall&#8217;equipe multidisciplinare, c&#8217;\u00e8 la responsabilit\u00e0 dell&#8217;equipe stessa di ripetere l&#8217;esame se un avvocato ha chiesto di dichiararlo invalido, ma non sempre accade, come dimostrano le interviste di un mediatore culturale. Il minore pu\u00f2 essere accompagnato, per l\u2019accertamento dell&#8217;et\u00e0, anche dal mediatore culturale, su sua richiesta o su un professionista che lavora con lui\/lei,nonch\u00e9 dal tutore al fine di facilitare la comunicazione, dove ove ci dovessero essere difficolt\u00e0 linguistiche.<\/p>\n<p align=\"justify\">Queste valutazioni tendono ad iniziare su richiesta di altri attori (centro di accoglienza, polizia, commissione territoriale, ecc.) e il ruolo dello psicologo all&#8217;interno del team multidisciplinare \u00e8 quello di valutare l&#8217;et\u00e0 del minore sulla base dei suoi comportamenti e se ha in carico un minore pu\u00f2 essere interessante indagare il motivo del suo cambiamento di versione. I risultati di questa ulteriore valutazione sono trasmessi al Tribunale per i Minorenni, che modifica la data di nascita.<\/p>\n<p align=\"justify\">Raramente la procedura di accertamento dell&#8217;et\u00e0 nasce su impulso del Tribunale per i Minorenni e appare come una procedura che identifica la fascia di et\u00e0 a cui appartiene il minore (normalmente non \u00e8 precisa e pu\u00f2 essere tra i 2 e i 3 anni). Poich\u00e9 l&#8217;et\u00e0 viene valutata per lo pi\u00f9 nella fase preprocessuale, la relazione pu\u00f2 essere utilizzata anche in un procedimento che riguarda il minore, senza fare di nuovo una nuova valutazione. Se necessario, spetta all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria chiedere nuove valutazioni.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Lelliot J.,La legge &#8220;Zampa&#8221; dell&#8217;Italia: una maggiore protezione per i minori non accompagnati (2018). &#8220;La legge prevede che i minori non accompagnati debbano avere accesso al Servizio Sanitario Nazionale italiano durante la loro permanenza in Italia, ed essere ammessi agli istituti scolastici. Hanno anche il diritto di essere informati sulla rappresentanza legale, che deve essere fornita gratuitamente, finanziata dallo Stato. ltri articoli della legge Zampa modificano o introducono procedure riguardanti il ricongiungimento familiare, la fornitura di permessi di soggiorno, l&#8217;accesso all&#8217;affido, la formazione e la nomina di tutori e l&#8217;assistenza alle vittime di tratta di esseri umani. La legge prevede anche la creazione di un sistema informativo nazionale, che ha lo scopo di tenere traccia dei minori non accompagnati in Italia e include informazioni sulla loro localizzazione e sui loro bisogni individuali&#8221;.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con il giudice, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.2. Rappresentanti legali e persone di fiducia<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste hanno mostrato che pi\u00f9 attori che svolgono un ruolo legale, di supporto o di assistenza a favore dell&#8217;integrazione dei MSNA nel territorio di accoglienza, sono coinvolti anche nei procedimenti penali. Ci\u00f2 avviene a volte in rispondenza ad un requisito legale, altre a titolo volontario, altre ancora come risultato di un rapporto di fiducia instaurato con i minori.<\/p>\n<p align=\"justify\">In primo luogo, vi \u00e8 la figura del tutore volontario, che ha la responsabilit\u00e0 legale di ogni minore per cui viene nominato ed \u00e8 il suo rappresentante legale minore in qualsiasi procedimento che lo riguarda (art.11 Legge Zampa). Anche se il responsabile del centro di accoglienza [1] \u00e8 il tutore temporaneo del minore dal momento del suo arrivo fino a quando il Tribunale per i Minorenni nomina un tutore volontario da una lista creata dall&#8217;Autorit\u00e0 Garante per l\u2019Infanzia e l\u2019Adolescenza presso il Tribunale per i Minorenni. Questa lista \u00e8 composta da cittadini che hanno partecipato a un corso di formazione specializzato [2]. Il ruolo di tutore volontario \u00e8 stata un&#8217;innovazione introdotta con la legge Zampa, con la quale \u00e8 stata creata una lista di cittadini specializzati idonei a svolgere un ruolo di tutore di minori stranieri non accompagnati. La nomina di un tutore non \u00e8 legata alla condotta del minore, non \u00e8 una tutela premiante [<a href=\"#sdfootnote3sym\" name=\"sdfootnote3anc\">3]<\/a>. Il tutore non \u00e8 retribuito e ha l&#8217;obbligo di individuare gli strumenti rispetto ad ogni minore in modo flessibile, ma questo riguarda il rispetto dell&#8217;individualit\u00e0 del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">La nomina del tutore volontario avviene generalmente entro 2 settimane dall&#8217;arrivo, ma ci sono stati casi in cui ci \u00e8 voluto pi\u00f9 di un mese. Il tutore volontario deve accompagnare e sostenere il minore dal punto di vista legale, sanitario, normativo ed educativo. La posizione di tutore temporaneo del responsabile del centro di accoglienza dove il minore \u00e8 ospitato, copre il periodo di tempo necessario per permettere al Tribunale per i Minorenni di nominare un tutore volontario ed \u00e8 incompatibile con la professione di operatore di un centro di accoglienza, a causa di un conflitto di interessi. Quando non ci sono tutori volontari disponibili, il Tribunale per i Minorenni pu\u00f2 eccezionalmente decidere di nominare, come tutore, il sindaco della citt\u00e0 o un membro rappresentante del comune dove il minore \u00e8 collocato. A sua volta, se il sindaco o altro membro del comune non sono in grado di assicurare un sostegno costante al minore, usano dare una subdelega al responsabile del centro di accoglienza, che in pratica sosterr\u00e0 i minori, ma ufficialmente il sindaco o un altro rappresentante rimarranno i tutori nominati [4].<\/p>\n<p align=\"justify\">Gli educatori, lavorando come professionisti all&#8217;interno dei centri di accoglienza, hanno il compito di facilitare il processo di integrazione dei MSNA, di organizzare le attivit\u00e0 all&#8217;interno dei centri e di organizzare la frequenza scolastica dei minori. Gli educatori svolgono un ruolo anche durante i procedimenti penali in quanto possono eventualmente (non \u00e8 obbligatorio per legge, ma \u00e8 un&#8217;opzione su richiesta del minore) accompagnare il minore alla valutazione di fronte al giudice, all&#8217;USSM o anche durante la valutazione dell&#8217;et\u00e0. Poich\u00e9 nei centri di accoglienza la frequenza scolastica non \u00e8 obbligatoria, gli educatori assicurano almeno che i minori non accompagnati frequentano la scuola per adulti dei CPIA (Centri Provinciali per l&#8217;Istruzione degli Adulti), a partire dall&#8217;alfabetizzazione e poi possono ottenere il diploma di terza media.<\/p>\n<p align=\"justify\">Infine, il ruolo dei mediatori culturali non varia a seconda che il minore sia vittima o sospettato di reato e ha lo scopo di aiutare il minore a comprendere il contesto italiano e quello di provenienza. Inoltre, il mediatore culturale pu\u00f2 partecipare alle udienze o in altri momenti di procedimenti penali, su richiesta dei soggetti competenti che intervengono nelle diverse fasi, dove \u00e8 previsto l&#8217;intervento del minore, per fornire assistenza in tal senso.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con assistenti sociali, donne (Dirigenti di centri di accoglienza per minori non accompagnati).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 La formazione pu\u00f2 essere offerta dalle istituzioni locali (Autorit\u00e0 Garante per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza) o da organizzazioni locali (a Palermo, per esempio, Unit\u00e0 Organizzativa Casa dei Diritti o Istituto Don Calabria) insieme a organizzazioni internazionali come UNHCR, CRC o UNICEF.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Intervista con l&#8217;avvocato, donna (nominata anche come tutore volontario).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Interviste con assistenti sociali USSM, donne; direttori di centri di accoglienza, donne e uomini.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.3.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.3. Sensazioni contrastanti riguardo ai Centri di Accoglienza<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Per contestualizzare ulteriormente ci\u00f2 che accade nel procedimento penale, \u00e8 importante guardare alle esperienze dei MSNA nelle procedure di asilo o di protezione internazionale. Infatti, la loro interazione con le autorit\u00e0 italiane, le esperienze e il trattamento nei procedimenti amministrativi espongono ulteriori vulnerabilit\u00e0 che dovrebbero essere prese in considerazione nel procedimento penale e possono influenzare la loro percezione del sistema italiano.<\/p>\n<p align=\"justify\">In alcuni casi, gli attori coinvolti nell&#8217;integrazione sono realmente motivati da valori di solidariet\u00e0, mentre in altri casi prevale l&#8217;interesse economico. Mentre in alcuni casi \u00e8 stato suggerito che i centri sono luoghi sicuri, con un&#8217;equipe stabile in grado di stabilire un buon rapporto di fiducia con il minore per un certo periodo di tempo, in altri casi \u00e8 stato suggerito che diventano come una \u201cprigione\u201d per i minori, causa di stress, esponendo il minore a comportamenti devianti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Alcune interviste con avvocati e operatori dei servizi sociali hanno rivelato che la mancanza di fondi ai centri di accoglienza, che contribuiscono alla mancanza di squadre di personale adeguatamente competenti e stabili, creano condizioni di incertezza nell&#8217;ambiente del minore, che lo fanno sentire perso. Nelle situazioni pi\u00f9 estreme, quando un minore viene privato dei suoi diritti, si \u00e8 verificato almeno un episodio violento. Caso emblematico, un episodio unico in cui un minore straniero non accompagnato si \u00e8 reso protagonista di un&#8217;aggressione [1] nei confronti di un assistente sociale del centro di accoglienza in cui era collocato, in reazione alla privazione del suo diritto a ricevere ogni due settimane il sussidio che gli spettasse.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con un giovane adulto: &#8220;Mi sono arrabbiato, ho rotto la porta e stavo parlando ad alta voce con quella persona. Quindi per questo episodio l&#8217;operatore ha fatto una denuncia alla polizia&#8221;.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.4. Il turnover e la mancanza di continuit\u00e0 relativamente all&#8217;informazione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">In molti casi, le informazioni fornite all&#8217;interno del centro di accoglienza sono considerate inadeguate in termini di competenze, poich\u00e9 a volte non sono sufficientemente formate per affrontare alcune situazioni specifiche. Inoltre, alcuni intervistati hanno riferito che il personale dei centri non \u00e8 sempre attento ai bisogni delle persone vulnerabili, poich\u00e9 le opportunit\u00e0 di formazione ricevute possono non coprire certi argomenti. La maggior parte degli intervistati concorda sul fatto che le informazioni fornite devono essere complete e trasparenti. In particolare, il ruolo di ogni membro del team deve essere chiaro e ognuno di loro dovrebbe ricevere una formazione per garantire un corretto trasferimento delle informazioni e renderli in grado di affrontare i bisogni dei minori. La capacit\u00e0 di trasferire informazioni [1] complete ed esaustive verso MSNA \u00e8 stata legata alla frequenza di corsi di formazione e alla presenza di un team stabile. I corsi di formazione per gli operatori dei centri e di altre organizzazioni sono tenuti in modo obbligatorio da enti come l&#8217;UNHCR, l&#8217;OIM, l&#8217;EASO o Save The Children e hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza del loro ruolo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Dalle interviste con un avvocato, un pubblico ministero e assistenti sociali, sono emerse alcune osservazioni critiche sulla gestione dei centri di accoglienza, perch\u00e9 l&#8217;equipe non \u00e8 stabile e mancano continuit\u00e0, competenza ed esperienza. Pertanto, il futuro dei minori potrebbe essere compromesso e il sistema potrebbe sprecare risorse. Questa instabilit\u00e0 pu\u00f2 avere ripercussioni sull&#8217;andamento del procedimento penale, sul modo in cui vengono fornite le informazioni o sui comportamenti e le scelte che i minori faranno di fronte alle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questi due casi dimostrano che se i minori fossero ben informati sui loro diritti all&#8217;interno del sistema italiano, potrebbero essere meglio preparati ad evitare situazione di sfruttamento. Evidenziano anche la necessit\u00e0 di una maggiore vigilanza. Il primo caso riguarda un procedimento per sfruttamento lavorativo di MSNA all&#8217;interno di un centro di accoglienza dove sono stati allocati. Hanno lavorato, senza regolare contratto, su un terreno da coltivare di propriet\u00e0 del responsabile del centro di accoglienza e gli altri lavoratori ne erano a conoscenza. Non sono stati pagati affatto o sono stati pagati con biscotti; un altro caso riguardava minori non accompagnati allocati nel centro di accoglienza che hanno lavorato, senza regolare contratto, in un ristorante di propriet\u00e0 del responsabile, tutto il giorno, facendosi pagare 50 euro a settimana. Le condotte criminali sono state scoperte da alcuni operatori di &#8220;Save The Children&#8221; che hanno sporto denuncia alla polizia, che ha avviato le indagini e il centro di accoglienza \u00e8 stato immediatamente chiuso.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con l&#8217;avvocato, uomo; pubblico ministero , donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;1.5.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>1.5. Mancanza di mediatori culturali<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Ogni equipe dovrebbe avere pi\u00f9 mediatori culturali &#8211; come sottolineato da diversi professionisti dei centri di accoglienza, del dipartimento di psicologia e dell&#8217;ente anti-tratta &#8211; in quanto contribuiscono a una migliore comprensione del procedimento, sia per i professionisti che per i minori stessi. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse economiche, questo profilo professionale \u00e8 spesso assente. In questi casi, un esperto esterno o un mediatore di un altro ente pu\u00f2 essere contattato per un caso specifico come consulente (ad esempio, se l&#8217;USSM ha bisogno del supporto di un mediatore culturale, pu\u00f2 chiedere al centro di accoglienza in cui \u00e8 inserito il minore, se ne ha uno disponibile).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2. Valutazione individuale nei Procedimenti Penali<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Dopo aver fornito il background e il contesto di ci\u00f2 che avviene nel sistema di asilo e di protezione internazionale e della situazione di vulnerabilit\u00e0 in cui si trovano i minori stranieri non accompagnati, questa sezione si concentra sul fornire una breve panoramica sulle procedure di valutazione individuale. Include osservazioni trasversali sul coinvolgimento dei soggetti interessati sia nei procedimenti penali generali che nei procedimenti minorili, in Italia, seguendo l&#8217;ordine cronologico di intervento, quando necessario.<\/p>\n<p align=\"justify\">Sia la Direttiva 2012\/29\/UE che la Direttiva 2016\/800\/UE stabiliscono norme minime per le valutazioni individuali delle vittime di reato, che includono i minori, e dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato. Ci sono diverse aspettative di conformit\u00e0 con le due direttive. In particolare, sono state adottate misure legislative esplicite per recepire la Direttiva 2012\/29\/UE, che prevedeva valutazioni di vulnerabilit\u00e0 in diverse fasi del procedimento penale ordinario [1]. Al contrario, non sono state introdotte nuove misure per recepire la Direttiva 2016\/800\/UE, poich\u00e9 lo Stato ha ritenuto che non fosse necessario [2]. Questo studio riveler\u00e0 comunque che, nonostante un certo grado di recepimento e\/o implementazione, c&#8217;\u00e8 ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda le valutazioni individuali nei procedimenti penali per i MSNA in Italia.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ogni volta che i MSNA vengono coinvolti in un procedimento penale, c&#8217;\u00e8 un&#8217;intersezione tra diversi ambiti legislativi: la legislazione in materia di supporto, assistenza, protezione e valutazione individuale nell&#8217;area dell&#8217;asilo e della protezione internazionale, la legislazione speciale sul traffico di esseri umani e le leggi previste per altri reati in generale. La legislazione applicabile varia a seconda dello status del minore nel procedimento penale, se il coinvolgimento avviene come vittima, sospettato o accusato di un reato.<\/p>\n<p align=\"justify\">In Italia, i minori vittime e i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono coinvolti in procedimenti penali diversi. I minori vittime di reato partecipano a quello che viene generalmente chiamato procedimento penale ordinario, che \u00e8 regolato dal codice di procedura penale italiano e dal diritto penale, rinviando alla legislazione complementare o speciale. I minori sospettati o accusati di aver commesso un reato partecipano al procedimento penale minorile,regolata dal codice del processo penale minorile (Decreto Presidenziale n. 488 del 1988). Ogni procedura stabilisce diritti specifici, garanzie, sostegno e protezione a seconda del ruolo del minore per ogni procedura.<\/p>\n<p align=\"justify\">Inoltre, mentre i minori vittima di qualsiasi et\u00e0 possono essere coinvolti in un procedimento penale davanti al Tribunale Ordinario, per i minori sospettati o accusati di reato, la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni e in quest\u2019ultimo caso dipende da diverse situazioni: 1) se il minore aveva pi\u00f9 di 18 anni al momento della commissione del reato; 2) se il minore aveva meno di 18 anni al momento della commissione; 3) se il minore compie 25 anni durante il procedimento penale. Ai fini di questo studio, ci\u00f2 significa che la fascia di et\u00e0 rilevante per i minori non accompagnati che sono sospettati o accusati di aver commesso un crimine \u00e8 tra i 15 e i 17 anni.<\/p>\n<p align=\"justify\">Considerando quanto sopra, un&#8217;analisi approfondita richiede necessariamente: sia un focus separato sui diversi procedimenti, che sono applicabili ai minori vittime e sospettati o accusati di aver commesso un reato; ed anche le fasi specifiche di ciascun procedimento, date le diverse competenze, diritti e obblighi prescritti nelle due Direttive. Pertanto, questa sezione inizier\u00e0 fornendo una panoramica su come vengono condotte le valutazioni individuali sulla base della legge, che funger\u00e0 da trampolino di lancio per immergersi in questioni specifiche, raccomandazioni e identificazione di potenziali buone prassi esistenti in Italia.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Decreto Legislativo n. 212\/2015<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Vedere <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/NIM\/?uri=CELEX:32016L0800\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/NIM\/?uri=CELEX:32016L0800<\/a>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote1\"><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.1. Vittime di Reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La Direttiva 2012\/29\/UE regolamenta le valutazioni individuali nel suo articolo 22, descrivendone lo scopo, i fattori rilevanti, i criteri da prendere in considerazione e un limite temporale entro il quale esse devono avvenire. Ci sono anche specifici requisiti procedurali descritti in tutta la direttiva che devono essere rispettati, il che include il diritto del minore di essere informato, di capire e di essere capito, il diritto di essere valutato individualmente, in modo appropriato all&#8217;et\u00e0 del minore, alla sua maturit\u00e0 e al superamento di qualsiasi barriera di comunicazione. Le decisioni devono essere prese in nome del superiore interesse del minore e un minore ha il diritto di essere accompagnato da una persona di fiducia. Tutti questi passi devono essere condotti in un approccio multidisciplinare e coordinato. Questa sezione inizia fornendo i passi elencati nella legge.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per le vittime di reato, c&#8217;\u00e8 un quadro legislativo di supporto, assistenza e protezione specifico per i MSNA che favorisce la loro integrazione, l&#8217;accesso ai servizi pubblici, l&#8217;integrazione e la nomina dei tutori, la cosiddetta Legge Zampa [1]. Esiste poi un altro quadro normativo per il sostegno, l&#8217;assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che riguarda anche i MSNA nel Decreto Legge n. 212\/2015 [2]. Esso include norme specifiche per l&#8217;identificazione e la valutazione individuale per le vittime di tratta di esseri umani e ha portato alla creazione di una rete specializzata di coordinamento e all\u2019adozione di un approccio multidisciplinare tra centri di accoglienza, Tribunali per i Minorenni e autorit\u00e0 penali con un mandato specifico sulla tratta di esseri umani, che si attiva all&#8217;arrivo del minore. Questo approccio multidisciplinare significa che diversi professionisti con una competenza adeguata contribuiranno al processo di valutazione al fine di renderlo il pi\u00f9 completo ed esaustivo possibile in base alle esigenze del minore. Uno psicologo o un neuropsichiatra per affrontare le questioni psicologiche, o un mediatore culturale quando il minore ha problemi di linguaggio o di comprensione del contesto. Infine, esiste un quadro giuridico generale per l&#8217;informazione, il sostegno, l&#8217;assistenza, la protezione e una forma di valutazione individuale nell&#8217;ambito del procedimento penale ordinario, che si applica a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato, pi\u00f9 vicino al significato della Direttiva 2012\/29\/UE.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Legge n. 47\/2017 &#8220;Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati&#8221;.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Nel recepimento della Direttiva 2011\/36\/UE.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.1.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.1.1. Panoramica della Valutazione Individuale per le vittime di reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La decisione del minore di sporgere denuncia \u00e8 difficile perch\u00e9 teme per la propria sicurezza e per le ritorsioni sulle loro famiglie nei loro paesi di origine [1]. Una denuncia presentata da un minore vittima di un crimine in un procedimento penale ordinario \u00e8 seguita da indagini preliminari, con l&#8217;assistenza della polizia e con il coordinamento del pubblico ministero (Articolo 55 (2) del Codice di Procedura Penale, d&#8217;ora in poi CPP). La forza motrice del processo penale \u00e8 il Pubblico Ministero che ha il compito di stabilire se il reato \u00e8 stato commesso e di raccogliere le prove sufficienti per andare a processo o meno (articolo 405 e 408 del CPP).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il codice di procedura penale non regola formalmente le valutazioni individuali. Nella fase preprocessuale, il Pubblico Ministero conduce la propria valutazione durante la fase investigativa quando ascolta il minore per la prima volta, dopo la notifica presso centro in cui risiede (Articolo 362 (1) CPP). Il Pubblico Ministero \u00e8 assistito da un esperto qualificato psicologo o psichiatra infantile (Articolo 362 1-bis CPP) ogni volta che un colloquio coinvolge un minore vittima. L&#8217;esperto psicologo fornisce un rapporto sullo stato psicologico e fa raccomandazioni, come dimostrato dalle testimonianze delle autorit\u00e0 giudiziarie, e questo professionista svolge un ruolo importante come previsto dall&#8217;Articolo 351 comma 1 ter e dall&#8217;Articolo 362 comma 1 bis Codice di Procedura Penale. Gli psicologi possono essere nominati sia come periti che come consulenti: dipende se \u00e8 nominato su richiesta del giudice o su richiesta dell&#8217;avvocato. Lo psicologo pu\u00f2 essere chiamato a fare una valutazione in separata sede come consulente o a valutare il comportamento del minore anche durante il procedimento come esperto.<\/p>\n<p align=\"justify\">Se il reato commesso nei confronti del minore non accompagnato \u00e8 uno dei reati elencati nell&#8217;Articolo 362 ter CPP (reati sessuali, compresa la violenza e lo sfruttamento, la schiavit\u00f9 e lo sfruttamento davorativo, la tratta di esseri umani, la violenza domestica e la violenza tra persone in relazione intima) il Pubblico Ministero deve raccogliere le dichiarazioni del minore entro tre (3) giorni dalla denuncia penale. Nella fase del processo, il giudice conduce un&#8217;altra valutazione per determinare se sia necessaria l&#8217;applicazione di misure di protezione ai fini del controinterrogatorio (Articolo 498 del CPP).<\/p>\n<p align=\"justify\">Durante la valutazione condotta da un Pubblico Ministero, \u00e8 emerso che l&#8217;audizione del minore ai fini del controesame causerebbe una vittimizzazione secondaria [2] e metterebbe a rischio la sua protezione, il codice di procedura penale d\u00e0 la possibilit\u00e0 di:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p align=\"justify\">non sentire le vittime se ci sono altre prove rilevanti;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">avviare un incidente probatorio, per cui un&#8217;udienza speciale che permette al minore di testimoniare una sola volta e di evitare interviste ripetute (Articoli 392 e 398 CPP), o anche;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">adottare misure specifiche per prevenire intimidazioni o ritorsioni (Articolo 360-362 CPP) [3].<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"justify\">Secondo la legge, prevale l&#8217;obiettivo di bilanciare [4] la necessit\u00e0 di proteggere la vittima e, allo stesso tempo, le garanzie difensive della persona accusata.<\/p>\n<p align=\"justify\">La polizia [5], davanti alla quale pu\u00f2 essere presentata la denuncia, \u00e8 un punto di riferimento importante (art. 55 CPP) poich\u00e9 pu\u00f2 fare da ponte tra il Pubblico Ministero e gli altri attori che si prendono cura del minore, come il tutore, il gestore e gli operatori del centro dove il minore \u00e8 collocato, nonch\u00e9 gli operatori sociali dell&#8217;agenzia anti-tratta. In alcuni casi, se c&#8217;\u00e8 un solido lavoro di squadra, dove gli attori sono in sinergia tra loro, il Pubblico Ministero potrebbe rivolgersi direttamente a questi attori, senza la mediazione della polizia. Per esempio, potrebbe accadere che il Pubblico Ministero contatti per telefono cellulare un assistente sociale dell&#8217;ente anti-tratta, se lavorano insieme da anni in casi simili.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le informazioni possono essere raccolte anche dalla polizia, supponendo che questo compito sia stato delegato, e devono seguire le stesse garanzie di quando \u00e8 condotto dal Pubblico Ministero , soprattutto perch\u00e9 la nomina dello psicologo \u00e8 fatta dallo stesso Pubblico Ministero (Art.55 (2) e Art. 351 (1-ter) CPP). Queste informazioni raccolte dalla polizia sono poi trasmesse al Pubblico Ministero e inserite nel fascicolo del processo (Art. 357 e 373 (5) CPP).<\/p>\n<p align=\"justify\">Questa situazione sembra contraddire l&#8217;Articolo 22 della Direttiva 2012\/29\/UE. Piuttosto che &#8220;una&#8221; valutazione individuale per identificare i bisogni specifici di protezione, e\/o per determinare misure speciali di protezione nel corso del procedimento penale, a causa della vulnerabilit\u00e0 del minore alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all&#8217;intimidazione e alla ritorsione (Articolo 22 della Direttiva 2012\/29\/UE), vi sono molteplici valutazioni in diverse fasi. Nella fase preprocessuale, durante le indagini preliminari, come l\u2019accertamento dell&#8217;et\u00e0 (Articolo 90-ter CPP), una valutazione per determinare la necessit\u00e0 di chiedere un &#8220;incidente probatorio&#8221; [6] (Articoli 392 e 398 CPP), una valutazione delle misure per prevenire intimidazioni o ritorsioni (Articolo 362 1-bis CPP) e, nella fase del processo, un&#8217;altra valutazione per determinare l&#8217;applicazione di misure di protezione ai fini del controinterrogatorio (Articolo 498 del CPP).<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste a giovani adulti sospettati di reato, uomo; vittima di reato, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Gialuz M., Lo status europeo delle vittime vulnerabili (2012).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Nelle udienze con i minori si utilizza un sistema audiovisivo (Art. 190 bis, comma 1 bis Codice di Procedura Penale). Il minore e\/o l&#8217;avvocato possono fare una richiesta di effettuare un incidente probatorio (art. 392), l&#8217;art. 190 comma 1 bis CPP blinda la possibilit\u00e0 di ripetere le dichiarazioni, a meno che non ci siano nuovi elementi da prendere in considerazione. Essa si svolge in modo protetto, utilizzando il vetro a specchio (art. 398 comma 5 quarto CPP). Misure di protezione simili possono essere applicate nella fase processuale (art. 498 comma 4 quarto CPP).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Lorenzetto E., Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale (2013).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">5 L&#8217;articolo 55 CPP (paragrafo 2) afferma che: &#8220;la polizia svolge qualsiasi attivit\u00e0 delegata o ordinata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. Offre una funzione di sostegno all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria nella fase di investigazione, \u00e8 inerente al suo ruolo facilitare la comunicazione con gli altri attori coinvolti.\u201d<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">6 Udienza speciale con misure di protezione rafforzate che permette alle vittime vulnerabili di testimoniare nel procedimento penale. Quando questo avviene, generalmente non c&#8217;\u00e8 bisogno di ripetere l&#8217;udienza nella fase del processo. La logica di ci\u00f2 \u00e8 quella di prevenire la vittimizzazione secondaria.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.1.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.1.2. Quadro di riferimento del traffico di esseri umani<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda le vittime minorenni, gli intervistati hanno suggerito che i reati pi\u00f9 comuni di cui sono vittime [1] i minori non accompagnati sono la tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro. Tuttavia, data la mancanza di statistiche disaggregate, \u00e8 difficile comprendere l&#8217;intera portata della situazione. Questa situazione aiuta a spiegare perch\u00e9 la maggior parte delle esperienze che saranno descritte e analizzate nelle sezioni seguenti si riferiscono alle prassi previste dalla legge speciale sul traffico di esseri umani.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le sessioni di colloquio, che valutano tutte le circostanze rilevanti e i bisogni del minore, sono condotte in un luogo separato dall&#8217;ente anti-tratta. Al primo colloquio con i minori vittime, l&#8217;ente anti-tratta fornisce informazioni al minore, eventualmente insieme al suo tutore volontario se richiesto dal minore, sui diritti della vitti14ma, sui permessi che chiede, sui programmi di protezione a cui pu\u00f2 aderire, sui centri di protezione anti-tratta in cui pu\u00f2 essere trasferito. I minori vittime di tratta sono normalmente assistiti durante il colloquio da un mediatore culturale dell&#8217;organizzazione anti-tratta, che parla la loro lingua e in alcuni casi ha vissuto la stessa situazione in passato, quindi aiuta a creare un rapporto con loro e a farli sentire meno a disagio.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il minore pu\u00f2 essere ascoltato pi\u00f9 volte per la valutazione condotta dall&#8217;organizzazione anti-tratta nel suo ufficio, dando priorit\u00e0 ai bisogni del minore. Se il\/la minore\/a al primo colloquio non vuole parlare, la sua volont\u00e0 viene sempre rispettata; se mostra dei traumi, pu\u00f2 essere attivato il servizio dello psicologo, come nel caso in cui ci siano problemi di lingua, viene messo a disposizione del minore un mediatore culturale.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nel caso delle valutazioni preprocessuali, le osservazioni e le valutazioni sono fornite, secondo un approccio multidisciplinare, dagli operatori dei centri di accoglienza dove il minore \u00e8 collocato dopo il suo arrivo, da diversi attori coinvolti nelle diverse fasi del procedimento penale. L&#8217;approccio multidisciplinare significa che diverse figure professionali con competenze adeguate contribuiscono al processo di valutazione al fine di renderlo pi\u00f9 completo ed esaustivo (ad esempio il minore potrebbe essere affetto da problemi psicologici supportato anche da uno psicologo o da un medico neuropsichiatra, potrebbe avere problemi di linguaggio e di comprensione del contesto per cui essere supportato anche da un mediatore culturale).<\/p>\n<p align=\"justify\">Il team multidisciplinare per le vittime della tratta di esseri umani e di altre forme di violenza comprende l&#8217;esperto sul campo OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che riceve la vittima al momento dell&#8217;arrivo e fornisce le prime informazioni, il tutore specializzato che viene nominato dal Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni per il procedimento civile, la polizia e il Pubblico Ministero per le indagini, gli operatori del centro di accoglienza dove la vittima viene collocata per la prima volta, l&#8217;ente anti-tratta e il dipartimento di psicologia con competenza specifica sui migranti che hanno vissuto traumi terribili dovuti a questo nuovo percorso migratorio, gli assistenti sociali per l&#8217;accesso ai diversi servizi, gli interpreti e\/o i mediatori culturali per il supporto linguistico e di comprensione del contesto culturale.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Save the Children, Piccoli schiavi invisibili (2017).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.2. Sospettati di reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Per contestualizzare le informazioni contenute in questo rapporto, si nota dalle interviste e dalle statistiche che i casi che coinvolgono minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono relativamente bassi. La percezione sembra suggerire che i reati pi\u00f9 comuni coinvolti siano contro la propriet\u00e0, il possesso e la distribuzione di droga e l&#8217;aggressione nei centri di accoglienza. Ci sono stati anche rari casi di traffico di esseri umani, in quanto sono stati accusati di indurre i minori nel loro paese d&#8217;origine a prostituirsi, probabilmente per liberarsi della loro condizione di vittime. Due intervistati neomaggiorenni stranieri non accompagnati, che sono stati coinvolti in procedimenti minorili da minori, suggeriscono che, al di l\u00e0 del contrabbando, i MSNA tendono a essere coinvolti in reati commessi all&#8217;interno delle strutture di migrazione.<\/p>\n<p align=\"justify\">Negli ultimi anni, nel distretto di Palermo dove \u00e8 stato condotto questo studio, c&#8217;\u00e8 stato un aumento dei procedimenti che coinvolgono i MSNA. Per quanto riguarda i procedimenti penali nel 2020 [1], ci sono stati 431 casi che hanno coinvolto minori non accompagnati; 51 condanne sono state pronunciate al termine del processo e ci sono ancora 60 processi in sospeso da decidere per lo stesso anno. Le tipologie di reato per le quali si usa essere sospettati sono: aggressioni all&#8217;interno dei centri di accoglienza dove si trovano i minori per la mancata consegna della paghetta, minacce, dichiarazione di false generalit\u00e0; si usa risolvere con il perdono giudiziario o con l&#8217;irrilevanza del fatto. Poi ci sono i casi di messa alla prova, che non sono numerosi: meno di 10.<\/p>\n<p align=\"justify\">Se il minore \u00e8 sospettato di reato, il Tribunale per i Minorenni \u00e8 la giurisdizione competente e si segue un procedimento penale speciale per i minori (regolato dal Decreto Presidenziale n. 448 del 1988). Si tratta di un processo penale specializzato, in cui tutti i professionisti coinvolti devono avere competenze specifiche per tenere conto del processo di sviluppo e crescita del minore. I suoi principi generali richiedono che le decisioni del suo procedimento siano prese in linea con la personalit\u00e0 e i bisogni educativi del minore (Articolo 1 DPR n. 448 del 1988).<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con giudice del tribunale dei minori, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.2.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.2.1. Panoramica sulla valutazione individuale dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Un ruolo importante per quanto riguarda gli accertamenti individuali \u00e8 svolto in questi dai Servizi della Giustizia Minorile, il cosiddetto Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), un ente che assiste il Tribunale per i Minorenni, come recita l&#8217;art.6 del Decreto Presidenziale. Essi intervengono per prendere in carico il minore, su mandato dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, in diverse fasi del procedimento, a seconda che il caso sia pendente davanti al giudice delle indagini preliminari, al giudice dell&#8217;udienza preliminare o al giudice del dibattimento e seguono l&#8217;intero processo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il loro ruolo, in sinergia con altri attori, come gli operatori dei centri di accoglienza, \u00e8 quello di accertare in sede di procedimento penale minorile le caratteristiche personali del minore, la maturit\u00e0 psicofisica e altri elementi quali quelli relativi alle &#8220;condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne il grado di responsabilit\u00e0 penale, valutare la rilevanza sociale del fatto nonch\u00e9 disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili&#8221; (Articolo 9 D.P.R. n. 448 del 1988). Al fine di comprendere la capacit\u00e0 giuridica dei minori, la loro capacit\u00e0 di intendere e di volere e la loro capacit\u00e0 di decidere da soli, i loro eventuali traumi psicologici, viene richiesto un intervento di supporto da parte dei servizi territoriali, quali la neuropsichiatria infantile e il dipartimento di salute mentale.<\/p>\n<p align=\"justify\">Mentre il mandato per un caso specifico viene dato dal Tribunale per i Minorenni, \u00e8 l&#8217;USSM che esegue le valutazioni individuali, con il supporto di altri servizi comunali. I loro risultati sono inclusi in una relazione e trasmessi al giudice che decider\u00e0 il caso. Oltre alle valutazioni individuali, l&#8217;USSM assicura anche l&#8217;assistenza affettiva e psicologica, con il coinvolgimento, quando possibile, del tutore o di altra persona idonea indicata dal minore (Articolo 12 D.P.R. n. 448 del 1988).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.3.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.3. Valutazione dello psicologo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Sulla base delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore, lo psicologo viene chiamato dal Pubblico Ministero per preparare una relazione in cui ricostruire la storia personale del minore e mostrare se ci sono vulnerabilit\u00e0 e le ragioni che ne derivano. Le valutazioni dello psicologo si basano su un&#8217;analisi clinica del minore. Sulla base delle interviste con gli psicologi, in primo luogo, la prassi dimostra che, essi informano il minore sui loro diritti e sulla loro valutazione in modi diversi, come la lettura ai minori di tutti i documenti che li riguardano (per esempio un decreto del Tribunale). Gli psicologi intervistati hanno anche riferito che sono soliti chiedere al minore di confermare o di rispondere a determinate domande per accertarsi che tutto sia chiaro e per fargli capire le informazioni. Le interviste suggeriscono che c&#8217;\u00e8 una convinzione condivisa, in linea con la Direttiva 2012\/29\/UE e la Direttiva 800\/2016\/UE che il superiore interesse del minore richiede di informarlo e di aiutarlo a capire ogni fase del procedimento.<\/p>\n<p align=\"justify\">Durante la valutazione possono essere assistiti da un mediatore culturale, che, secondo gli intervistati gioca un ruolo importante per la comprensione non solo della lingua, ma anche del contesto in cui il minore arriva e proviene. Questo servizio viene svolto gratuitamente.<\/p>\n<p align=\"justify\">La valutazione dello psicologo non segue una procedura standard [1], ma viene effettuata sulla base di ci\u00f2 che il minore racconta. Non ci sono differenze nella procedura da seguire, sia che il minore sia vittima o sospettato, sia che sia soggetto a vittimizzazione ripetuta o secondaria o in caso di intimidazione o ritorsione personale\/familiare, ma ogni considerazione relativa a questi ultimi aspetti deve essere riportata.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste indicano che gli psicologi sono legati in ogni caso a codici deontologici, e ad approcci disciplinari che forniscono una certa direzione e flessibilit\u00e0 per accogliere casi e contesti unici. Ogni seduta \u00e8 diversa. Questo fattore, rimanendo entro i confini di un&#8217;etica rigorosa, secondo le interviste con uno psicologo, permette allo psicologo di prendere il meglio da ogni sessione. Se ci sono elementi che non rientrano nella cornice biografica o nella sfera personale, allora si possono chiedere pi\u00f9 informazioni. Questo processo, secondo le interviste, pu\u00f2 richiedere molto tempo. Nella maggior parte dei casi, i minori ripetono le stesse dichiarazioni, come se fosse un copione, non rivelando facilmente nuove informazioni rilevanti. All&#8217;inizio possono essere chiusi e sospettosi, a volte chiedono di essere accompagnati dagli operatori del centro di accoglienza, se si sentono rassicurati da loro [2].<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con psicologi, uomo e donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con psicologo, donna; assistente sociale, uomo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.4. Accertamento dell&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Un accertamento dell&#8217;et\u00e0 [1] pu\u00f2 essere richiesto anche per accertare l&#8217;et\u00e0 di una persona vittima (Articolo 90 (2-bis) CPP) o sospettata in un procedimento penale (Articolo 67 CPP e Articolo 8 Decreto Presidenziale n. 448 del 1988), se ci sono dubbi. L&#8217;accertamento dell&#8217;et\u00e0 viene avviato dall\u2019 Ufficio della Procura presso il Tribunale per i Minorenni [2], che procede alle indagini necessarie seguendo un metodo multidisciplinare introdotto dalla Legge Zampa (art. 19 bis). L&#8217;accertamento dell&#8217;et\u00e0 [3] viene effettuato da diversi professionisti di un&#8217;equipe multidisciplinare, in collaborazione con personale ospedaliero come ginecologi, psicologi, pediatri o medici neuropsichiatri infantili. Dopo questo esame, le valutazioni sono incluse in un rapporto finale da inoltrare alla Procura del Tribunale per i Minorenni per confermare l&#8217;et\u00e0 del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Se nel corso di un procedimento, il minore viene qualificato come tale, senza contestazioni, e non ci sono ragioni fondate per considerare diversamente, come afferma la legge Zampa, il Pubblico Ministero non lo richiede. Ciononostante, le interviste suggeriscono che i pubblici ministeri possono avviarlo senza la richiesta di nessuna parte del procedimento. Per esempio, \u00e8 successo che una giovane ragazza \u00e8 stata perseguita in un procedimento penale ordinario come colpevole adulto e poi, mentre era in un centro per adulti, ha rivelato di avere meno di 18 anni [4]. Era stata trovata in possesso di documenti come adulta. Il pubblico ministero , in questi casi, ha incaricato un altro ufficio in un&#8217;altra regione dove si trovava, di effettuare una valutazione multidisciplinare dell&#8217;et\u00e0. Al termine di tale valutazione, \u00e8 emerso che era minorenne e i dati sono stati trasmessi alla Procura.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste hanno anche suggerito che i minori potrebbero anche essere indotti a mentire dagli stessi trafficanti. Minori non accompagnati vittime [5] della tratta di esseri umani hanno indicato che di essere stati obbligati dai trafficanti a dichiarare all&#8217;arrivo in Italia di avere fino a 18 anni, perch\u00e9 l&#8217;et\u00e0 del minore \u00e8 un&#8217;aggravante che pu\u00f2 aumentare la pena per il reato commesso, da un terzo fino a due terzi.<\/p>\n<p align=\"justify\">La mancata identificazione dell&#8217;et\u00e0 di un minore fin dall&#8217;inizio, pu\u00f2 portare a delle ingiustizie. Un caso particolarmente preoccupante \u00e8 stato quello di un giovane adulto non accompagnato, condannato per contrabbando presso il Tribunale Penale Ordinario di Trapani, che ha passato due anni in carcere. Dopo aver fatto ricorso davanti alla Corte d&#8217;Appello, \u00e8 stato disposto da questa Corte un accertamento dell&#8217;et\u00e0. Attualmente ha un processo pendente davanti al Tribunale per i Minorenni per l&#8217;accertamento dell&#8217;et\u00e0, in quanto dichiara che all&#8217;epoca non aveva ancora compiuto 18 anni. Se confermato, questo caso mostra come l&#8217;identificazione dell&#8217;et\u00e0 fatta in ritardo pu\u00f2 causare conseguenze negative sulla vita del minore\/giovane adulto. C&#8217;\u00e8 bisogno di prevenire casi come questo, che segnala la necessit\u00e0 di una migliore consapevolezza dei processi di valutazione dei minori anche nei procedimenti penali per gli adulti.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Soprattutto nella fase preprocessuale, come \u00e8 emerso dalla maggior parte delle interviste.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Di Napoli E., Riflessioni a margine della nuova procedura di accertamento dell\u2019et\u00e0 del minore straniero non accompagnato ai sensi dell\u2019art. 5 della legge 47\/2017 (2017).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 La Placa S., Approvato il protocollo multidisciplinare dell\u2019et\u00e0 di minori stranieri non accompagnati (2020).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Intervista con pubblico ministero, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">5 Intervista con un giovane adulto accusato di contrabbando.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.5.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.5. Il Ruolo particolare degli avvocati nelle valutazioni<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La nomina di un avvocato \u00e8 obbligatoria solo quando un minore \u00e8 sospettato di un crimine. Mentre per i minori vittime non \u00e8 obbligatorio, e potrebbe dipendere dalla volont\u00e0 del tutore e del minore stesso. Un&#8217;intervista con un avvocato suggerisce che \u00e8 importante mantenere una buona comunicazione tra il tutore e l&#8217;avvocato, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, per assicurare che l&#8217;interesse del minore sia protetto [1].<\/p>\n<p align=\"justify\">Quando il tutore \u00e8 anche un avvocato [2], non \u00e8 prevista la nomina di un avvocato per le vittime. Lui\/lei pu\u00f2 nominare anche un&#8217;altra persona per fornire assistenza legale e, in questo caso, riceverebbe tutte le notifiche legali nella residenza dell&#8217;avvocato nominato. Il ruolo dell&#8217;avvocato \u00e8 quello di eseguire la legge, di fare richieste o inoltrare domande per esempio di protezione internazionale, di ricevere notifiche, di chiedere un risarcimento se la parte lesa si costituisce parte civile. L&#8217;avvocato pu\u00f2 anche diventare uno dei principali punti di contatto se per esempio una vittima non vuole essere coinvolta nel procedimento:<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8220;Non volevo sapere nulla del procedimento. L&#8217;unica persona con cui parlavo era il mio tutore\/avvocato&#8221; (citazione, bambina vittima non accompagnata).\u201d<\/p>\n<p align=\"justify\">Particolarmente rilevante, l&#8217;avvocato pu\u00f2 condurre la propria valutazione e fare richieste di applicazione di misure di protezione o di beneficio, come un incidente probatorio (Articolo 392 e 398 CPP), chiedere al pubblico ministero di avviare le valutazioni dell&#8217;et\u00e0, chiedere misure di protezione al processo. Il modo di condurre la valutazione dell&#8217;avvocato non \u00e8 standardizzato, ogni avvocato segue il suo metodo, poich\u00e9 non \u00e8 una procedura codificata ed \u00e8 regolata solo da principi generali. Alcuni di loro si limitano ad ascoltare la storia del minore, mentre altri la annotano in alcuni appunti. La prima valutazione serve per raccogliere le informazioni a disposizione del giudice, per incaricare i servizi incaricati di indagare su un disagio (insonnia, per esempio) o il servizio di psichiatria &#8220;transculturale&#8221; di proteggere il minore dal punto di vista emotivo.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;avvocato pu\u00f2 richiedere valutazioni indipendenti, soprattutto quando ci sono dubbi sull&#8217;affidabilit\u00e0 o la completezza delle informazioni trovate nelle relazioni dei centri di accoglienza, dell&#8217;USSM, nei degli psicologi, ecc. \u00c8 il caso di un\u2019intervista [3], in cui \u00e8 stata sottolineata l&#8217;importanza di incontrare il minore, di capire qual \u00e8 l&#8217;interesse del minore, di evidenziare parti che sono rimaste poco chiare nel racconto del rapporto di polizia e di identificare eventuali necessit\u00e0 particolari (per esempio una particolare condizione di vulnerabilit\u00e0 che richiede una valutazione psicologica).<\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste suggeriscono che gli avvocati hanno interesse a ricostruire il caso e devono valutare la storia personale del minore. In modo simile a un investigatore, al fine di evitare il pi\u00f9 possibile danni al minore. La valutazione del caso concreto da parte dell&#8217;avvocato deve essere effettuata non appena il mandato viene conferito, avendo come punto focale i bisogni del minore e la gravit\u00e0 del reato. Le informazioni raccolte vengono inserite nel fascicolo di parte e possono essere prodotte in Tribunale entrando cos\u00ec a far parte del fascicolo d&#8217;ufficio. Possono essere raccolte come appunti o oralmente, non \u00e8 obbligatorio produrre i risultati della valutazione dell&#8217;avvocato in una relazione. Se necessario per la difesa del minore, l&#8217;avvocato pu\u00f2 chiedere ai professionisti coinvolti fin dalla fase preprocessuale, come testimoni durante il procedimento.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il lavoro sul campo ha tuttavia rivelato che il coinvolgimento diretto degli avvocati con i minori varia. Spesso il difensore d&#8217;ufficio non incontra nemmeno il minore ma si relaziona solo con il suo tutore. Anche i centri di accoglienza e le organizzazioni hanno nel loro team degli avvocati. All&#8217;interno delle organizzazioni, per esempio nelle organizzazioni dell\u2019anti-tratta, l&#8217;avvocato interviene solo se il minore vittima lo richiede e non partecipa alla valutazione della situazione del minore. Il lavoro sul campo ha anche rivelato che gli avvocati e i servizi sociali spesso hanno difficolt\u00e0 a comunicare. Se l&#8217;avvocato non \u00e8 ben informato e fornisce informazioni distorte, influenza fortemente l&#8217;esito del procedimento; se il servizio sociale sbaglia qualcosa, si dimostrer\u00e0 che il minore ha informazioni dovute a lui; \u00e8 anche responsabilit\u00e0 del tutore informarsi per dare le giuste informazioni al minore. L&#8217;ambiente in cui si svolgono \u00e8 sicuro, normalmente nello studio del professionista o nel centro di accoglienza. A seconda di come l&#8217;avvocato prepara la difesa influenza la decisione del giudice e le dichiarazioni del minore hanno un peso maggiore perch\u00e9 \u00e8 il diretto interessato.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda la formazione, si suppone che siano altamente specializzati e la Camera Penale del distretto di Corte D\u2019Appello di Palermo offriva corsi biennali di qualificazione incentrati sulla difesa minorile.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con avvocato, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con due avvocati\/tutori, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Intervista con avvocato, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;2.6.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>2.6. Il Ruolo dei tutori: aspetti positivi e negativi<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 chiaro quanto sia diffusa questa pratica, ma le interviste suggeriscono che i tutori hanno facilitato la partecipazione dei minori ai procedimenti penali, chiarendo ai minori vittime le informazioni fornite da altri attori e aiutando a comprendere le regole procedurali [1]. Le interviste con i tutori suggeriscono diversi approcci per trasmettere informazioni comprensibili, come: usare un linguaggio semplice, tenendo conto delle esigenze del minore; sollecitare il minore a confermare le sue dichiarazioni; ripetere le informazioni; fornire esempi tratti dall&#8217;esperienza personale del tutore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Mentre il ruolo dei tutori pu\u00f2 essere una potenziale forza benefica per il minore, non tutti i tutori svolgono un ruolo attivo secondo le interviste. La relazione tra il minore e il tutore si basa in molti casi su una comunicazione minima, o perch\u00e9 essi (i tutori) sono assenti o perch\u00e9 il minore non \u00e8 interessato a costruire una relazione. Alcuni tutori ma anche gli assistenti sociali dell&#8217;USSM hanno comunque sottolineato l&#8217;importanza di essere presenti, in quanto trait d&#8217;union fondamentale tra la parte istituzionale e il loro background culturale [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">Capita spesso che i minori non parlino e tacciano, se pensano che tutto dipenda da loro. In ogni caso, un ruolo fondamentale durante il procedimento \u00e8 stato svolto dal tutore nominato e da una persona di Save The Children, in quanto le hanno dato il coraggio e il sostegno per superare la paura e le preoccupazioni [3].<\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 obbligatorio per legge che il tutore sia presente durante la valutazione condotta, ad esempio, da un&#8217;organizzazione anti-tratta, a meno che il minore non lo richieda. Anche se nei casi pi\u00f9 estremi, \u00e8 stato notato che il tutore in realt\u00e0 non ha mai incontrato la vittima.<\/p>\n<p align=\"justify\">Chi interviene deve essere specializzato, consapevole del proprio ruolo e delle informazioni che fornisce. Questo non sempre avviene per i tutori, gli operatori dei servizi sociali, gli operatori dei centri di accoglienza o di altre organizzazioni.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con l&#8217;avvocato, donna (nominata anche tutore volontario) e gli assistenti sociali che lavorano anche come responsabili dei centri di accoglienza.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con l&#8217;assistente sociale, donna e con un avvocato, donna (nominata anche come tutore volontario).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Intervista con un giovane adulto accusato di crimine, uomo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3. Nella fase Preprocessuale<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;analisi giuridica e il lavoro sul campo hanno mostrato le carenze delle misure procedurali che permettono una forma di valutazione individuale dei minori. Questa sezione analizzer\u00e0 le prassi sviluppate in materia, tenendo presente la legislazione esistente e le corrispondenti lacune durante la fase preprocessuale. Ai fini di quest\u2019analisi, la fase preprocessuale \u00e8 definita come il momento in cui le autorit\u00e0 della giustizia penale sono informate dell&#8217;esistenza di un reato fino alla conferma delle accuse ai fini della conduzione di un caso al processo. In Italia, ci\u00f2 include le indagini preliminari e le udienze preliminari per confermare o respingere le accuse.<\/p>\n<p align=\"justify\">Come verr\u00e0 mostrato nelle sezioni seguenti, ci sono motivi di preoccupazione su come le Direttive siano state recepite (quando lo sono state) o su come sono state effettivamente implementate nella pratica. Come sottolineato in precedenza, la convergenza tra diversi quadri legislativi specifici, in Italia, a causa delle situazioni specifiche dei minori non accompagnati e del tipo di reato in cui tendono ad essere coinvolti, sono rilevanti durante la fase preprocessuale. Ci\u00f2 spiega il focus analitico di questa sezione sulla legge sulla migrazione (c.d. legge Zampa), sulla legge sulla tratta di esseri umani (Decreto legge n. 212\/2015) e sul codice di procedura penale e sul diritto penale, a fronte della Direttiva 2012\/29\/UE per le vittime. Per gli indagati, la pratica ai sensi della Legge Zampa e il D.P.R. n. 488\/1988 (procedura penale minorile) saranno analizzati rispetto alla Direttiva 2016\/800\/UE. Pertanto, questa sezione avr\u00e0 un&#8217;analisi separata di questi due gruppi target, in fasi specifiche del procedimento penale.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1. Valutazioni individuali delle Vittime di Reato (Direttiva 2012\/29\/UE)<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Come spiegato nella sezione precedente, durante le indagini preliminari non esiste una regolamentazione esplicita di una procedura formale per condurre valutazioni individuali, come inteso nell&#8217;articolo 22 della Direttiva 2012\/29\/UE. La legislazione e la prassi suggeriscono che le valutazioni sono effettuate come parte dell&#8217;adattamento dei processi penali esistenti, per raccogliere prove e portare avanti le finalit\u00e0 dell&#8217;azione penale. Questo porta effettivamente a una piena conformit\u00e0 con la Direttiva?<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.1. Mancanza di un obiettivo coerente per le diverse valutazioni individuali<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le diverse valutazioni pre-processuali, anche se lodevoli, sono generalmente ancorate ai processi probatori. Un indicatore importante di ci\u00f2 \u00e8 che il pubblico ministero \u00e8 destinato solo a raccogliere informazioni &#8220;pertinenti all&#8217;indagine&#8221; (Articolo 362 (1) CPP), e per il necessario esercizio dei suoi poteri di incriminare o meno l&#8217;imputato (Articolo 326, 358, 405 e 412 CPP).<\/p>\n<p align=\"justify\">Come rivelato in alcune interviste con pubblici ministeri e giudici, non c&#8217;\u00e8 una procedura standard da seguire in ogni valutazione della situazione [1], ma ogni procedimento pu\u00f2 essere influenzato da diversi fattori, a seconda della gravit\u00e0 del reato commesso, dei bisogni del minore, delle informazioni raccolte nella fase preprocessuale. Il giudice \u00e8 chiamato a fare una valutazione preliminare davanti al presunto reato subito o commesso, caso per caso. Non ci sono criteri predeterminati per condurre tale valutazione, ma ogni aspetto deve essere supportato da prove atte a supportare il capo d\u2019imputazione. L\u2019esigenza di assunzione delle prove per orientare la decisione del giudice deve essere sempre garantita, specialmente quando vi \u00e8 il rischio di perderle (per esempio se una ragazza, dopo l&#8217;arrivo, ha il numero di telefono del potenziale trafficante, la polizia contatta immediatamente il pubblico ministero per avviare le intercettazioni, se necessario). Tutte le informazioni raccolte vengono normalmente inserite in un fascicolo giudiziario, che non dovrebbe contenere relazioni riguardanti il minore, a meno che non sia stata richiesta una perizia psicologica.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per essere sicuri, la previsione dell\u2019istituto dell&#8217;incidente probatorio e la determinazione delle misure di protezione atte ad evitare l&#8217;incontro con l&#8217;imputato, l&#8217;intimidazione e la ritorsione (Articoli 360-362, 392 e 398 CPP) rispondono a quanto previsto dalla Direttiva 2012\/29\/UE; seppur la legge italiana pone diversi limiti. Ci sono delle contraddizioni della legge italiana nell\u2019ambito della procedura penale rispetto alla suddetta Direttiva, in termini di obiettivi da raggiungere. Una lettura degli obiettivi della Direttiva nel suo insieme richiede: 1) valutazioni individuali per garantire la partecipazione al procedimento penale nel suo complesso, non a specifiche udienze, poich\u00e9 \u00e8 necessario che le vittime &#8220;ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguate&#8221; (Articolo 1 (1) Direttiva 2012\/29\/UE), e non solo protezione; 2) il superiore interesse del minore deve ispirare ogni azione e deve essere valutato individualmente&#8221; (Articolo 1 (2) della Direttiva 2012\/29\/UE. Purtroppo, anche se lodevoli, queste due valutazioni non sono tali da rispondere completamente alle previsioni della Direttiva 2012\/29\/UE.<\/p>\n<p align=\"justify\">Con l&#8217;introduzione del Decreto legge n. 212\/2015, che recepisce la Direttiva 2012\/29\/UE sulla giustizia penale, i professionisti devono dedurre se una vittima si trovi in una &#8220;particolare condizione di vulnerabilit\u00e0&#8221;. Le interviste con i pubblici ministeri [2] suggeriscono che gli elementi riconducibili a situazioni di vulnerabilit\u00e0 dovrebbero emergere sin dalla prima audizione del minore, con l&#8217;assistenza di uno psicologo (Articolo 362 CPP). Anche se non \u00e8 chiaro se si tratta di una prassi generale, in quanto manca una regolamentazione, uno scopo e una guida in merito. La prima udienza con un pubblico ministero mira ad ottenere prove, atte a giustificare una decisione di incriminazione o meno.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con pubblico ministero, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Interviste con pubblici ministeri pubblici, donne e uomini.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.2. Guida non abbastanza dettagliata su come condurre le valutazioni<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 regolato come queste valutazioni dovrebbero essere condotte nella legge. L&#8217;articolo 90 quater CPP [1] introduce una descrizione di quella che viene chiamata &#8220;condizione di particolare vulnerabilit\u00e0&#8221; [2], nel suo paragrafo 1. Da questa definizione, la &#8220;particolare vulnerabilit\u00e0&#8221; \u00e8 dedotta sulla base di una serie di elementi soggettivi e oggettivi: et\u00e0, infermit\u00e0, deficit mentale, il tipo di reato perseguito e le circostanze dell&#8217;atto perseguito, dipendenza emotiva, psicologica o anche economica dall&#8217;autore del reato. Il paragrafo elenca diversi reati come la tratta, lo sfruttamento lavorativo, ecc.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nonostante gli elementi utili nella determinazione di una &#8220;condizione particolarmente vulnerabile&#8221; di un soggetto di minore et\u00e0, che potrebbero giustificare l&#8217;applicazione di misure protettive durante le indagini preliminari e durante il controesame (Articolo 498 4-quater CPP), sono state riscontrate diverse criticit\u00e0. In primo luogo, la legge non prevede attualmente come esattamente i pubblici ministeri o i giudici debbano dedurre o interpretare, in modo coerente e costante, questi diversi fattori e criteri. In secondo luogo, tra i reati di cui all&#8217;articolo 90-quater CPP, elencati nella Direttiva 2012\/29\/UE (Articolo 22 (3)), non rientra la violenza sessuale. In terzo luogo, invece di adottare il l\u2019espressione generale di &#8220;caratteristiche personali&#8221;, l&#8217;Articolo 90-quater elenca solo alcune caratteristiche specifiche, sebbene personali, come l&#8217;et\u00e0, lo stato di infermit\u00e0 e il deficit mentale, il che lascia fuori caratteristiche come la nazionalit\u00e0 straniera, l&#8217;etnia, il sesso e altri tipi di disabilit\u00e0.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Introdotto con il Decreto n.212\/2015, che recepisce l&#8217;articolo 22 della Direttiva 2012\/29\/UE.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Tamburini G., La tutela della vittima di reato: l\u2019accertamento della condizione di particolare vulnerabilit\u00e0 (2018).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.3.&#8221;]<strong>3.1.3. Fasi processuali poco chiare delle valutazioni condotte con l&#8217;assistenza di esperti<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La legge richiede l&#8217;utilizzo di personale qualificato, come psicologi infantili o professionisti dell&#8217;infanzia, per assistere nel processo di raccolta di dichiarazioni e informazioni da un minore vittima di specifici reati. Si tratta di reati sessuali, traffico di esseri umani, violenza domestica, schiavit\u00f9 e lavoro forzato (Articolo 362 1-bis e Articolo 351-ter del CPP). Se non sono coinvolti, l&#8217;avvocato pu\u00f2 invalidare il procedimento. Il loro ruolo \u00e8 quello di permettere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di leggere il linguaggio del corpo o di facilitare la comunicazione in caso di difficolt\u00e0 linguistiche. La legge non obbliga i pubblici ministeri di affidarsi a psicologi per altri reati, anche se rimane a loro discrezione consultare gli esperti necessari.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il pubblico ministero e la polizia possono raccogliere informazioni e relazioni dai centri di accoglienza e da altre figure che sostengono il minore straniero non accompagnato. Vi \u00e8 discrezione [1] sul peso che il pubblico ministero d\u00e0 alle diverse valutazioni, che pu\u00f2 dipendere dalla prospettiva del minore e dal rapporto personale costruito con ogni attore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Lo psicologo o un esperto in neuropsichiatria che segue il minore fin dal suo arrivo, al di l\u00e0 del procedimento, pu\u00f2 essere coinvolto anche nella fase preprocessuale, su richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, come consulente durante l&#8217;udienza preliminare, assistendo il pubblico ministero nel comprendere il modo di comunicare del minore oppure come consulente a cui il pubblico ministero chiede di effettuare un&#8217;analisi psicologica sul minore per comprendere il suo vissuto, i traumi, i fattori che potrebbero interferire con la sua capacit\u00e0 di raccontare [2]. L\u2019esperto, psicologo o neuropsichiatra, deve essere incaricato dal Pubblico Ministero o dal Giudice del processo, normalmente attraverso un decreto, con il compito di fare una valutazione di tre mesi per assistere quella persona. Nell&#8217;incarico deve essere specificato cosa l\u2019esperto \u00e8 chiamato a fare, quali sono i limiti del suo lavoro e qual \u00e8 il valore in quel caso.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con pubblico ministero, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Ibidem.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.4. Scarsa chiarezza dei termini<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Nessuna disposizione del codice di procedura penale chiarisce in quale fase del procedimento penale la condizione di particolare vulnerabilit\u00e0 pu\u00f2 essere determinata per un minore vittima di un reato, n\u00e9 quando esattamente dovrebbe essere condotta una valutazione individuale ai fini della Direttiva sui Diritti delle Vittime. Per essere sicuri, la Direttiva sui Diritti delle Vittime chiarisce solo che la valutazione deve essere &#8220;tempestiva&#8221; e in ogni caso alla &#8220;prima opportunit\u00e0 possibile&#8221; (Articoli 22 (1) e 55 della stessa).<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019accertamento dell&#8217;et\u00e0 deve avvenire solo quando ci sono dubbi o incertezze sull&#8217;et\u00e0 del minore. La valutazione della condizione di vulnerabilit\u00e0, dei bisogni di protezione e la determinazione delle misure di protezione non \u00e8 chiara. Se, come suggeriscono gli intervistati, una prima valutazione avviene durante la prima udienza con il pubblico ministero, il codice di procedura stabilisce solo un limite di tempo di 3 giorni dalla denuncia per i reati specifici elencati nell&#8217;articolo 362 (1-ter)CPP (reati sessuali, traffico di esseri umani, sfruttamento lavorativo, schiavit\u00f9, violenza domestica ecc.). Tuttavia, non \u00e8 chiaro per altri reati.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.5.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.5. Coordinamento formale e informale<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Poich\u00e9 non esiste una procedura standardizzata che regoli la conduzione di una valutazione individuale nel procedimento penale ordinario, non \u00e8 chiaro come debba essere coordinata, come debba essere determinata una &#8220;condizione di particolare vulnerabilit\u00e0&#8221; e chi debba accertare tale condizione tra il Pubblico Ministero, il giudice, la polizia giudiziaria all&#8217;inizio delle indagini o altri soggetti (ad esempio i servizi sociali che hanno contattato la polizia o ai quali, per esempio, \u00e8 stata fatta una denuncia, ecc.)<\/p>\n<p align=\"justify\">Tra gli attori del procedimento penale, le interviste suggeriscono di favorire un dialogo almeno informale tra tutti gli altri attori che hanno un ruolo importante nel procedimento. Questo include il dialogo tra gli attori nel campo della migrazione, vale a dire il tutore, i centri di accoglienza e anche l&#8217;avvocato [1] del minore, che eseguono le loro rispettive valutazioni. Soprattutto quando il reato \u00e8 la tratta di esseri umani, c&#8217;\u00e8 un contatto almeno informale tra il pubblico ministero e l&#8217;organizzazione anti-tratta, e i diversi attori tendono ad aggiornarsi a vicenda oralmente. Ogni informazione importante viene conservata anche in forma scritta (su carta e\/o in formato digitale) dalle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Quando il caso riguarda una vittima di tratta di esseri umani, tuttavia, il Decreto n. 212\/2015 prevede una rete di supporto pi\u00f9 formalizzata, coordinata dall&#8217;organizzazione anti-tratta. Il sostegno ai minori vittime di tratta di esseri umani prevede, prima o dopo un processo, l&#8217;adesione a un programma di protezione per iniziare una nuova vita con la supervisione del centro di protezione dove saranno ospitati. Il programma viene solitamente attivato su iniziativa del centro di accoglienza in cui vive.<\/p>\n<p align=\"justify\">Prassi esistente: Gli assistenti sociali dell&#8217;ente anti-tratta di Catania, in collaborazione con altri attori e con il personale del centro di accoglienza, hanno creato un&#8217;app online per la comunicazione e lo scambio &#8211; dove i dati personali di ogni beneficiario vengono inseriti e costantemente aggiornati con le informazioni relative al supporto e al lavoro svolto, o su eventi accaduti da considerare. In altri casi si limitano a chiamarsi a vicenda [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">Nonostante alcune buone iniziative esistenti, la mancanza di un team compatto per i minori vittime di qualsiasi reato, compresi i minori stranieri non accompagnati, pu\u00f2 compromettere gli sforzi coerenti per assistere, sostenere e proteggere i minori come richiesto dall&#8217;Articolo 22 della Direttiva sui Diritti delle Vittime. Sembra che la mancanza di personale, pi\u00f9 nel settore pubblico che in quello privato, sia una delle cause per cui il sistema \u00e8 lento e i team multidisciplinari sono incompleti, come suggerito da un soggetto intervistato dell&#8217;USSM.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con l&#8217;assistente sociale, donna (anche tutore istituzionale di diversi minori non accompagnati).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con l&#8217;assistente sociale, donna (professionista del centro di accoglienza per migranti).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.6.&#8221;]<strong>3.1.6. Tentativi non obbligatori di affinare la formazione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A seconda di chi \u00e8 coinvolto e del suo ruolo nella valutazione e nel procedimento, potrebbe essere necessaria una formazione specializzata. L&#8217;ente anti-tratta \u00e8 composto da educatori, assistenti sociali, avvocati, mediatori culturali che frequentano corsi di formazione interni al sistema anti-tratta, per essere aggiornati sulle azioni in corso, su come il fenomeno cambia da territorio a territorio e sulle leggi applicabili, ma non \u00e8 obbligatorio.<\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 chiaro se sia richiesta formazione obbligatoria nei confronti degli altri attori coinvolti nei procedimenti, vale a dire pubblici ministeri e giudici. Infine, per\u00f2, quando le valutazioni sono condotte da professionisti come gli psicologi, la legge esige che siano adeguatamente formati.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.7.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.7. Covid-19<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Durante l\u2019emergenza Covid-19, le valutazioni dell&#8217;ente anti-tratta sono continuate di presenza nei casi pi\u00f9 urgenti e via videochiamata nel resto dei casi, purch\u00e9 venissero rispettate tutte le garanzie necessarie [1], in termini di riduzione dei potenziali elementi di riluttanza dati dalla situazione imbarazzante, proteggendo l&#8217;identit\u00e0 del minore ma anche la privacy rispetto alla questione oggetto di valutazione. Per esempio, il minore ospitato in un centro di accoglienza pu\u00f2 essere ascoltato tramite videochiamata, solo se gli operatori di quel centro possono garantire pienamente la sua protezione e la sua privacy. Tuttavia, l&#8217;efficacia della comunicazione \u00e8 stata limitata a causa della mancata interazione interpersonale, per via dello schermo del dispositivo, creando distanza relazionale tra le parti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Durante il periodo di lockdown, il dipartimento di psicologia ha interrotto gli incontri di presenza perch\u00e9 l&#8217;ufficio era chiuso.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nei tribunali e nelle Procure, durante il periodo Covid-19, le udienze sono state anche sospese e successivamente sono state tenute in modalit\u00e0 online, tramite videoconferenza.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con assistente sociale, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.8.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.8. Diritto all&#8217;informazione e diritto alla traduzione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le informazioni su diritti e doveri sono fornite oralmente dai professionisti che intervengono nelle diverse fasi del procedimento. Nelle interviste con i pubblici ministeri, \u00e8 stato sottolineato che il loro ruolo \u00e8 quello di far capire ai minori qual \u00e8 il loro ruolo come autorit\u00e0, cosa succede se il minore parla, dove viene ascoltato, chi lo vede. C&#8217;\u00e8 un bisogno reciproco di sapere, in modo che il bisogno di informazione corrisponda al diritto perch\u00e9 il minore ha il diritto di essere informato perch\u00e9 ha le risorse per capirlo, gli attori coinvolti dovranno usare un linguaggio che lui\/lei pu\u00f2 capire. Trattare il minore come una persona che ha bisogno di essere informata e consigliata ma anche di capire per fare delle scelte \u00e8 un dovere di lealt\u00e0, indipendentemente dal fatto che la legge lo preveda.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste suggeriscono cautela nello scambio di informazioni all&#8217;inizio delle indagini, per le vittime di tratta di esseri umani. L&#8217;esperienza suggerisce la riluttanza a collaborare per vari motivi, come le minacce personali e familiari da parte dei perpetratori o la paura per l&#8217;incertezza degli esiti giudiziari, per non dire la verit\u00e0 o per dire una cosa e poi dirne un&#8217;altra o per tacere, quindi, se si pu\u00f2, si evita di sentire. Le informazioni vengono fornite a volte in modo frammentario, a volte in gruppo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Alcuni intervistati [1] dicono che le informazioni sulle diverse fasi del procedimento non dovrebbero essere date immediatamente perch\u00e9 \u00e8 importante costruire una relazione lentamente e lasciare al minore il tempo di essere consapevole di un&#8217;azione o di una decisione che lo riguarda; altri professionisti dicono che le informazioni dovrebbero essere date con la dovuta consapevolezza ed essere sicuri che il minore le abbia capite [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">Quando i minori stranieri non accompagnati non capiscono la lingua del procedimento, possono essere supportati da un mediatore culturale e\/o da un interprete. Anche se non accade spesso, diversi intervistati (avvocati, pubblici ministeri, giudici, psicologi, servizi sociali, responsabili dei centri di accoglienza e tutori) hanno sottolineato l&#8217;importanza del ruolo del mediatore culturale, non solo per esigenze di traduzione ma soprattutto per la reciproca necessit\u00e0 di comprendere il contesto italiano per il minore e quello di origine per il professionista. Solo in alcuni casi la presenza del mediatore culturale \u00e8 stata considerata come un ostacolo alla fluidit\u00e0 della comunicazione, perch\u00e9 pu\u00f2 interrompere la conversazione, quindi in questi casi i professionisti hanno potuto evitarla utilizzando una lingua veicolare (Inglese o Francese).<\/p>\n<p align=\"justify\">Anche se la prassi suggerisce che le informazioni sul diritto alla valutazione individuale sono fornite su iniziativa di alcuni attori, come gli psicologi, si dubita in merito questa \u00e8 una pratica standard. Soprattutto perch\u00e9 il diritto ad essere informati sulla valutazione individuale non \u00e8 elencato nell&#8217;Articolo 90-bis, che elenca le informazioni che le autorit\u00e0 penali sono obbligate a fornire.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con avvocati, uomo e donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Interviste con psicologo, donna; e assistente sociale, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.9.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.9. Luogo di valutazione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Come \u00e8 emerso dalle interviste a diversi professionisti, i luoghi in cui vengono effettuate le valutazioni per le vittime e i sospettati nella fase preprocessuale sono: l&#8217;ufficio dei professionisti che si occupano dei minori come l&#8217;ufficio dell&#8217;ente anti-tratta, il centro di accoglienza dove vengono ospitati, l&#8217;ufficio dei servizi sociali. A volte essere in un luogo confortevole non aiuta a rassicurare i minori, mentre un ufficio freddo e grigio spesso influenza negativamente il comportamento del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Non c&#8217;\u00e8 un luogo appositamente previsto dalla legge per condurre le valutazioni. In pratica, tendono essenzialmente ad avvenire nell&#8217;ufficio della parte interessata che sta conducendo la valutazione, con le condizioni di cui dispongono.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per i pubblici ministeri, la valutazione viene fatta nel luogo in cui si svolgono le interviste. Il tutore e l&#8217;istituzione informano il minore nei loro rispettivi uffici; se il pubblico ministero vuole ascoltarlo, lo far\u00e0 nel luogo designato per l&#8217;audizione. In quest\u2019ultimo caso, il pubblico ministero pu\u00f2 scegliere di effettuarlo in un luogo pi\u00f9 accogliente. Non c&#8217;\u00e8 un luogo adatto a tutti i minori. A seconda del modo e nel momento in cui le domande vengono poste, alcuni meccanismi possono influenzare la genuinit\u00e0 del racconto, il che potrebbe compromettere l&#8217;intera procedura [1].<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con avvocato, donna. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.10.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.10. Superiore interesse del minore<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;intervista con il pubblico ministero sottolinea che \u00e8 necessario capire se il minore \u00e8 pronto a parlare, nell&#8217;interlocuzione con gli altri attori. Se il minore non \u00e8 pronto, l&#8217;incidente probatorio non dovrebbe essere fatto per non danneggiare n\u00e9 il minore n\u00e9 i risultati del procedimento. A volte, da una valutazione globale del tutore e dell&#8217;ente anti-tratta, il pubblico ministero decide ragionevolmente di non fare l&#8217;incidente probatorio in nome del superiore interesse del minore e di ascoltare la vittima all&#8217;udienza preliminare, se ritiene necessario che passi del tempo. Non esiste un protocollo che determini come procedere, le situazioni sono molto diverse e ogni persona deve essere presa in considerazione nella propria individualit\u00e0. La realt\u00e0 supera sempre la fantasia e bisogna essere flessibili per adattarsi e capire cosa fare.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.1.11.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.1.11. Genere<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Il pubblico ministero presso la polizia ha la facolt\u00e0 di scegliere una persona come interprete ed \u00e8 stato confermato da diversi professionisti durante le interviste che un interprete dello stesso sesso e dello stesso gruppo etnico del minore \u00e8 preferibile. Lui\/lei pu\u00f2 creare un rapporto di empatia con il minore che potrebbe ridurre i fattori di stress, anche se si dovesse trattare solamente di tradurre ci\u00f2 che il minore dichiara durante l&#8217;udienza.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2. Sospettati o Accusati di aver commesso un reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Questa sezione include un&#8217;analisi approfondita delle valutazioni individuali dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, tenendo presente i requisiti della Direttiva sulle Garanzie Procedurali dei minori. Questo tenendo presente la vulnerabilit\u00e0 specifica dei minori sospettati di aver commesso un crimine in relazione alle loro esperienze di vita e al loro progetto migratorio (prima della partenza e durante il transito), l&#8217;inclusione e il rischio di devianza, in quanto sono spesso fisicamente ed emotivamente trascurati.<\/p>\n<p align=\"justify\">Come notato, un caso che coinvolge un minore sospettato o accusato di aver commesso un reato in Italia segue le regole del processo minorile ed \u00e8 perseguito da un Tribunale per i Minorenni. Per quanto riguarda le valutazioni individuali, un ruolo importante \u00e8 svolto dall\u2019Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Pi\u00f9 in generale, l&#8217;USSM ha anche un ruolo nella giustizia riparativa e i suoi assistenti sociali hanno in carico minori coinvolti nel circuito penale e giovani adulti fino a 25 anni per reati commessi nell&#8217;infanzia [1]. I servizi sociali a Palermo sono divisi in unit\u00e0, a seconda del tipo di reati di cui si occupano.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le equipe dell&#8217;USSM, sia a Roma che a Palermo, coinvolgono solo operatrici donne. Secondo l&#8217;opinione di un&#8217;intervistata, un&#8217;\u00e9quipe femminile pu\u00f2 facilitare il dialogo con il\/la minore, come accade con gli Albanesi o i Sudamericani. Quest\u2019ufficio conserva il rispetto a livello formale perch\u00e9 viene riconosciuto l&#8217;aspetto istituzionale dei servizi sociali insieme al Tribunale per i Minorenni. Una relazione dimostrativa di questa sinergia pu\u00f2 essere preparata dall&#8217;USSM (come riferito dall&#8217;Ufficio di Palermo).<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 ISTAT, Dati sui trasgressori e sulle persone offese, secondo il sesso, la nazionalit\u00e0 e l&#8217;et\u00e0 (2019).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.1. Obiettivi della valutazione individuale<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;articolo 7 della Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i Minori stabilisce un diritto alla valutazione individuale per i minori che sono sospettati o accusati in un procedimento penale. Essa serve a: 1) determinare qualsiasi misura specifica a beneficio del minore; 2) valutare l&#8217;adeguatezza e l&#8217;efficacia di qualsiasi misura cautelare nei confronti del minore; 3) prendere qualsiasi decisione o linea di condotta nel procedimento penale, anche in sede di condanna. In particolare, adottare qualsiasi misura benefica in termini di protezione, istruzione, formazione, integrazione sociale, vulnerabilit\u00e0 e necessit\u00e0 di comunicazione (Recital 18, 35, 48 e 55 della direttiva 2016\/800\/UE).<\/p>\n<p align=\"justify\">Dalla legge e dalla prassi risulta che l&#8217;USSM effettua accertamenti e adotta misure di assistenza al minore sotto forma di assistenza affettiva e psicologica (Articolo 6, 9 e 12 del PD n. 448 del 1988). Anche il pubblico ministero e i giudici effettuano specifici accertamenti in cui acquisiscono elementi sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertare il grado di responsabilit\u00e0, valutare la rilevanza sociale del fatto nonch\u00e9 disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili (Articolo 9 n. 448 del 1988).<\/p>\n<p align=\"justify\">Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che questi obiettivi siano pienamente conformi alla Direttiva. In particolare, l&#8217;unica agenzia con un mandato esplicito di condurre una valutazione per applicare misure di assistenza \u00e8 l&#8217;USSM, mentre l&#8217;obiettivo di valutazione dei pubblici ministeri e dei giudici \u00e8 essenzialmente ai fini dell&#8217;azione penale, della punizione e, in questo ambito, dell&#8217;applicazione di misure che soddisfino i bisogni educativi e, probabilmente, di integrazione sociale. Anche nell&#8217;ambito degli obiettivi di assistenza, non \u00e8 chiaro se l&#8217;agenzia si spinge fino a condurre una valutazione che comprenda la vulnerabilit\u00e0, la protezione e i bisogni di comunicazione pi\u00f9 in generale.<\/p>\n<p align=\"justify\">La pratica suggerisce che l&#8217;USSM adotta un approccio multidisciplinare cercando di fornire l&#8217;assistenza di cui il minore ha bisogno. Sarebbe utile che la legge riflettesse coerentemente questo obiettivo, soprattutto per assicurare che le valutazioni per le misure benefiche siano coerenti e complete, indipendentemente dal particolare background e dai bisogni del minore, e che supportino una partecipazione effettiva.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.2. Valutazione da parte dell&#8217;USSM<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le valutazioni effettuate dall&#8217;USSM servono a raccogliere informazioni sul minore e vengono conservate in un documento in formato cartaceo (come cartella sociale) ma anche in formato digitale, un database nazionale e sono funzionali alla preparazione della relazione per il Tribunale per i Minorenni. Essi usano seguire le linee guida che si applicano al servizio sociale in generale e grazie alla loro esperienza sul campo hanno sviluppato alcuni tipi di domande che usano ripetere durante le valutazioni. Tutti i dati raccolti confluiscono in una relazione ai sensi dell&#8217;Art. 9 del Codice Penale Minorile (indagine sulla personalit\u00e0), che comprende non solo informazioni sulla personalit\u00e0 ma anche risorse a livello ambientale, sociale e familiare. Questa relazione entra a far parte del fascicolo del caso e viene utilizzato dai giudici, per esempio, nell&#8217;udienza preliminare per valutare se i benefici possono essere concessi o meno.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il primo colloquio viene effettuato dall&#8217;educatore professionale, eventualmente in collaborazione con gli operatori della comunit\u00e0, i servizi sociali del comune, gli psicologi del servizio di medicina penitenziaria per fare le opportune valutazioni e prendere in carico a livello psicologico, i mediatori sociali per le procedure da attivare a livello sanitario, i mediatori culturali e il tutore. Il tutore \u00e8 spesso presente anche durante i passaggi istituzionali e le udienze in Tribunale. Il lavoro sul campo non suggerisce l&#8217;uso di uno strumento specifico per condurre queste valutazioni.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.3.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.3. Coordinamento<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La collaborazione tra le parti interessate \u00e8 coordinata dall&#8217;USSM (il Servizio Sociale per i Minorenni), che chiede consultazioni a tutti i professionisti che lavorano o hanno lavorato in varie fasi con il minore. Il team multidisciplinare include una variet\u00e0 di attori: l&#8217;avvocato, il Tribunale per i Minorenni, la polizia, i fornitori di servizi sociali del Centro di Giustizia Minorile, l&#8217;USSM e i fornitori di servizi sociali del Comune in cui si trova il centro dove il minore \u00e8 ospitato, gli operatori del centro di accoglienza gi\u00e0 coinvolti in una fase preprocessuale, il tutore, il dipartimento di psicologia dell&#8217;ospedale, altre organizzazioni, interpreti, mediatori culturali. Come detto, tutte le informazioni raccolte dall&#8217;USSM faranno parte del proprio rapporto, che entrer\u00e0 a far parte del fascicolo del caso.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;USSM lavora in sinergia con altri attori del procedimento penale per i quali possono essere applicate misure alternative, misure penali comunitarie, misure cautelari e misure di libert\u00e0 vigilata. C&#8217;\u00e8 una continua interazione tra tutti i servizi nell&#8217;ambito delle loro competenze specifiche.<\/p>\n<p align=\"justify\">Lavorano in rete con i tutori, se presenti e attivi, i servizi sociali del comune (dipartimento delle politiche sociali) ma anche con i servizi interni del Ministero della Giustizia affinch\u00e9 l&#8217;esperienza penale del minore non limiti l&#8217;interruzione dei processi educativi e formativi in atto. Inoltre, la rete comprende anche le organizzazioni del privato sociale (comunit\u00e0), i servizi socio-sanitari dell&#8217;ospedale pubblico (nel caso di patologie trascurate come ad esempio la sifilide, la tubercolosi per chi viveva in condizioni di trascuratezza sanitaria e abitativa o nel caso delle ragazze, possono aver bisogno di abortire una gravidanza o di contraccettivi, visite ginecologiche specifiche).<\/p>\n<p align=\"justify\">I servizi sociali del comune hanno un ruolo nella comprensione del percorso che il minore deve compiere per la conclusione del procedimento, nonch\u00e9 nella presa in carico del neo maggiorenne nei casi di cui all&#8217;art. 13 della legge Zampa, che prevede una prosecuzione amministrativa fino al compimento dei 21 anni per garantire l&#8217;attivit\u00e0 di integrazione nel territorio e la formazione. L&#8217;equipe multidisciplinare, composta dagli operatori dei centri di accoglienza e dai tutori, che sostengono i minori non accompagnati, svolge un ruolo importante nell&#8217;adozione di strategie di prevenzione. La prevenzione pu\u00f2 essere garantita da un&#8217;alta specializzazione di tutti gli attori coinvolti nella fase preprocessuale e processuale, da un trasferimento completo e chiaro delle informazioni, dall&#8217;individuazione preliminare di particolari soggetti vulnerabili a rischio di devianza e che hanno subito traumi, attraverso le valutazioni individuali e le osservazioni effettuate sui loro comportamenti e caratteristiche [1]. Dalle interviste emerge la volont\u00e0 dei minori non accompagnati di continuare a beneficiare non oltre i 21 anni del sostegno degli operatori e di rimanere nei centri. I giudici cercano di far capire loro l&#8217;importanza di continuare i percorsi iniziati ed eventualmente la tutela diventa regolata dall&#8217;art. 13 della legge Zampa se il minore ha dato il suo consenso. Una volta raggiunti i 18 anni, molti di loro si allontanano dal centro di accoglienza e, come hanno dimostrato le esperienze degli intervistati, una volta scappati sono facilmente irreperibili.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il caso pi\u00f9 grave registrato in questo studio riguarda un ragazzo ghanese che ha dato fuoco al centro in cui era ospitato. In quella situazione il servizio sociale insieme al mediatore culturale ha giocato un ruolo importante per capire quali problemi aveva, in quale comunit\u00e0 era stato inserito e da quale era stato portato via. La loro valutazione ha mostrato che il suo disturbo era causato dall&#8217;uso di droghe. In questo caso, \u00e8 stato deciso come pena per l&#8217;arresto [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">I giovani adulti intervistati si sono sentiti ben considerati e il loro punto di vista \u00e8 stato preso in considerazione per il loro interesse. In uno di questi casi, l&#8217;interazione tra il servizio sociale e un&#8217;altra organizzazione come Medici Senza Frontiere \u00e8 stata necessaria per sostenere un giovane che si sentiva solo e perso in Italia.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Save The Children, Sviluppo di metodi transnazionali basati sui diritti del minore diretti alla prevenzione della criminalit\u00e0 minorile e alla promozione del reinserimento sociale. Italia, Grecia, Romania (2008).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Quest&#8217;ultimo esempio rappresenta un caso eccezionale perch\u00e9 il sistema italiano prevede che solo in casi estremi un minore accusato di reato possa essere arrestato.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.4. Diritto all&#8217;informazione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">I MSNA [1], in questa fase, dovrebbero essere informati e sostenuti da tutti gli operatori dei centri di accoglienza (educatori, consulenti legali, mediatori culturali, assistenti sociali), dal tutore come rappresentante legale e da uno psicologo su richiesta, soprattutto nella fase preprocessuale. Ricevono tutte le informazioni oralmente e anche le relazioni scritte vengono lette e spiegate insieme ad altri professionisti (come lo psicologo, il servizio sociale, l&#8217;operatore legale del centro di accoglienza) dal mediatore culturale, l&#8217;avvocato o il tutore. Questi non sono formati per questo scopo specifico.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Diritto all&#8217;informazione al momento dell&#8217;arresto<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">\u00c8 importante per il minore sospettato essere ascoltato da un giudice che sia in grado di capire il suo modo di esprimersi e di formulare le domande in modo adeguato. I giudici integrano l&#8217;informazione fin dal loro primo incontro, che in alcuni casi coincide con il primo contatto con la giustizia, ma pu\u00f2 essere rimandato anche in diversi momenti: per esempio, se il minore viene arrestato all&#8217;udienza di convalida dell&#8217;arresto o direttamente all&#8217;udienza. Queste informazioni sono date oralmente, di solito alla prima udienza o successivamente in un&#8217;altra udienza e usano un linguaggio semplice per facilitare la comprensione del minore. Per quanto riguarda il contenuto dell&#8217;informazione si riferisce al ruolo del giudice e ai possibili esiti del processo (cio\u00e8 chi sono, cosa fanno, perch\u00e9 \u00e8 stato aperto un procedimento penale, diritti e doveri del minore, ecc.)<\/p>\n<p align=\"justify\">Se il minore \u00e8 stato fermato, entro 96 ore, si tiene l&#8217;udienza di convalida dell&#8217;arresto da parte del giudice per le indagini preliminari che dispone le misure cautelari che variano a seconda della gravit\u00e0 del reato commesso (ad esempio, si pensi alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell&#8217;Articolo 23 DPR 448\/1988, quando vi \u00e8 il rischio che il minore fugga dal centro di accoglienza).<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Attori coinvolti nel dare informazioni per i sospettati<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Le interviste suggeriscono che la reazione e l&#8217;atteggiamento del minore nei confronti del procedimento potrebbero essere condizionati in modo positivo da tutto il lavoro di gruppo che fornisce informazioni complete e chiare su ci\u00f2 che accade in ogni fase del procedimento. Le informazioni sul procedimento possono essere date dall&#8217;avvocato, dal personale del centro di accoglienza, dal tutore, dal giudice, dall\u2019 USSM e\/o dal comune, come attori dei procedimenti che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati sospettati di reato; possono essere date in momenti diversi, a seconda di come inizia il procedimento.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Tecniche per confermare la comprensione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;informazione \u00e8 completa ed efficace se il minore reagisce con un atteggiamento collaborativo al procedimento. Non basta dare delle informazioni pro forma, ma ogni professionista dovrebbe verificare che il minore comprende non solo la lingua, ma anche il complesso sistema giudiziario italiano e la ratio che sta dietro l&#8217;applicazione di alcuni istituti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Tra gli intervistati \u00e8 stato confermato che i due giovani adulti hanno compreso le circostanze del procedimento, grazie agli sforzi fatti dalle autorit\u00e0 giudiziarie ma anche da altri professionisti come un mediatore culturale, un operatore legale del centro o gli assistenti sociali responsabili. Anche se \u00e8 stato notato che non \u00e8 obbligatorio verificare che il minore abbia capito le informazioni date, \u00e8 importante che le informazioni siano comunicate e ripetute, chiedendo al minore esplicitamente di confermare o ripetere ci\u00f2 che ha capito [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">Una buona comunicazione aiuta una partecipazione efficace dei minori e degli altri attori del procedimento, come \u00e8 emerso dalla prospettiva \u201csociale\u201d di uno psicologo [3] e dalla prospettiva \u201cgiuridica\u201d di alcuni avvocati [4]. C&#8217;\u00e8 un accordo generale tra gli intervistati sul fatto che ricevere e comprendere le informazioni fornite (a partire dalle regole di base fino ai provvedimenti adottati dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria) \u00e8 la condizione principale per partecipare con consapevolezza a tutti i procedimenti che li riguardano [5]. \u00c8 importante capire che un approccio individuale deve essere adottato tenendo conto dei bisogni di ogni minore.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste, assistenti sociali\/tutori temporanei attivi in due diversi centri di accoglienza, uomini e donne.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista psicologo, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Intervista psicologo, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Interviste, due uomini e una avvocatessa.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">5 Come affermato dalla prospettiva di un giovane adulto, uomo sospettato di un crimine commesso all&#8217;interno di un centro di accoglienza.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.5.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.5. Diritto alla traduzione e all&#8217;interpretazione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Per le difficolt\u00e0 linguistiche ogni Tribunale ha una lista di interpreti che possono essere nominati come consulenti e che assistono il Tribunale durante le udienze, dopo aver dato la loro disponibilit\u00e0 a fornire il servizio; mentre un mediatore culturale svolge un ruolo importante, soprattutto nella fase preprocessuale, durante le valutazioni effettuate dal personale dei centri di accoglienza e da altri enti, come il dipartimento di psicologia delle ASP. I mediatori culturali assistono anche i magistrati durante il processo, ma allo stesso tempo supportano gli avvocati o i servizi sociali per essere informati sulla specifica situazione di contesto e per individuare il programma pi\u00f9 adatto al minore [1].<\/p>\n<p align=\"justify\">Un ruolo importante \u00e8 svolto anche per quanto riguarda l&#8217;informazione e il sostegno dato al minore dall\u2019 USSM, che \u00e8 incaricato di sostenere i minori inseriti in un percorso di devianza, cos\u00ec come dei centri di accoglienza in cui sono inseriti i minori sia per i sospettati che per le vittime.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con assistente sociale donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.6.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.6. Diritto ad essere accompagnati da persone di fiducia e di instaurazione di un rapporto di fiducia<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">In alcuni casi [1] la presenza di diversi attori, compresi gli operatori del centro, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, \u00e8 considerata favorevole e rassicurante per il minore, allo scopo di fornire un supporto logistico ed emotivo. \u00c8 stato il caso di un educatore o di un operatore del centro di accoglienza, che aveva costruito un rapporto di fiducia con il minore.<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>&#8220;L&#8217;operatore legale del centro e l&#8217;assistente sociale mi hanno aiutato a capire come si svolge il procedimento penale. Ho avuto la possibilit\u00e0 di esprimermi in diverse fasi del procedimento e mentre all&#8217;inizio era difficile capire la situazione anche perch\u00e9 ero scioccato e non me l&#8217;aspettavo, poi \u00e8 diventato molto pi\u00f9 chiaro grazie al supporto di alcuni professionisti, come ad esempio l&#8217;assistente sociale&#8221; (citazione, minore straniero non accompagnato accusato di un reato)<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\">Mentre in altri casi [2] tale rapporto non esiste, portando addirittura il minore a fuggire dal centro di accoglienza, oppure il rapporto si interrompe a causa della privazione dei propri diritti, come ad esempio la negazione del diritto a ricevere il sussidio. Nell&#8217;ultimo caso, la privazione di questo diritto ha portato delle tensioni all&#8217;interno della struttura e gli stessi operatori della struttura hanno fatto delle denunce, come conseguenza di alcune minacce e sequestri subiti. In quei casi \u00e8 emerso dalla relazione dello psicologo che, il minore, anzich\u00e9 sospettato di reato, \u00e8 stato in realt\u00e0 vittima di diritti violati.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste a tre assistenti sociali donne dell&#8217;USSM.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Interviste con un avvocato donna, un giovane adulto uomo sospettato di reato e un&#8217;assistente sociale donna di ONG.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;3.2.7.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>3.2.7. Covid-19<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Durante il periodo Covid-19, i collegamenti a distanza in alcuni casi hanno aiutato a partecipare a tutti gli incontri; si \u00e8 cercato di mantenere almeno la prima intervista in presenza presso gli uffici. Si sono mantenuti i rapporti con i minori e gli operatori per via telefonica [1]. Lo stesso valeva per le udienze, anche se in quei casi \u00e8 necessario accertare l&#8217;identit\u00e0 del minore che si trova in comunit\u00e0, nel qual caso \u00e8 la comunit\u00e0 che garantisce l&#8217;identit\u00e0 della persona interessata. A volte il Tribunale ha adottato delle restrizioni nel senso di non permettere la presenza del servizio sociale all&#8217;udienza. I centri di accoglienza sono stati messi a dura prova anche se sono riusciti a riorganizzarsi e a coinvolgere i minori in modo costruttivo, limitando per\u00f2 il numero di entrate e uscite.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con giovani adulti sospettati\/accusati di crimini, uomini; assistenti sociali e avvocati\/tutori volontari.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4. Nella Fase Processuale<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">In entrambi i procedimenti, durante il processo, il giudice ha il ruolo principale nell\u2019orientare tutte le valutazioni e le relazioni fatte in diverse aree. Comprese le informazioni fornite dalle indagini della polizia e del pubblico ministero, dai tutori, dal centro di accoglienza e dalle organizzazioni anti-tratta nel caso delle vittime di reato. Anche per i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, tutti le relazioni e le informazioni raccolte dall&#8217;USSM, dai pubblici ministeri, dagli avvocati, dai centri di accoglienza, dai tutori, dalla polizia e anche il lavoro svolto nelle Commissioni Territoriali. Tutte queste informazioni vengono inserite nel fascicolo del giudice e servono come prova per corroborare le decisioni dei giudici nei procedimenti penali ordinari e\/o nei procedimenti penali minorili, a seconda dei casi (Articolo 377 CPP e Articolo 1 e 9 PD n. 448 del 1988).<\/p>\n<p align=\"justify\">I bisogni del minore devono essere al centro di ogni valutazione e tutte le informazioni raccolte devono essere ben conservate per evitare la dispersione di notizie, come hanno confermato molti professionisti. Tutte le valutazioni mirano a rappresentare al minore ci\u00f2 che ha di fronte, quali sono i percorsi da seguire e le conseguenze dei suoi comportamenti e delle sue scelte. C&#8217;\u00e8 una corrispondenza tra la necessit\u00e0, il diritto e l&#8217;interesse del minore ad avere una percezione cognitiva completa e chiara della situazione [1].<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Intervista con psicologo, uomo. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.1. Vittime di reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento italiano, il decreto legislativo n. 212 del 2015, in attuazione della Direttiva 2012\/29\/UE, ha introdotto una nuova prospettiva a tutela della vittima indifferente alle fasi del procedimento penale durante il dibattimento, sia nel corso delle indagini che nel processo. Tale prospettiva ha trovato riscontro nelle modifiche introdotte all&#8217;Articolo 498 co.4 quater CPP [1], prevedendo che: &#8220;Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, quando \u00e8 necessario procedere all&#8217;esame di una persona offesa che si trova in condizioni di particolare vulnerabilit\u00e0, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore lo richiedono, dispone l&#8217;adozione di modalit\u00e0 protette.&#8221; Questo paragrafo ha esteso la modalit\u00e0 protetta nel processo solo alle persone vulnerabili, intese in senso pi\u00f9 ampio, in quanto comprende le persone offese dai reati di stalking, maltrattamento, tratta e riduzione in schiavit\u00f9.<\/p>\n<p align=\"justify\">Attualmente, per\u00f2, si afferma che la testimonianza della vittima pu\u00f2 essere sufficiente anche da sola a formare il libero convincimento del giudice, in quanto prevale l&#8217;esigenza di preservare la genuinit\u00e0 delle dichiarazioni provenienti da una vittima vulnerabile nel procedimento penale. Testimoniare \u00e8 sempre un&#8217;esperienza difficile e psicologicamente pesante e traumatica, soprattutto se la persona che \u00e8 chiamata a testimoniare \u00e8 particolarmente vulnerabile e pi\u00f9 di altre esposta a influenze e condizionamenti esterni.<\/p>\n<p align=\"justify\">La persona offesa dal reato deve essere considerata per ragioni di et\u00e0, condizione mentale o fisica, particolarmente vulnerabile e quando \u00e8 chiamata a testimoniare in un procedimento penale su fatti e circostanze relative all&#8217;intimit\u00e0 della persona e relative alla violenza subita , deve essere assicurata una modalit\u00e0 che protegga la sua personalit\u00e0 e la preservi dalle conseguenze della sua testimonianza in Tribunale.<\/p>\n<p align=\"justify\">In questi casi, l&#8217;adozione di particolari modalit\u00e0 &#8220;protette&#8221;, invece di quelle ordinarie, di assunzione della prova, legate al luogo in cui verr\u00e0 raccolta, al contesto di riferimento, al tempo a disposizione, alle concrete modalit\u00e0 di svolgimento dell&#8217;esame, non solo non contrasta con le esigenze del processo, ma contribuisce anche a garantire la genuinit\u00e0 della prova stessa suscettibile, al contrario, di essere compromessa.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;esame diretto e il controesame dell&#8217;imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dell&#8217;avvocato della difesa (Articolo 498 CPP) [2] rappresentano alcuni dei mezzi di raccolta delle prove consistenti in dichiarazioni. Il giudice al momento dell&#8217;apertura dell&#8217;udienza pu\u00f2 essere a conoscenza delle prove ottenute in base al fascicolo del caso o dedotte dall&#8217;esposizione introduttiva del Pubblico Ministero. Il contraddittorio \u00e8 uno strumento dialettico per evidenziare tutte le incertezze, le lacune, le insicurezze, i motivi di scarsa affidabilit\u00e0 di chi rende dichiarazioni in sede processuale; consente al giudice di valutare la credibilit\u00e0 del testimone, la sua attendibilit\u00e0 e, in generale, l&#8217;apporto al processo, esaminando e rivedendo le risposte, attraverso le domande appropriate che le parti devono saper formulare correttamente.<\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 obbligatorio ascoltare la vittima [3] o il suo avvocato al momento del procedimento, se non \u00e8 necessario. In alcuni casi [4], l&#8217;audizione \u00e8 ritenuta essenziale per sensibilizzare maggiormente i minori sulla loro posizione nel processo; mentre nella maggior parte dei casi [5] non lo \u00e8, perch\u00e9 provoca gi\u00e0 stress ripetere la storia, e incontrare i trafficanti o l&#8217;autista. In molti casi i minori vivono in diverse regioni italiane quindi il viaggio li espone a rischi e stress. Se il giudice vuole ascoltare il minore, la richiesta ufficiale di audizione \u00e8 rivolta solo al centro di accoglienza dove la vittima \u00e8 attualmente ospitata [6].<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Il comma 4 quater \u00e8 stato inserito dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 De Siena F.S., L\u2019arte della cross-examination nel processo parti o di ideologia accusatoria: il controesame (2017).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Interviste con un giovane adulto vittima di un crimine, donna; e con un pubblico ministero, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Interviste con giudice, donna; avvocato, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">5 Interviste con Pubblico Ministero e mediatore culturale, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">6 Intervista con Giudice, donna.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.1.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.1.1. Obiettivi della valutazione individuale durante il processo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Per essere sicuri, l\u2019istituto dell&#8217;incidente probatorio e la determinazione delle misure di protezione per il controesame (Articolo 498 paragrafo 4-quater CPP) contribuiscono la prevenzione della vittimizzazione secondaria, similmente a quanto richiesto nella Direttiva sui Diritti delle Vittime, ma la legge italiana \u00e8 pi\u00f9 ristretta. Si concentra sull&#8217;ottenimento di prove e non nell&#8217;assicurare un supporto e un&#8217;assistenza completa durante il processo. La disposizione dell&#8217;Articolo 498 CPP ha lo scopo di assicurare un esame equo, la genuinit\u00e0 delle risposte, la pertinenza del giudizio e il rispetto dell&#8217;individuo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Secondo la legge, in un contesto accusatorio, il controesame \u00e8 considerato come un mezzo per introdurre e contestare le prove delle parti. L&#8217;esame e il controesame, pi\u00f9 che una tecnica per l&#8217;introduzione di prove orali, costituiscono il mezzo attraverso il quale la conoscenza di un certo fatto diventa affidabile ai fini del processo e quindi diventa prova, con la conseguenza che il contraddittorio viene stabilito non sulla prova ma per la prova.<\/p>\n<p align=\"justify\">Mentre l&#8217;introduzione della considerazione della vulnerabilit\u00e0 \u00e8 lodevole, la legge fornisce poche indicazioni su come questa valutazione dovrebbe essere condotta. La legge definisce ci\u00f2 che pu\u00f2 essere considerato una condizione di particolare vulnerabilit\u00e0, ma gli elementi elencati sono pi\u00f9 limitanti di ci\u00f2 che \u00e8 descritto nella Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i minori, Articolo 7. La direttiva richiede la considerazione della &#8220;personalit\u00e0 e maturit\u00e0 del minore, il contesto economico, sociale e familiare del minore, e qualsiasi vulnerabilit\u00e0 specifica che il minore pu\u00f2 avere&#8221;, che non pu\u00f2 essere trovata nel codice di procedura penale.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.1.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.1.2. Diritto ad essere accompagnati al processo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Il tutore pro tempore o volontario pu\u00f2 accompagnare un minore al colloquio o all&#8217;udienza nella fase preliminare, non nella fase dibattimentale, se richiesto dal minore. La partecipazione e la protezione nel procedimento \u00e8 assicurata se le valutazioni sono fatte adeguatamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Le informazioni sul procedimento sono sempre date al tutore in presenza, anche in formato cartaceo o via e-mail\/posta certificata.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2. Sospettati o accusati di aver commesso un reato<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;USSM \u00e8 chiamato ad intervenire nel processo, su mandato dell&#8217;autorit\u00e0 competente del Tribunale per i Minorenni. Essi devono prendere in carico il minore autore di reato e seguirlo durante tutto il processo, che si basa su un percorso individualizzato per il minore, con il compito di accertare la personalit\u00e0 del minore, rilevare il grado di imputabilit\u00e0, nonch\u00e9 attivare la rete educativa, sociale e formativa che favorisca un possibile reinserimento sociale del minore per estinguere il presunto reato e individuare il programma rieducativo pi\u00f9 adatto alle sue inclinazioni personali.<\/p>\n<p align=\"justify\">Come confermato dai due giovani sospettati\/accusati di reato durante le interviste, questa istituzione(USSM) gioca un ruolo cruciale nell&#8217;identificazione del giusto programma educativo (interno o esterno al procedimento), che sar\u00e0 poi proposto al minore indagato. Inoltre, il personale dei servizi minorili dovrebbe essere altamente formato, ma il miglioramento delle qualifiche \u00e8 rimesso alla volont\u00e0 del singolo assistente sociale.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.1.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.1. Valutazione del giudice e peso della relazione USSM<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La valutazione da parte del giudice del minore sospettato di reato non segue una procedura standardizzata. La prima udienza con il minore \u00e8 valutativa e conciliante. C&#8217;\u00e8 sempre una mutua discussione durante l&#8217;udienza.<\/p>\n<p align=\"justify\">Le valutazioni di un eventuale disagio psicologico saranno fatte dal servizio sociale dell\u2019USSM che ha in carico tutti i minori indagati. Tutte le valutazioni devono essere incluse nel fascicolo del giudice. Se la salute psichica del minore risulta turbata, i giudici sono soliti chiedere il parere del dipartimento di salute mentale o di neuropsichiatria. Oggetto delle valutazioni saranno: la personalit\u00e0 del minore, la sua capacit\u00e0 di prendere decisioni, la commissione del reato. La relazione del servizio sociale indirizza la convinzione del giudice, anche se il giudice pu\u00f2 sempre fare ulteriori considerazioni diverse dalla relazione dell&#8217;USSM.<\/p>\n<p align=\"justify\">La personalit\u00e0 del minore pu\u00f2 indirizzare l&#8217;orientamento del giudice e a volte pu\u00f2 essere in contrasto con le osservazioni del centro di accoglienza o della polizia, o anche con la valutazione preliminare. Il giudice pu\u00f2 decidere di non procedere se &#8220;il fatto non sussiste&#8221; o se si ricorre al perdono giudiziale; altrimenti, il giudice pu\u00f2 adottare misure cautelari, alternative all&#8217;arresto. \u00c8 essenziale che la descrizione del comportamento del minore sia verificata dal giudice. Un giudice affermava che:<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>&#8220;Il momento dell&#8217;ascolto \u00e8 un momento centrale nella loro &#8220;nuova&#8221; vita nel nostro territorio, e deve essere un ascolto attento che tenga conto della loro vita precedente, cos\u00ec come della loro maturit\u00e0 e personalit\u00e0.&#8221;<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda le valutazioni fatte dall\u2019USSM, i giudici sono soliti accettarle e possono essere influenzati da queste valutazioni. L&#8217;importanza di ascoltare il minore durante il procedimento aiuta a de-virtualizzarlo e pu\u00f2 portare a identificare nuovi profili che non sono emersi durante le valutazioni condotte da altri attori. Ad esempio un gruppo di ragazze Nigeriane minorenni ha reagito al mancato pagamento del sussidio loro spettante, usando lo spray al peperoncino per difendersi e gli agenti di polizia sono intervenuti per fermarle. Quello che \u00e8 successo va oltre la realt\u00e0, considerando l&#8217;effettiva gravit\u00e0 dell&#8217;accaduto.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.2.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.2. La relazione dell&#8217;USSM nel processo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La relazione del servizio sociale viene solitamente letta durante l&#8217;udienza e il giudice pu\u00f2 chiedere chiarimenti se necessario. Ulteriori relazioni possono essere richieste dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria quando \u00e8 stato deciso un provvedimento probatorio, con scadenza ogni tre (3) mesi. La relazione per il Tribunale viene caricata sul database SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili) a livello nazionale, in cui vengono inserite tutte le informazioni dei minori che entrano nel sistema di giustizia penale (dati personali, udienze programmate, misure cautelari, decreto di apertura della tutela, relazioni, contatti e tutto ci\u00f2 che riguarda la situazione giuridica del minore). Se c&#8217;\u00e8 una denuncia e il minore \u00e8 libero, al primo colloquio i dati vengono raccolti in un dossier. Il database permette di monitorare i movimenti del minore a livello nazionale ed \u00e8 possibile trasferire queste informazioni al dipartimento delle politiche sociali se si sono perse le tracce del minore, nel caso in cui sia scappato dal centro in cui viveva.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.3.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.3. Contestabilit\u00e0 e coinvolgimento dei minori nella redazione della relazione dell&#8217;USSM<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Alcuni aspetti della relazione possono essere condivisi con i minori, a discrezione degli assistenti sociali che li seguono, come riferito sia da Roma che dall&#8217;ufficio di Palermo. \u00c8 importante sottolineare ci\u00f2 che il servizio sociale scriver\u00e0 (il livello responsabilit\u00e0, le risorse da sfruttare, i punti di forza, le fragilit\u00e0 e tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 aiutare il giudice ad inquadrare e comprendere meglio il minore e gli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti). Sia a Palermo che a Roma si cerca di includere il minore nell&#8217;individuazione del percorso formativo da seguire e nella scelta del tipo di attivit\u00e0 socialmente utile in cui inserirlo. Le inclinazioni del minore vengono assecondate per evitare problemi anche agli utenti del servizio. Spesso le relazioni non sono esaustive perch\u00e9 i minori potrebbero omettere informazioni o ripetere le stesse dichiarazioni [1].<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;esperienza personale dei due giovani adulti [2] coinvolti in un procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni ha mostrato che il servizio sociale li rassicura durante e dopo il procedimento. Questo \u00e8 confermato dalle loro dichiarazioni:<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>&#8220;L&#8217;assistente sociale che mi \u00e8 stato assegnato mi ha aiutato a capire tutto in modo pi\u00f9 chiaro e mi ha sostenuto durante tutto il procedimento&#8221;; <\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><em>&#8220;L&#8217;assistente sociale mi ha spiegato tutto ci\u00f2 che avremmo potuto fare insieme. Lei, con la sua equipe, ha subito attivato la loro rete e mi hanno proposto di iniziare un programma educativo, cos\u00ec sono stato inserito in un centro e ho iniziato un tirocinio&#8221;.<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Interviste con assistenti sociali, donne; avvocati, due donne e un uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Interviste a due giovani adulti sospettati e accusati di crimine, di sesso maschile.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.4.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.4 Coinvolgimento dell&#8217;USSM nel processo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La proposta delle misure da adottare per il bene del minore \u00e8 prevista dall&#8217;USSM, che la utilizza per identificare le attivit\u00e0 specifiche insieme al minore. L&#8217;USSM gioca un ruolo importante nell&#8217;affrontare il convincimento del giudice e nel cercare di capire la storia del minore e il suo comportamento, in collaborazione con gli operatori del centro in cui il minore \u00e8 stato inserito e con il mediatore se necessario.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.5.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.5. Formazione del giudice minorile<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Il giudice minorile \u00e8 specializzato rispetto alle competenze specifiche richieste. il Tribunale per i minorenni ha una composizione mista con formazione psico-giuridica (giudici professionali e onorari). I giudici onorari possono essere psicologi, assistenti sociali e altri esperti che arricchiscono il lavoro dei giudici professionali e intervengono se necessario.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.6.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.6. Diritto all\u2019accompagnamento e interesse dei minori<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Il minore pu\u00f2 essere accompagnato in udienza da un operatore del centro di accoglienza, dal tutore o da un&#8217;altra figura di riferimento. L&#8217;equipe dell&#8217;USSM si alterna per essere presente all&#8217;udienza. All&#8217;udienza viene letta la relazione del servizio sociale del sistema minorile e si pu\u00f2 chiedere al minore di chiarire la sua posizione ed \u00e8 importante che capisca la gravit\u00e0 del reato. Molti minori arrivano all&#8217;udienza quasi maggiorenni. Il punto di vista del minore \u00e8 tenuto in grande considerazione e deve essere bilanciato con la necessit\u00e0 di garanzia dell\u2019ordine pubblico. La maggior parte di loro riconosce la gravit\u00e0 di ci\u00f2 che hanno commesso.<\/p>\n<p align=\"justify\">Non \u00e8 possibile affrontare un processo in cui l&#8217;accusato\/persona offesa non \u00e8 a conoscenza della causa della controversia. Il minore deve essere sempre presente durante l&#8217;udienza. \u00c8 facolt\u00e0 del giudice ascoltare il minore, ma per il minore sospettato sembra essere importante far sentire il proprio punto di vista. Il tutore o un&#8217;altra persona del centro di accoglienza, se richiesto, pu\u00f2 accompagnare il minore nella valutazione condotta da uno psicologo o da un altro professionista facente parte dell&#8217;equipe multidisciplinare, in caso di dubbio sull\u2019et\u00e0.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;4.2.7.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>4.2.7. Covid-19<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Durante il periodo Covid-19, le udienze penali sono continuate in presenza. I giudici hanno tenuto in considerazione i bisogni dei minori. Questo li ha aiutati a capire come i minori hanno reagito davanti alle misure restrittive. \u00c8 importante capire come l&#8217;isolamento li ha colpiti psicologicamente e come le comunit\u00e0 hanno affrontato l&#8217;isolamento, quali attivit\u00e0 hanno svolto. Nell&#8217;area civile, le audizioni del minore si sono svolte in collegamento remoto con i centri di accoglienza.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;5.&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. La via da seguire<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Questa sezione mira a migliorare l&#8217;effettiva protezione dei minori stranieri non accompagnati, identificando alcuni aspetti fondamentali di un modello di valutazione individuale che sar\u00e0 creato nella prossima fase del progetto.Tale modello si fonda sui suggerimenti emersi in questa fase di analisi, su come gli intervistati immaginano un modello ideale di valutazione individuale, sempre considerando la situazione di vulnerabilit\u00e0 dei minori, in termini di caratteristiche personali e di esperienze di vita. Partendo dalla considerazione che tutti i minori sono vulnerabili, ma ci\u00f2 che cambia \u00e8 il tipo di vulnerabilit\u00e0, un approccio solidale dovrebbe guidare ogni attore che entra in contatto con i minori &#8211; la diversit\u00e0 deve essere riconosciuta in modo antidiscriminatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Il modello di valutazione individuale dovrebbe essere di aiuto sia ai professionisti dell\u2019ambito legale che a quelli di quello sociale, che si occupano di MSNA coinvolti in un procedimento penale come vittime o sospettati di reato. Idealmente, dovrebbe essere esteso a qualsiasi minore, indipendentemente dalla sua nazionalit\u00e0, coinvolto in un procedimento penale in Italia, per promuovere la sua partecipazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">&#8220;Il minore deve essere sostenuto in ogni modo, altrimenti cercher\u00e0 di adattarsi ai modelli stabiliti dagli adulti che sono obbligati ad ascoltare i bisogni del minore. Il modo di approcciarsi ad un minore non pu\u00f2 basarsi solo sull&#8217;empatia, ma \u00e8 necessario formarsi, aggiornarsi, frequentare corsi di psicologia.&#8221; (tutore e avvocato donna)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Diversi aspetti sono stati sottolineati sia dai professionisti che dai MSNA stessi, per quanto riguarda uno strumento ideale da creare ed una procedura da seguire nel miglior interesse del minore:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Strumento<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p align=\"justify\">I criteri per le valutazioni individuali non dovrebbero essere esaustivi o del tutto predeterminati, perch\u00e9 ogni caso \u00e8 a s\u00e9 stante. Dovrebbe essere basato su valori universali, come il superiore interesse del minore.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">La valutazione dei bisogni dovrebbe essere contestualizzata rispetto al paese d&#8217;origine e ai flussi migratori [1].<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Le valutazioni dovrebbero essere orientate a promuovere un percorso autonomo, indipendente e di crescita per il minore, in linea con il superiore interesse del minore;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">La valutazione dovrebbe includere informazioni per capire il contesto in cui \u00e8 stato commesso il reato. Per esempio, il dipartimento di psicologia della provincia di Palermo nell&#8217;ultimo anno ha preso in carico 184 MSNA e nella maggior parte dei casi il reato di cui erano accusati era una reazione a una violenza.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">In alcune interviste \u00e8 emerso che molte valutazioni possono stressare i minori, in altre sono necessarie pi\u00f9 valutazioni per tenere conto della complessit\u00e0 della storia personale di ogni minore [2].<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Le valutazioni dovrebbero permettere di determinare le misure per favorire l&#8217;inclusione e la crescita del minore. Questo pu\u00f2 comportare programmi di reinserimento insieme ai minori italiani, organizzando gruppi di lavoro tra minori che hanno avuto comportamenti di devianza per facilitare la loro inclusione, indipendentemente dalla loro nazionalit\u00e0.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Dovrebbero permettere una comprensione della situazione sociale del minore, specialmente la stabilit\u00e0 delle strutture di accoglienza e del team, le sensazioni riguardo i centri di accoglienza e i tutori, e chi pu\u00f2 diventare una figura di sostegno e fiducia. \u00c8 importante rispettare l&#8217;opinione del minore di non essere coinvolto personalmente o di non far partecipare qualcuno;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Anche la distanza geografica dei centri dovrebbe essere presa in considerazione, dato che le audizioni, quando i centri in cui i minori vivono sono lontani, possono essere fonte di stress;<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Criteri specifici che possono essere presi in considerazione<\/strong> [3]:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p align=\"justify\">Dati personali (nome, cognome, paese d&#8217;origine, et\u00e0, sesso, lingua parlata, istruzione nel paese d&#8217;origine).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Dettagli familiari (componenti della famiglia, paese di residenza, professioni, rapporti pacifici o conflittuali).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Aspettative prima e dopo l&#8217;arrivo (storia migratoria prima dell&#8217;arrivo, richiesta di asilo o qualsiasi altro tipo di permesso, giorni\/mesi\/anno dopo l&#8217;arrivo, istruzione o lavoro in Italia)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Abitudini quotidiane (hobby, ambito di interesse, abitudini lineari o a rischio di devianza) [4]<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Condotta criminale (storia del minore, consapevolezza della gravit\u00e0 del reato)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Valutazione\/osservazione del comportamento del minore: a) atteggiamento collaborativo, b) sfiducia, c) conflitto, d) assenza;<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Processo<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p align=\"justify\">Il processo formale di valutazione individuale dovrebbe essere introdotto nella legislazione, in linea con la Direttiva 2012\/29\/UE e la Direttiva 2016\/800\/UE, compreso quando dovrebbe avvenire;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Informazioni appropriate dovrebbero essere fornite ai minori, in un mondo a misura di minore, anche durante la valutazione per promuovere la partecipazione a questo processo ma anche ai procedimenti penali in generale;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Le autorit\u00e0 giudiziarie penali dovrebbero assicurarsi che i minori siano effettivamente informati, e non solo informare i tutori;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">La valutazione e il sistema di sostegno dovrebbero essere rivisti quando il minore diventa maggiorenne mentre \u00e8 ancora in un procedimento penale, poich\u00e9 i minori non accompagnati perdono il grado di sostegno a quell&#8217;et\u00e0;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Necessit\u00e0 di confermare il bisogno di una valutazione individuale aggiornata durante il procedimento, poich\u00e9 i bisogni e\/o le paure cambiano da un momento all&#8217;altro nelle varie fasi della procedura penale. Questo \u00e8 particolarmente vero per esempio quando la fonte di preoccupazione proviene dal paese d&#8217;origine;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Coordinamento di pi\u00f9 attori, specialmente tra le reti multidisciplinari esistenti nel sistema di asilo e di protezione internazionale, nonch\u00e8 nei procedimenti penali. Assicurarsi che ognuno sia consapevole del proprio ruolo, delle informazioni che vengono date al minore e del supporto esistente. Questo include una migliore comprensione e un potenziale rafforzamento dei ruoli dei tutori, dei mediatori culturali, degli operatori dei centri di accoglienza e delle organizzazioni locali con le istituzioni.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Necessit\u00e0 di un sistema di condivisione e gestione dei dati accessibile a coloro che sono coinvolti in un processo per consentire l&#8217;accesso alle informazioni raccolte attraverso i sistemi di asilo e di protezione internazionale e i procedimenti penali. Questo garantirebbe che le informazioni non vadano disperse.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<p align=\"justify\">Potrebbe essere utile un dossier digitale aggiornato dal responsabile del centro di accoglienza, insieme al tutore e al mediatore culturale, con le situazioni o gli aspetti pi\u00f9 rilevanti riguardanti un minore sospettato o vittima [5].<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">Adozione di un processo di confronto di gruppo obbligatorio, o di relazioni periodiche.<\/p>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">Tutti coloro che sono in contatto diretto con un minore dovrebbero essere formati [6] (anche se non \u00e8 obbligatorio), altamente specializzati e orientati a favore il superiore interesse del minore. O la creazione di un archivio sarebbe utile per favorire l\u2019apprendimento da autodidatta;<\/p>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">La cooperazione multidisciplinare e il coinvolgimento di altre istituzioni a livello comunale richiedono un&#8217;adeguata allocazione di risorse finanziarie. Sar\u00e0 valutata una strategia per un uso ottimale delle risorse umane e del lavoro svolto da diverse organizzazioni locali.<\/p>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">Maggiore considerazione del ruolo dei mediatori culturali nei procedimenti penali per ottenere informazioni contestuali sul minore e sul paese d&#8217;origine, sulla cultura e su certi comportamenti;<\/p>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">Devono essere preparati spazi appropriati per promuovere la partecipazione del minore;<\/p>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\n<p align=\"justify\">Pi\u00f9 in generale, i procedimenti penali dovrebbero essere sensibili e garantire un livello di sostegno dopo il processo penale per promuovere la reintegrazione nella societ\u00e0;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Da un macrolivello, tavole rotonde periodiche o relazioni scritte con la Prefettura, l&#8217;Universit\u00e0 e la CLEDU (Clinica legale per i diritti umani), il Garante dell&#8217;infanzia e l&#8217;assessorato alle Politiche Sociali del Comune possono essere un&#8217;occasione per discutere pi\u00f9 in dettaglio delle implicazioni, dei cambiamenti di prospettiva, del flusso giudiziario, dei bisogni del minore e dei professionisti.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Al momento in Italia sembra che i MSNA in arrivo siano soprattutto nordafricani, maghrebini, marocchini, tunisini ed egiziani; in misura minore bengalesi, albanesi, africani subsahariana e sudamericani.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Intervista con psicologo, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 Interviste con assistenti sociali, donne; assistenti sociali dell\u2019ente anti-tratta, donne.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Intervista con psicologo, uomo.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">5 Intervista con giudice, donna.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">6 Interviste con diverse parti interessate di diversa estrazione professionale.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;6.&#8221;]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>6. Conclusione<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La domanda che ha orientato l\u2019intera ricerca era: \u201cIn che misura i diritti dei minori stranieri non accompagnati sono garantiti all&#8217;interno della legislazione Italiana, tenuto conto le direttive europee di riferimento (Direttive 2012\/29\/UE e 2016\/800\/UE)?&#8221; ha guidato tutto lo studio e il quadro giuridico italiano \u00e8 omogeneo dal punto di vista teorico, ma non fornisce misure concrete in nome del superiore interesse del minore e nel basare l&#8217;analisi dei bisogni del minore su valutazioni individuali multidisciplinari.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il modello di valutazione individuale che sar\u00e0 creato nella prossima fase \u00e8 uno strumento pratico che mira a rafforzare la cooperazione tra i professionisti e i MSNA coinvolti nella fase preprocessuale e processuale di un procedimento penale. I risultati della ricerca rispondono alla domanda di cui sopra dal punto di vista di diversi professionisti che si occupano di minori non accompagnati vittime o sospettati o accusati di reato, provenienti da diverse regioni d&#8217;Italia ma soprattutto dalla Sicilia, la terra dove i migranti, almeno quelli che arrivano via mare, sono soliti entrare per la prima volta.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;Italia \u00e8 un paese di destinazione dei flussi migratori sia via terra (dal nord est del paese, soprattutto per chi arriva attraverso la rotta Balcanica) sia via mare (soprattutto dai paesi del Maghreb o dell&#8217;Africa sub-sahariana). I dati sui flussi migratori del 2020 mostrano che l&#8217;Italia \u00e8 prevedibilmente ancora tra i paesi pi\u00f9 interessati quando si tratta di primo accesso dei migranti, solo dietro la Spagna.<\/p>\n<p align=\"justify\">La proliferazione di attori nel sistema italiano pu\u00f2 essere un vantaggio ma anche uno svantaggio: pu\u00f2 rispondere pi\u00f9 dettagliatamente al bisogno del minore ma pu\u00f2 anche far sentire il minore confuso o esporlo al rischio di ripetere le stesse dichiarazioni pi\u00f9 volte verso diversi attori se questi non comunicano tra loro in tempo, quindi aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria. Per assistere un minore durante un procedimento \u00e8 importante riconoscere i limiti di ogni attore di un&#8217;equipe multidisciplinare e riferire tutto in tempo alle autorit\u00e0 competenti, altrimenti si rischia un danno irreparabile e irreversibile alla dignit\u00e0 del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">In tutte le fasi del procedimento, il minore deve essere protagonista di ogni intervento e deve partecipare direttamente o indirettamente ad ogni azione e\/o decisione che lo riguarda, considerando anche la sua indisponibilit\u00e0 a non proseguire un intervento piuttosto che un altro in nome del principio del superiore interesse del minore. C&#8217;\u00e8 una connessione reciproca tra l&#8217;interesse principale del minore e la valutazione individuale, perch\u00e9 se il minore non sar\u00e0 valutato individualmente, non si potr\u00e0 identificare quale sia il suo interesse principale. \u00c8 una conditio sine qua non per assicurare una protezione sostanzialmente uguale a tutti i minori , da un punto di vista multidisciplinare.<\/p>\n<p align=\"justify\">I bisogni del minore devono essere presi in considerazione con un&#8217;attenzione particolare perch\u00e9 sono soggetti vulnerabili e potrebbero cambiare a seconda dell&#8217;etnia e delle circostanze (per esempio, se sono soli o parte di un gruppo). Mentre in alcune interviste \u00e8 emerso che molte valutazioni possono stressare i minori, in altre sono necessarie pi\u00f9 valutazioni per tenere conto della complessit\u00e0 della storia di un minore. I bisogni e\/o le paure del minore cambiano da un momento all&#8217;altro nelle varie fasi del procedimento penale e prenderli in considerazione in tutte le fasi rappresenta un vantaggio per il sistema stesso ma anche per la sua crescita.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ogni persona che partecipa ad un procedimento pu\u00f2 essere consapevole e ben informata su ci\u00f2 che accade, sui rischi e sul percorso giudiziario da seguire, in modo da comprendere il linguaggio e il contesto giudiziario. Deve garantire un&#8217;informazione detta &#8220;cognitiva&#8221;. La partecipazione ad un procedimento non implica che il minore debba essere ascoltato in ogni procedimento (in caso di vittima, il giorno dell&#8217;udienza, le autorit\u00e0 devono adottare tutte le garanzie per evitare che il minore incontri l\u2019imputato). Se l&#8217;audizione del minore mette a rischio la sua protezione, l&#8217;autorit\u00e0 pu\u00f2 decidere di non ascoltarlo; se ci sono pi\u00f9 procedimenti pendenti per gli stessi reati (per esempio uno per sfruttamento della prostituzione e uno per concorso nello sfruttamento della prostituzione), essi dovrebbero essere riuniti se possibile. In questo modo l&#8217;autorit\u00e0 competente pu\u00f2 evitarlo, perch\u00e9 il sistema prevede una partecipazione protetta dei minori.<\/p>\n<p align=\"justify\">Quando il minore non capisce la lingua italiana, il Tribunale deve nominare un interprete; altrimenti non pu\u00f2 procedere nel processo. La nomina dell&#8217;interprete pu\u00f2 essere richiesta dall&#8217;avvocato o decisa d&#8217;ufficio dallo stesso Tribunale. Possono tradurre solo le dichiarazioni delle persone chiamate come testimoni durante il procedimento e molto spesso non \u00e8 sufficiente tradurre solo quello che dicono le autorit\u00e0, perch\u00e9 la difficolt\u00e0 principale per il minore \u00e8 quella di non comprendere pienamente il sistema, quindi il mediatore culturale potrebbe giocare un ruolo rilevante in questo senso. Gli interpreti sono pagati per le loro consultazioni, ma hanno la facolt\u00e0 di rifiutare il pagamento.<\/p>\n<p align=\"justify\">Qualsiasi attore coinvolto potrebbe beneficiare del supporto diretto o indiretto del mediatore culturale, il cui ruolo \u00e8 quello di chiarire quali sono i problemi, i traumi del minore, il contesto da cui proviene giustifica certi comportamenti o scelte, che aiuterebbero a vedere le cose sotto una luce diversa. Questa figura gioca un ruolo fondamentale ma non \u00e8 pienamente riconosciuta. Il modello di valutazione individuale che verr\u00e0 creato nella prossima fase sottolineer\u00e0 la sua importanza e la prender\u00e0 in considerazione in ogni fase.<\/p>\n<p align=\"justify\">Insieme al mediatore culturale, si sottolineer\u00e0 anche l&#8217;importanza dei tutori, come rappresentanti legali del minore, con un ruolo importante per la sua crescita. Ogni minore al suo arrivo ha il diritto di nominare un tutore da una lista di tutori volontari tenuta presso il Tribunale per i Minorenni. Il 2017 \u00e8 stato l&#8217;anno di maggiore esplosione del fenomeno, perch\u00e9 con il decreto n. 220\/2017 il Tribunale per i Minorenni \u00e8 stato individuato come autorit\u00e0 competente per l&#8217;apertura di una procedura di tutela nei confronti dei MSNA; in seguito vi \u00e8 una leggera diminuzione delle procedure di tutela anche a causa dei Decreti Sicurezza (113\/2018 e 53\/2019) e poi c&#8217;\u00e8 stato un nuovo aumento. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha evidenziato che, nel 2020 i procedimenti di tutela aperti davanti al Tribunale per i minori sono stati 1978 rispetto ai 674 del 2019; nel 2020 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha definito 915 procedimenti di tutela rispetto ai 347 del 2019.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cruciale \u00e8 il momento in cui ogni attore valuta caso per caso la situazione di ogni minore. Il modo di condurre la valutazione cambia da professionista a professionista e dipende da diversi fattori, come il tempo che viene dedicato a comprendere le caratteristiche personali dei MSNA o le loro competenze professionali. Non sono previsti criteri predeterminati per ciascuno di essi, per poter garantire la flessibilit\u00e0 durante la valutazione, ma il modello che sar\u00e0 creato consiglier\u00e0 alcuni criteri da seguire e da estendere e adattare ad ogni caso.<\/p>\n<p align=\"justify\">In questo senso, si suppone che ogni attore prenda in considerazione durante la valutazione diversi aspetti che caratterizzano la situazione specifica del minore come: il tipo di domande da fare, il tono di voce da usare, l\u2019utilizzo di un linguaggio facile da capire, il contesto da cui proviene il minore o le origini familiari, se ha vissuto in condizioni economiche e umane adeguate, se \u00e8 stato vittima di abusi, se ha lavorato in nero, se ha lasciato il suo paese d&#8217;origine molti anni prima. In caso contrario, c&#8217;\u00e8 il rischio di traumatizzare il minore e di compromettere i risultati del giudizio e la vita del minore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Nel caso in cui il minore abbia conseguenze fisiche e psicologiche della tortura subita, tra cui il disordine da stress post-traumatico (PTSD), l&#8217;ansia, la depressione e le tendenze suicide, tende a diminuire la sua capacit\u00e0 di rivendicare i propri diritti e cercare assistenza legale. I MSNA potrebbero essere riluttanti nel denunciare gli abusi subiti o a cercare assistenza legale, in particolare dalle autorit\u00e0, per la paura di essere detenuti o deportati. Lo stigma e la vergogna delle esperienze possono impedire a molte vittime di rivelare i dettagli o addirittura i fatti. Il supporto psicologico pu\u00f2 essere attivato in qualsiasi momento.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda le vittime, il crimine pi\u00f9 comune \u00e8 il traffico di esseri umani e prevale la paura di fare una denuncia, a causa delle minacce su di loro e sulle loro famiglie, ma anche per il problema dell&#8217;identificazione dei potenziali trafficanti. Partendo dagli indicatori dell&#8217;OIM, forniremo delle linee guida pi\u00f9 dettagliate su come riconoscere un caso sospetto nei confronti degli operatori del centro di accoglienza, dello psicologo, delle organizzazioni anti-tratta, del tutore e di qualsiasi altro attore. Vorremmo includere nel nostro modello la prassi sviluppata dal team multidisciplinare di Catania, guidato dalla Procura per far s\u00ec che altri team possano imparare dall&#8217;altra.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda i reati commessi dai MSNA spesso avvengono all&#8217;interno del centro di accoglienza, come reazione a una privazione di diritti o a una condizione di stress. Tra i pi\u00f9 gravi sono stati sospettati\/accusati di contrabbando. In diversi casi alcuni minori non accompagnati hanno ammesso il reato, ma sono stati costretti ad agire come contrabbandieri con la minaccia o con l&#8217;inganno. Il modello mira a rafforzare il monitoraggio all&#8217;interno del centro di accoglienza, dato che la pena pi\u00f9 comunemente applicata \u00e8 la custodia cautelare in un centro di accoglienza, con restrizioni nell&#8217;uscita.<\/p>\n<p align=\"justify\">Una migliore comunicazione tra tutti gli attori verr\u00e0 fuori dall&#8217;implementazione del modello da creare.<\/p>\n<p align=\"justify\">La ragione per cui i minori, indipendentemente dalla loro nazionalit\u00e0, beneficiano di un&#8217;ampia gamma di garanzie, \u00e8 la loro et\u00e0, come una delle cause della loro condizione di vulnerabilit\u00e0. L&#8217;approccio multidisciplinare introdotto dalla Legge Zampa dovrebbe essere pi\u00f9 preciso nella valutazione. L&#8217;accertamento invasivo ed errato dell&#8217;et\u00e0 dei minori non accompagnati pu\u00f2 anche compromettere la transizione all&#8217;et\u00e0 adulta, determinando erroneamente che un minore \u00e8 adulto o determinando che un minore \u00e8 pi\u00f9 grande della sua et\u00e0 reale, portando quindi anche ad una prematura transizione all&#8217;et\u00e0 adulta. Un&#8217;errata determinazione dell&#8217;et\u00e0 compromette anche l&#8217;accesso a diversi diritti specifici o condizioni di accoglienza, in particolare l&#8217;accesso all&#8217;istruzione [1].<\/p>\n<p align=\"justify\">La maggiore et\u00e0 [2] \u00e8 l&#8217;et\u00e0 in cui un minore diventa adulto e acquisisce la piena capacit\u00e0 giuridica. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell&#8217;Infanzia (CRC) definisce i minori come tutti &#8220;gli esseri umani al di sotto dei diciotto anni, in modo che possano impegnarsi in attivit\u00e0 legali e siano responsabile di eventuali obblighi contrattuali che ne discendono; avere 18 anni, non significa che una persona diventer\u00e0 improvvisamente un adulto&#8221;. Il progetto tiene conto dell&#8217;importanza di accompagnare i minori e i giovani adulti nel processo di crescita progressiva, anche oltre il raggiungimento della maggiore et\u00e0.<\/p>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 UNHCR, Minori richiedenti asilo e rifugiati non accompagnati e separati che compiono diciotto anni: cosa festeggiare? (marzo 2014).<br \/>\n<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">2<\/span><span style=\"font-size: 10pt;\"> FRA, <\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">La maggiore et\u00e0 <\/span><span style=\"font-size: 10pt;\">(2017).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_id=&#8221;7.&#8221;]<strong>7. Annex<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Raccolta di dati: Metodologia<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019analisi relativo al contesto italiano \u00e8 stato realizzato tra i mesi di Luglio 2020 e Gennaio 2021, coinvolgendo 24 professionisti di 8 diversi profili, per una durata complessiva di 1.269 minuti (21,15 ore) di consultazione (durata media dell&#8217;intervista 53 minuti); inoltre, 3 giovani adulti coinvolti in procedimenti penali, quando ancora minorenni, in qualit\u00e0 di vittima\/sospettato\/accusato di reato, per una durata complessiva di 158 minuti\/ 2 ore e 38 minuti (durata media dell&#8217;intervista 53 minuti). [Vedi il paragrafo Scheda tecnica dell\u2019analisi].<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>Grafico 1. Profili intervistati divisi per categoria professionale<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.prismonline.eu\/justice-uam\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Interviewed-profiles-by-professional-category.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"214\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\">La metodologia di ricerca combina (i) una ricerca fonte &#8211; basata su dati esistenti, quale fonte di dati secondari (legislazione nazionale pertinente, relazioni ufficiali, statistiche, guide e altre pubblicazioni riguardanti i MSNA); poi convalidata da (ii) interviste sul campo con professionisti del settore legale e sociale &#8211; fonte di dati primari.<\/p>\n<p align=\"justify\">E&#8217; stato adottato un metodo semi-strutturato per le interviste sul campo.<\/p>\n<p align=\"justify\">A causa dell&#8217;attuale pandemia Covid-19 le interviste sono state condotte nella maggior parte dei casi virtualmente (Skype, Teams, Google Meet, Zoom o videochiamate Whatsapp).<\/p>\n<p align=\"justify\">Dal punto di vista soggettivo, sono necessari alcuni chiarimenti preliminari sui destinatari del progetto, in termini di definizioni accolte di &#8220;minori stranieri non accompagnati&#8221;, &#8220;minori sospettati o accusati di reato&#8221; e &#8220;vittime di reato&#8221;, adottate nel quadro del progetto:<\/p>\n<p align=\"justify\">Un &#8220;minore straniero non accompagnato&#8221; (MSNA) \u00e8 definito nell&#8217;articolo 2 lettera (i) della Direttiva 2004\/83\/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull&#8217;attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch\u00e9 norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, come &#8220;cittadini di paesi terzi o apolidi di et\u00e0 inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o agli usi, e fino a quando non siano effettivamente presi in carico da una tale persona; comprende i minori che vengono lasciati non accompagnati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri&#8221;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Un &#8220;minore indagato o accusato di un reato&#8221;, minorenne o che compie 18 anni durante il procedimento penale, \u00e8 altamente protetto \u00abal fine di preservare il suo potenziale di sviluppo e di reintegrazione nella societ\u00e0\u00bb [1] (ad eccezione di quei procedimenti specificamente destinati ai minori che portano a misure protettive, educative o correttive, come prevede il recital 17 della direttiva 2016\/800\/UE del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali).<\/p>\n<p align=\"justify\">Un &#8220;minore vittima di reato&#8221; ai sensi della Direttiva sui Diritti delle Vittime, un \u2018minore\u2019 \u00e8 indicato come qualsiasi persona di et\u00e0 inferiore ai 18 anni; mentre \u2018vittima\u2019 indica: (i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo o una perdita economica che \u00e8 stata direttamente causata da un reato; (ii) i familiari di una persona la cui morte \u00e8 stata direttamente causata da un reato e che hanno subito un danno a causa della morte di quella persona [2].<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quanto riguarda i professionisti intervistati, in una prima fase, alcuni incontri informali di consultazione con le persone e le istituzioni interessate identificate, sono stati condotti a livello locale e hanno seguito la selezione degli intervistati. I profili dei professionisti sono stati scelti in base al loro ruolo di supporto diretto o indiretto nei confronti dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in procedimenti penali, ma anche nel loro processo di integrazione in Italia. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori, le interviste ai professionisti dell\u2019ambito sociale (servizi sociali) hanno portato alla selezione di alcuni profili di giovani adulti sospettati, accusati o vittime di reato; le esperienze dei responsabili dei centri di accoglienza di alcune zone della Sicilia, in quanto primi attori che interagiscono con i minori, hanno sottolineato che, pi\u00f9 spesso, hanno avuto a che fare con minori non accompagnati vittime di reato, soprattutto di tratta di esseri umani, categoria particolarmente vulnerabile per la quale un colloquio avrebbe potuto esporli ad un rischio di vittimizzazione secondaria; mentre l&#8217;esperienza delle istituzioni sociali, come l&#8217;USSM, ha evidenziato il percorso giudiziario dei minori sospettati. &#8220;La maggior parte dei minori non accompagnati vittime di tratta di esseri umani proveniva dalla Nigeria; nel corso degli anni il metodo di reclutamento \u00e8 diventato noto e ha portato un team di protezione in diversi distretti, per sviluppare buone prassi, come dimostrato dal modello di successo proposto a Catania, Sicilia&#8221; [3]. Negli ultimi mesi sembra che gli arrivi di minori Nigeriani siano diminuiti, mentre sta aumentando il numero di arrivi Ivoriani, soprattutto ragazze sotto i 18 anni [4]. Nella maggior parte dei casi, sembra che siano abituati a scappare e ad essere rintracciati, cos\u00ec che l&#8217;organizzazione e l&#8217;istituzione stanno ancora cercando di capire i nuovi flussi e il cambiamento dei metodi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il lavoro sul campo si concentra sull&#8217;analisi delle prassi esistenti che &#8220;migliorano le valutazioni individuali e la relativa assistenza per i minori non accompagnati che sono anche vittime di un crimine o sono sospettati o accusati di un crimine&#8221;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il processo di identificazione delle potenziali buone prassi si \u00e8 basato sulla legislazione Italiana e sulle strategie esistenti nel settore:<\/p>\n<ol type=\"I\">\n<li>\n<p align=\"justify\">Le prassi esistenti su come garantire supporto ai minori non accompagnati nei procedimenti penali (focus speciale &#8211; migranti);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"justify\">Le prassi giudiziarie esistenti per garantire una giustizia a misura di minore, con particolare attenzione alle procedure con la partecipazione di MSNA come sospettati o accusati di un crimine.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"justify\">Questo processo ha fornito spunti di analisi del quadro giuridico applicabile e permesso di identificare le prassi esistenti nei processi penali che coinvolgono i minori stranieri, sia come vittime che come sospettati; mentre non sono chiaramente definite le tendenze e le prassi giudiziarie esistenti, quando si tratta di processi penali riguardanti i minori stranieri non accompagnati. Le esperienze condivise attraverso le interviste ci hanno permesso di identificare i punti di forza e di debolezza all&#8217;interno del processo di valutazione individuale e quali potenziali problemi sono emersi in alcune aree del paese, soprattutto nel Sud Italia, nei confronti dei destinatari del progetto. Raccogliere i risultati da esperti di diverse regioni italiane (Sicilia, Campania, Lazio) ha aiutato a capire il grado di armonizzazione delle prassi locali a livello nazionale. Ci\u00f2 che ne \u00e8 risultato \u00e8 un approccio diversificato che diverge non solo da regione a regione, ma spesso anche tra le diverse province di una stessa regione.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Scheda tecnica Partecipanti alla ricerca<\/strong><\/p>\n<table width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"7\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" bgcolor=\"#d9d9d9\" width=\"112\" height=\"4\">#<\/td>\n<td bgcolor=\"#d9d9d9\" width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Code<\/p>\n<\/td>\n<td bgcolor=\"#d9d9d9\" width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Gender<\/p>\n<\/td>\n<td bgcolor=\"#d9d9d9\" width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Profession<\/p>\n<\/td>\n<td bgcolor=\"#d9d9d9\" width=\"112\">\n<p align=\"justify\">Date<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">1.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/J\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Giudice<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">02\/08\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">2.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/L\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Avvocato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/02\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">3.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/L\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Avvocato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/02\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">4.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/L\/03<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Avvocato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/02\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">5.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/L-G\/04<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Avvocato e Tutore volontario<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">28\/11\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">6.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/L-G\/05<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Avvocato e Tutore volontario<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">15\/12\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">7.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/M\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Mediatore Culturale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">12\/03\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">8.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/M\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Mediatore Culturale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">12\/09\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">9.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/P\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">pubblico ministero<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">30\/11\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">10.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/P\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">pubblico ministero<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">14\/12\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">11.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/PO\/1<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Poliziotto<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">16\/01\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">12.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/PS\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Psicologo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">31\/10\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">13.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/PS\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Psicologo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/04\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">14.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/PS\/03<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Psicologo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/09\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">15.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SA\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">01\/08\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">16.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SA\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">24\/12\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">17.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SA\/03<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Social assistant<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">22\/01\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">18.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SA\/04<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">25\/01\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">19.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SA-G\/05<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Tutore Istituzionale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/09\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">20.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SW\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">24\/12\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">21.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SW\/02<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">15\/12\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">22.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SW-G\/03<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale- Tutore pro tempore<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">24\/11\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">23.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SW-G\/04<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale- Tutore pro tempore<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">18\/11\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">24.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/SW-G\/05<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale- Tutore pro tempore<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">24\/11\/2020<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">25.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/MS\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Giovane neomaggiorenne sospettato di reato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">03\/02\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"5\">26.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/MA\/2<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Uomo<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Giovane neomagiorenne accusato di reato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">10\/02\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"112\" height=\"4\">27.<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">IT\/MV\/01<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Donna<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p align=\"justify\">Giovane neomaggiorenne vittima di reato<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p align=\"justify\">11\/02\/2021<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">1 Direttiva (UE) 2016\/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">2 Art. 2 co. 1 lett. (a) della Direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001\/220\/GAI del Consiglio.<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">3 OIM, La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall\u2019organizzazione internazionale per le migrazioni (2017).<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\">4 Direzione Centrale dei Servizi Civili per l&#8217;Immigrazione e l&#8217;Asilo, Cruscotto giornaliero ministeriale Dati istituzionali relativi al fenomeno degli sbarchi e all&#8217;accoglienza dei migranti nelle strutture (marzo 2021).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Acronimi e riferimenti<\/strong><\/p>\n<table width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">FAMI<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">ASP<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Azienda Sanitaria Provinciale<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">CFJ<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Giustizia a misura di minore<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">CPIA<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Centri provinciali per l&#8217;istruzione degli adulti<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">CPP<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Codice di Procedura Penale<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">CRC<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\" width=\"117\">Tutore dei minori<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Il tutore istituzionale ha la custodia di un MSNA. Il sindaco o un consigliere del comune pu\u00f2 essere nominato come tutore, ma solo se non ci sono tutori volontari disponibili.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Il tutore temporaneo \u00e8 il rappresentante legale di un MSNA per un periodo di tempo limitato e spesso coincide con il responsabile del centro di accoglienza dove la persona risiede.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Un tutore volontario \u00e8 definito come una persona indipendente che salvaguarda gli interessi del minore e il suo benessere generale, e a tal fine integra la limitata capacit\u00e0 giuridica del minore. In Italia, la tutela \u00e8 volontaria e non remunerata.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">DIA<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Direzione Investigativa Antimafia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">DPR<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Decreto del Presidente della Repubblica<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">UE<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Unione Europea<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">EASO<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Ufficio Europeo di Sostegno per l&#8217;Asilo<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">OIM<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Organizzazione Internazionale per le Migrazioni<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">ONG<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Organizzazione Non-Governativa<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">PTSD<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Disturbo Post-Traumatico da Stress<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">Vittimizzazionesecondaria<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Si riferisce a comportamenti e atteggiamenti di chi presta servizi sociali che sono &#8220;vittimistici&#8221; e insensibili, e che traumatizzano nuovamente le vittime di violenza.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">SAI \u2013 Sistema di accoglienza e integrazione(prima SIPROIMI)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI \u2013 Sistema di accoglienza e integrazione.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">SISM<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Sistema Informativo dei Servizi Minorili<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">Assistente Sociale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">L&#8217;assistente sociale \u00e8 la figura professionale di riferimento dei servizi sociali, incaricato di fornire il supporto necessario a chi si trova in una situazione di difficolt\u00e0.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">Commissione Territoriale<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Il ruolo delle Commissioni Territoriali \u00e8 quello di concedere il riconoscimento dello status di rifugiato ad un richiedente.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">MSNA<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Minori Stranieri Non Accompagnati<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">USSM<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (il servizio sociale del Tribunale per i Minorenni)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">UNHCR<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"117\">\n<p align=\"justify\">Legge Zampa<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"498\">\n<p align=\"justify\">La Legge Zampa ha modificato le procedure di inclusione sociale dei minori non accompagnati, per permettere ai minori di acquisire autonomia.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"justify\"><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">AIDA, Statistics about asylum procedures (2020).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/asylumineurope.org\/reports\/country\/italy\/statistics\">https:\/\/asylumineurope.org\/reports\/country\/italy\/statistics<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Buffone G.,Minori stranieri non accompagnati. La tabella delle novit\u00e0\u201d (2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2017\/04\/27\/minori-stranieri-non-accompagnati-la-tabella\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2017\/04\/27\/minori-stranieri-non-accompagnati-la-tabella<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Central Directorate of Civil Services for Immigration and Asylum, Ministerial Daily dashboard Institutional data related to the phenomenon of landings and the reception of migrants at the facilities (2021).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/stampa-e-comunicazione\/dati-e-statistiche\/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati\">https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/stampa-e-comunicazione\/dati-e-statistiche\/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">De Siena F.S., L\u2019arte della cross-examination nel processo parti o di ideologia accusatoria: il controesame (2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.diritto.it\/larte-della-cross-examination-nel-processo-parti-ideologia-accusatoria-controesame\/\">https:\/\/www.diritto.it\/larte-della-cross-examination-nel-processo-parti-ideologia-accusatoria-controesame\/<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Di Napoli E., Riflessioni a margine della nuova procedura di accertamento dell\u2019et\u00e0 del minore straniero non accompagnato ai sensi dell\u2019art. 5 della legge 47\/2017 (2017). <a href=\"https:\/\/www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it\/archivio-saggi-commenti\/saggi\/fascicolo-n-3-2017\/130-riflessioni-a-margine-della-nuova-procedura-di-accertamento-dell-eta-del-minore-straniero-non-accompagnato-ai-sensi-dell-art-5-della-l-47-2017\/file\">https:\/\/www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it\/archivio-saggi-commenti\/saggi\/fascicolo-n-3-2017\/130-riflessioni-a-margine-della-nuova-procedura-di-accertamento-dell-eta-del-minore-straniero-non-accompagnato-ai-sensi-dell-art-5-della-l-47-2017\/file<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">FRA, The age of majority (2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/fra.europa.eu\/en\/publication\/2017\/mapping-minimum-age-requirements\/age-majority\">https:\/\/fra.europa.eu\/en\/publication\/2017\/mapping-minimum-age-requirements\/age-majority<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Gialuz M., Lo statutoeuropeodellevittimevulnerabili (2012).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">IOM, La tratta di esseriumaniattraverso la rotta del Mediterraneocentrale: dati, storie e informazioniraccoltedall\u2019organizzazioneinternazionale per le migrazioni (2017).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"left\"><a href=\"https:\/\/www.osservatoriointerventitratta.it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf\">https:\/\/www.osservatoriointerventitratta.it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">IOM, Handbook on Performance Indicators for Counter-Trafficking Projects (2008) <a href=\"https:\/\/www.iom.int\/jahia\/webdav\/shared\/shared\/mainsite\/published_docs\/brochures_and_info_sheets\/pi_handbook_180808.pdf\">https:\/\/www.iom.int\/jahia\/webdav\/shared\/shared\/mainsite\/published_docs\/brochures_and_info_sheets\/pi_handbook_180808.pdf<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">ISTAT, Autori e vittime dei delitti denunciati dalle forze di polizia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (2019)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/stra-dati.istat.it\/\">http:\/\/stra-dati.istat.it\/<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Istituto del Garante Regionale dei Diritti della Persona, I minori stranieri non accompagnati. Guida pratica alla Normativa(2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.consiglio.regione.fvg.it\/export\/sites\/consiglio\/pagine\/garante-diritti-persona\/garante\/.allegati\/QUADERNOdeiDIRITTI4_2017.pdf\">https:\/\/www.consiglio.regione.fvg.it\/export\/sites\/consiglio\/pagine\/garante-diritti-persona\/garante\/.allegati\/QUADERNOdeiDIRITTI4_2017.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">La Placa S., Approvato il protocollo multidisciplinare dell\u2019et\u00e0 di minori stranieri non accompagnati (2020).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/sip.it\/2020\/07\/17\/approvato-il-protocollo-multidisciplinare-per-laccertamento-delleta-dei-minori-stranieri-non-accompagnati\/\">https:\/\/sip.it\/2020\/07\/17\/approvato-il-protocollo-multidisciplinare-per-laccertamento-delleta-dei-minori-stranieri-non-accompagnati\/<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Lelliott J., Italy\u2019s \u2018Zampa\u2019 law: increasing protection for unaccompanied children (2018).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.fmreview.org\/sites\/fmr\/files\/FMRdownloads\/en\/syria2018\/lelliott.pdf\">https:\/\/www.fmreview.org\/sites\/fmr\/files\/FMRdownloads\/en\/syria2018\/lelliott.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Long J., Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati (2018).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.anci.piemonte.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Long_Tutori_Minori_Stranieri_Non_Accompagnati_eBOOK_per_Open_Access_2018.pdf\">https:\/\/www.anci.piemonte.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Long_Tutori_Minori_Stranieri_Non_Accompagnati_eBOOK_per_Open_Access_2018.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Lorenzetto E., Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale (2013).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Ministero della Giustizia &#8211; Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa, Movimento dei procedimenti; l\u2019attivit\u00e0 di definizione; i provvedimenti emessi (2020).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_12_2_6.page?previsiousPage=mg_1_8_1\">https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_12_2_6.page?previsiousPage=mg_1_8_1<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale dell\u2019immigrazione e delle politiche di integrazione, Report di monitoraggio(2019).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/immigrazione\/focus-on\/minori-stranieri\/Documents\/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf\">https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/immigrazione\/focus-on\/minori-stranieri\/Documents\/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Ministero della Giustizia, Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili &#8211; Analisi statistica dei dati(2020).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\">https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14.page?facetNode_1=4_132&#038;selectedNode=0_6<\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Rozzi E., The new Italian law on unaccompanied minors: a model for the EU? \u2013 EU Immigration and Asylum Law and Policy (2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/eumigrationlawblog.eu\/the-new-italian-law-on-unaccompanied-minors-a-model-for-the-eu\/\">https:\/\/eumigrationlawblog.eu\/the-new-italian-law-on-unaccompanied-minors-a-model-for-the-eu\/<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Salierno R. and Bonafede M., I minori nel circuito penale a Palermo (2010). <a href=\"http:\/\/www.osservatoriopalermo.it\/filepubblicazioni\/report_USSM.pdf\">http:\/\/www.osservatoriopalermo.it\/filepubblicazioni\/report_USSM.pdf<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Save The Children, Sviluppo di metodi transnazionali basati sui diritti del minore diretti alla prevenzione della criminalit\u00e0 minorile e alla promozione del reinserimento sociale. Italia, Grecia, Romania (2008).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/images.savethechildren.it\/f\/download\/01\/01_manuale_just_metodi.pdf\">http:\/\/images.savethechildren.it\/f\/download\/01\/01_manuale_just_metodi.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Save The Children, Piccoli schiavi invisibili (2017).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.savethechildren.it\/sites\/default\/files\/files\/uploads\/pubblicazioni\/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf\">https:\/\/www.savethechildren.it\/sites\/default\/files\/files\/uploads\/pubblicazioni\/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Save The Children, Guida per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati(2018).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.savethechildren.it\/cosa-facciamo\/pubblicazioni\/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati\">https:\/\/www.savethechildren.it\/cosa-facciamo\/pubblicazioni\/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">Tamburini G., La tutela della vittima di reato: l\u2019accertamento della condizione di particolare vulnerabilit\u00e0 (2018).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/www.salvisjuribus.it\/la-tutela-della-vittima-del-reato-laccertamento-della-condizione-di-particolare-vulnerabilita\/\">http:\/\/www.salvisjuribus.it\/la-tutela-della-vittima-del-reato-laccertamento-della-condizione-di-particolare-vulnerabilita\/<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: left;\">\n<li>\n<p align=\"left\">UNHCR, Unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children turning eighteen: what to celebrate? (March 2014).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/rm.coe.int\/16807023ba\">https:\/\/rm.coe.int\/16807023ba<\/a><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<!-- Widget Shortcode --><div id=\"text-11\" class=\"widget widget_text widget-shortcode area-arbitrary \">\t\t\t<div class=\"textwidget\"><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>CAPITOLI<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#01\">Riepilogo generale<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#02\">Introduzione<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#1.\">1. Minori stranieri non accompagnati in migrazione e gli effetti sui procedimenti penali<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#2.\">2. Valutazione individuale nei procedimenti penali<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#3.\">3. Nella fase preprocessuale<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#4.\">4. Nella fase processuale<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#5.\">5. La via da seguire<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#6.\">6. Conclusione<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#7.\">7. Allegati<\/a><\/p>\n<p>[vc_row][vc_column][vc_btn title=&#8221;SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF&#8221; shape=&#8221;square&#8221; color=&#8221;danger&#8221; i_align=&#8221;right&#8221; i_icon_fontawesome=&#8221;fas fa-file-pdf&#8221; add_icon=&#8221;true&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.prismonline.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2FD3.1-Report-of-Judicial-Practices-in-Italy_IT.pdf|target:_blank&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>\n\t\t<\/div><!-- \/Widget Shortcode -->[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_empty_space][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1632073635681{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-6124\" src=\"https:\/\/www.prismonline.eu\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/flag_yellow_high-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"133\" height=\"89\" \/>Questo progetto \u00e8 cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell&#8217;Unione Europea (2014-2020).<\/p>\n<p><em><span style=\"font-size: 10pt;\">Questo progetto \u00e8 stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non pu\u00f2 essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.<\/span><\/em>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.prismonline.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Creative-Commons.png\" alt=\"\" width=\"88\" height=\"31\" \/><\/p>\n<p>Questo lavoro \u00e8 concesso sotto licenza <a href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<\/a>.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1653645571052{background-color: #afc600 !important;}&#8221;][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;3px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=&#8221;stretch_row&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1649681997184{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}&#8221;][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space][vc_custom_heading text=&#8221;I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI&#8221; font_container=&#8221;tag:h2|text_align:left|color:%231d71b9&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_empty_space][vc_row_inner css=&#8221;.vc_custom_1653646214546{padding-top: 1% !important;padding-right: 1% !important;padding-bottom: 1% !important;padding-left: 1% !important;background-color: #f7f7f7 !important;}&#8221;][vc_column_inner width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_column_text]INDICE[\/vc_column_text][vc_column_text]Riepilogo generale Introduzione 1. 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