ESPERIENZE RILEVANTI E STRUMENTI PRATICI

Dalle buone prassi realizzate dalla procura di Catania e dall’USSM di Palermo, emerge che il sistema giudiziario italiano, in modo frammentato e con una carenza di strutture di coordinamento, ha realizzato dei modelli sperimentali, in particolar modo, per quanto riguarda la realizzazione di valutazioni individuali nei confronti dei MSNA.

Iniziare dalle buone prassi significa ottimizzare quello che già esiste nel sistema e renderlo maggiormente utile e fruibile.

Emerge chiaramente la necessità di investire in una migliore formazione di magistrati, pubblici ministeri e personale dell’USSM su quelli che sono i temi dell’interculturalità e più in generale sul fenomeno dei minori migranti non accompagnati. Allo stesso tempo, è evidente che si dovrebbe porre maggiore enfasi sul ruolo del mediatore culturale come presenza all’interno degli uffici di giustizia minorile.

Di recente, grazie alle specifiche misure introdotte attraverso la l. 47/2017, il sistema di accoglienza MSNA ha visto importanti aspetti di innovazione nell’ambito della gestione del fenomeno. A distanza di tempo, è possibile delineare quali margini di miglioramento e quali prospettive si presentano nel futuro. Tutte le riforme legislative necessitano di una definizione, dal punto di vista l’implementazione, degli aspetti pratici.

Bisogna evidenziare che, la completa applicazione della normativa richiede accordi, sia a livello centrale che periferico, tra più settori delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile; accordi che se non adeguatamente attuati rischiano rimanere lettera morta.

La stessa l. n. 47/2017 (legge Zampa) prevede l’adozione di protocolli di intesa e altre intese territoriali tra i diversi stakeholders in maniera tale da regolare concretamente le azioni, le funzioni e i diversi aspetti della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

Presa in carico
Esperienza nella presa in carico delle minori vittime della tratta (la procura di Catania)

All’interno del sistema penale italiano, va sottolineata la differenziazione procedurale data dalla esistenza del Tribunale per i minorenni e dall’applicazione della legge 448/88 ossia del cd.  “codice di procedura penale minorile”. I MSNA che si ritrovano nella condizione di essere vittime o testimoni di un reato, come già anticipato, devono interagire con magistrati (giudici e pubblici ministeri) che solitamente operano nel contesto del Tribunale ordinario e della procura che solitamente operano con gli adulti.

Tuttavia, dalle interviste realizzate nel corso del progetto CFJ-DCSCP, sono emerse delle esperienze molto positive in termini di referral e presa in carico da parte del sistema nei confronti delle vittime. I minori stranieri non accompagnati, purtroppo, spesso, si ritrovano ad essere vittime dei reati quali lo sfruttamento ai fini lavorativi e sessuali e il traffico di esseri umani. Purtroppo, a questi, si aggiungono altre forme di reati ancora più efferati che comportano la necessità di ulteriori sforzi da parte dell’autorità giudiziaria nella presa in carico e protezione delle vittime.

Il sistema italiano ha fatto dei notevoli progressi nella gestione dei casi e nella presa in carico di queste vittime.  Quello che oggi possiamo chiamare l’approccio multi-disciplinare o multi-agenzia ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni grazie alla dedizione, alla perseveranza e all’impegno delle istituzioni coinvolte e delle organizzazioni esperte nella lotta e nel contrasto a questi fenomeni.

Il modello multi-agenzia realizzato della procura di Catania, particolarmente impegnata nella lotta al fenomeno dello sfruttamento sessuale delle giovani minorenni, si basa appunto su un intervento che coinvolge diversi attori con compiti e funzioni differenti e su un protocollo che coinvolge gli stessi:

  • Polizia – attività di indagine
  • Organismi internazionali – responsabili dell’informativa anti tratta in fase di sbarco e pre identificazione delle vittime
  • Tutore volontario – responsabile della tutela del minore
  • Tribunale per i minorenni – autorità giudiziaria per la tutela dei minori
  • Procura della Repubblica – autorità giudiziaria inquirente
  • Enti antitratta – responsabili per la presa in carico delle vittime della tratta che decidono di aderire al programma di emersione
  • Enti di accoglienza – organizzazione che gestiscono le strutture di accoglienza
  • Unità di etnopsichiatria – Unità medica della ASP che opera in maniera specifica per supportare UAC vittime di traumi legati al percorso migratorio.

L’ufficio del pubblico ministero ha il ruolo guida e la responsabilità di fungere da collegamento e coordinamento con l’altro attore coinvolto nelle diverse fasi del procedimento.

Un compito sicuramente fondamentale è svolto dagli operatori delle organizzazioni internazionali presenti durante lo sbarco. Il loro compito è quello di fare una preliminare individuazione delle potenziali vittime (all’interno della popolazione minorile e non solo). Questa attività, solitamente, è svolta in una fase molto concitata e poco organizzata, dove oltre alla presenza degli operatori delle
ONG vi è sempre la presenza delle autorità di polizia e dell’immigrazione. Il contesto dello sbarco non è sicuramente il setting adeguato all’individuazione di particolari vulnerabilità o all’interpretazione di indicatori e quindi giungere ad una pre-identificazione delle vittime.

Le attività di raccordo e di referral tra l’organizzazione internazionale, il centro di accoglienza, le autorità di asilo e immigrazione, il tutore volontario e la procura, fanno sì che si possa giungere ad una individuazione preliminare delle vittime e alla conseguente presa in carico.

Le vittime che sono riuscite a sentirsi accolte e comprese e hanno deciso di denunciare il reato subito sono state accolte in programmi specifici (ex art. 18 TUI 286/98) ed è stato garantito loro di poter ricevere servizi adeguati al sostegno psicologico e sociale oltre ad un programma di inserimento che consentisse loro un’emancipazione e la possibilità quindi di non sviluppare un collegamento con gli autori del reato di sfruttamento.

Informare il minore straniero non accompagnato vittima di reato

“Trattare il minore da persona che ha bisogno di essere informato e consigliato ma anche di capire per fare delle scelte è un dovere di lealtà” [1].

Altro elemento fondamentale sviluppato all’interno della prassi della procura di Catania è legato all’informativa nei confronti del minore. Informare il minore coinvolto come vittima in un procedimento penale, significa garantire la sua partecipazione.

Il compito della prima informazione circa il procedimento spetta al PM che conduce le indagini. Il minore ha diritto a conoscere come si svolge il procedimento quali saranno le condizioni di sicurezza, cosa succederà se l’autore del reato verrà arrestato, quali saranno le conseguenze delle dichiarazioni che renderà.

Lo scambio informativo non avviene sempre con rapidità per ovvie ragioni di diffidenza e perché, in generale, le vittime di un reato sono impaurite nel raccontare la verità. Quando possibile, è importante evitare di svolgere troppo velocemente questo tipo di incontro e, soprattutto, è fondamentale predisporre più momenti di confronto in maniera tale da verificare se ci sono dei cambiamenti dal primo incontro. Anche durante la fase dell’informativa (fase preprocessuale) il ruolo della rete è di cruciale importanza. Gli attori coinvolti, in particolar modo gli operatori del centro di accoglienza e i vari specialisti che operano al suo interno (psicologi assistenti sociali) svolgono un ruolo indispensabile nel far comprendere le scelte e nel chiarire anche quali altri aspetti possono influire la scelta di collaborare o meno.

Fondamentale rilevanza assume la figura del tutore specializzato nominato dal Tribunale per i Minorenni, come figura di sostegno nei confronti del minore. Tale figura, già normata all’interno della legge, ha subito una rivoluzione grazie all’intervento normativo previsto dalla “legge Zampa”2. Sono stati costituiti albi per i tutori volontari e, tutti gli iscritti hanno ricevuto adeguata formazione ad opera delle istituzioni e delle principali agenzie internazionali.

Durante la fase dell’informativa, un ruolo particolarmente importante è quello rivestito dall’interprete. Oggi si utilizza molto di più il termine mediatore culturale. Appare evidente fare un distinguo tra le due figure anche perché, come appurato nel corso di anni di attività, la barriera comunicativa non è solo data dalla differenza linguistica ma anche dalle diverse culture. Solitamente, il PM responsabile delle indagini richiede la presenza di un mediatore/interprete che sia dello stesso genere della vittima e che sia anche dello stesso gruppo etnico. Il compito del mediatore/interprete è quello di sviluppare una relazione empatica con la vittima ed agevolarla alla comprensione di quello che sta succedendo e di quelle che saranno le azioni successive. E’ importante altresì che l’interprete traduca quello che viene riferito dal minore in maniera fedele senza modificare il contenuto delle domande poste e delle risposte offerte.

Dall’esperienza realizzata dalla procura di Catania, emerge chiaramente come il meccanismo di rete sia il costrutto basilare per poter realizzare attività quali la valutazione individuale, il referral e la presa in carico delle vittime. Il sistema opera in sinergia evitando ripetizioni e sfruttando le informazioni già acquisite in maniera circolare ottemperando quanto previsto dai principali modelli internazionali e, soprattutto, rimanendo in linea con quanto previsto dalla direttiva UE 29/2012. Emerge altrettanto la necessità di spingere in avanti la buona prassi realizzata e strutturarla all’interno di un modello che possa avere la caratteristica della replicabilità su scala e possa essere anche disseminata.

Servizi Sociali
Esperienza nella presa in carico di un minore autore di reato (USSM di Palermo) Direttiva 800/2016

Nel corso delle ricerche effettuate nell’ambito del progetto CFJ-DCSC è emersa l’esperienza positiva realizzata dall’Ufficio Servizio sociale per minori del Tribunale per i minorenni di Palermo che ha sviluppato un percorso di reintegrazione a favore di un minore straniero coinvolto in un procedimento penale in veste di autore di reato.

Il minore si è ritrovato coinvolto in un procedimento penale e grazie all’intervento degli assistenti sociali che operano all’interno dell’USSM è stato in grado di comprendere il reato commesso, assumersi la responsabilità e accettare le conseguenze. L’USSM, dopo aver svolto una presa in carico del minore, ha seguito il minore durante le fasi giudiziarie e ha proposto la realizzazione di un progetto di “messa alla prova” per consentire al minore di svolgere un progetto educativo volto all’estinzione del reato commesso. Durante l’intervista realizzata nell’ambito del progetto, il minore ha ripetuto più volte il ruolo positivo, di supporto e, soprattutto, di chiarimento che è stato svolto dall’assistente sociale dell’USSM [3].

Come già anticipato, il processo penale minorile è normato dal DPR n.448 del 1988, cosiddetto “codice di procedura penale minorile” e quindi la competenza nel giudizio dei minori autori di reato spetta al Tribunale per i minorenni in via esclusiva.

Inizialmente vengono effettuati accertamenti (obbligatori) sull’età, laddove vi sia incertezza sulle valutazioni sulla personalità del minorenne già esperite in altri procedimenti, in modo da adeguare il giudizio alle condizioni in cui versa il minore. L’art. 9 del DPR 448/88 prevede che il pubblico ministero e il giudice minorile acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse familiari e ambientali, per accertare il grado di responsabilità del minore. Agli stessi fini possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti.

L’ufficio dell’USSM è generalmente nominato dal giudice del tribunale per i minorenni per condurre la valutazione individuale Gli assistenti sociali dell’USSM conducono la valutazione individuale con il bambino. Esistono moduli e linee guida locali sviluppati internamente che sono stati utilizzati per raccogliere le informazioni rilevanti sul bambino.

Sebbene la direttiva UE 800/2016 non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento legislativo italiano, le disposizioni dell’art 9 del decreto 448/1988 sembrano essere parzialmente in linea con quanto previsto dall’art. 7 della Direttiva UE 800/16 “…. l’individualizzazione è effettuata da personale specializzato che procede ad una valutazione individualizzata che tenga conto della situazione personale, sociale e familiare del minore e delle sue eventuali vulnerabilità. Lo stesso dovrebbe essere effettuata nel più breve tempo possibile durante il procedimento ed è un elemento da valutare in merito all’eventuale irrogazione di misure cautelari nonché al tipo e all’entità della sanzione da irrogare. L’individualizzazione non può prescindere dal coinvolgimento del minore e dalla sua effettiva partecipazione nel processo”.

La vulnerabilità del minore è determinata non solo dall’età ma anche dallo stato di infermità, dal tipo di reato commesso, dalle circostanze del fatto. Si tiene conto di una serie di elementi di carattere soggettivo e oggettivo: se il minore ha commesso un reato con violenza, se è stato vittima di tratta, se la persona offesa è psicologicamente, economicamente dipendente dall’autore del reato. Questo tipo di accertamento spetta all’autorità giudiziaria.

Il procedimento si apre in maniera diversa a seconda che il minore sia libero o nei confronti del quale è stata applicata una misura precautelare (arresto e fermo). Sono previste anche delle misure cautelari quali la permanenza in casa e il collocamento in comunità; la custodia cautelare in carcere è considerata l’estrema pena.

Il codice 448/88 prevede che il minore deve essere sentito. Nella maggior parte dei casi, i minori stranieri sono rappresentati dal difensore d’ufficio con i quali, spesso, purtroppo non hanno nessun contatto prima dell’udienza preliminare. Diversamente, il difensore di fiducia ha il contatto con il minore, riesce a spiegare l’importanza del processo e delle audizioni che dovrà sostenere. Il tutore deve essere coinvolto ed informato. Un interprete viene nominato dal giudice.

Sono previsti istituti per favorire la fuoriuscita del minore dal circuito penale: la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la sospensione con la messa alla prova, dove il procedimento viene sospeso e il minore è sottoposto ad un periodo di osservazione.

La messa alla prova è disposta dai servizi sociali e si applica nella fase dell’udienza preliminare. L’ art. 28 del DPR 448/88 fa riferimento alla sospensione del processo mentre l’art. 27 affida al presidente del collegio GUP (Giudice Udienza Preliminare) i poteri di controllo sull’andamento della prova.  Al termine del periodo, se l’esito è positivo, il reato è dichiarato estinto.

Per poter beneficiare della sospensione, deve essere presentato un progetto da parte dell’Ufficio servizi sociali per i minorenni, in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti.  L’USSM redige una relazione del progetto mentre il giudice valuta l’adeguatezza del programma di prova e sollecita eventuali modifiche. Se il minore non supera in maniera positiva il periodo di prova, il processo viene ripreso.

Il difensore riveste un ruolo di particolare rilievo, spesso indica all’USSM quale potrebbe essere il contenuto del programma di trattamento da predisporre. Nell’esecuzione del programma l’USSM è l’ufficio in prima linea. Il difensore può fare da tramite verificando che il minore si attenga ai programmi descritti. Sono sempre tutelate le esigenze educative del minore alla base delle scelte compiute. Quando viene disposta la sospensione con messa alla prova, la norma prevede di indicare nel programma la partecipazione a corsi di avviamento professionale, la mediazione con la vittima per la riparazione del danno. Di tutta l’attività del periodo di messa alla prova, l’USSM redige relazioni periodiche e relazione finale.

Quello minorile non è un sistema punitivo ma educativo; tutti i professionisti coinvolti hanno competenze specifiche perché devono tener conto di aver a che fare con un soggetto vulnerabile in quanto minore [4].

Cartella Sociale
La cartella Sociale nel sistema informativo per i minori

Un ruolo cruciale riveste la disposizione prevista all’art. 9 in materia di cartella sociale e Sistema Informativo Minori [5].

La cartella sociale non è un mero strumento di raccolta anamnestica e di collezione dei dati. Appare necessario, inoltre, predisporre linee guida e procedure di attuazione in grado di individuare gli elementi essenziali della cartella sociale e i soggetti incaricati a gestire le informazioni in essa riportate, le quali appunto, non devono limitarsi ai soli dati anagrafici e sociali ma contenere, laddove presenti e in un’ottica di piena multidisciplinarietà, le osservazioni della condizione di vulnerabilità del minorenne (condizione sociale, psicologica e fisica).

Sarebbe opportuno che, la cartella sociale, con tutte le necessarie implementazioni di informazioni, possa seguire il minore, in modo tale da consentire la condivisione di tutte le notizie relative al minore e alle sue vulnerabilità.

La cartella sociale deve essere compilata da personale qualificato della struttura di accoglienza al termine del colloquio e dovrebbe fare chiarezza sulle motivazioni delle scelte che interessano il minore, da quella educativa a quella sanitaria.  La cartella sociale deve essere trasmessa ai servizi sociali del comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. La cartella sociale è uno strumento a disposizione del personale qualificato e serve a dare continuità alla presa in carico del minore attraverso la trasmissione e la condivisione di informazioni.

Ciò vale sia per un uso interno alla struttura di accoglienza ma anche all’esterno. Il fine è quello di predisporre una valutazione integrata del percorso più idoneo al minore nella presa in carico territoriale. Nulla toglie che le informazioni contenute in essa possano essere utilizzate all’interno del sistema giudiziario in particolar modo nell’ambito di procedimenti penali che vedano il minore nella posizione di vittima o di imputato/indagato. In questo modo si garantirebbe al minore di non essere sottoposto a molteplici valutazioni e colloqui (evitando quindi vittimizzazione secondaria e distress legato al dover raccontare i propri traumi) e al sistema giudiziario di poter usufruire di informazioni già reperite in altri procedimenti.

La cartella sociale, così come descritta, consentirebbe a tutti gli attori coinvolti di documentare le diverse fasi ed interventi realizzati all’interno del percorso di accoglienza ed integrazione del minorenne straniero solo. Questo tipo di cartella sociale consentirebbe anche di procedere ad una analisi dei dati utili ai fini del monitoraggio e del miglioramento dell’intero sistema [6].

Gli aspetti peculiari della cartella sociale:

  • È un documento che parla del minore, della sua storia, del suo percorso e delle sue vulnerabilità e, soprattutto, fornisce informazioni metodologiche su come gli elementi sono stati raccolti e valutati;
  • È uno strumento che pone al centro del suo utilizzo la valutazione del superiore interesse del minore;
  • È uno strumento che mira alla partecipazione del minore nella sua costruzione;
  • È uno strumento posto a garanzia dei minori in quanto riassume le responsabilità dei diversi attori coinvolti nella valutazione e nella sua redazione (di particolare rilievo la tutela dati sensibili e della privacy);
  • È uno strumento utilizzabile da altri attori territoriali della rete.

In questo modo, la cartella sociale integra la costruzione di un sistema informativo completo ed attendibile che può supportare i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di inserimento ma anche facilitare il lavoro delle istituzioni anche giudiziarie nella gestione dei casi di minori sia vittime che sospettati.

Esempio di scheda sociale del progetto AMIF:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14._cartella_personale_childe.pdf

Intervista individuale
Approccio a misura di minore durante un’intervista

Nella delineazione di quelli che sono gli aspetti fondamentali di un modello per la valutazione individuale di minori stranieri non accompagnati coinvolti in un procedimento penale (vittime o imputati), appare opportuno fare delle riflessioni sull’utilizzo di alcuni strumenti utili alla conduzione delle interviste.

L’intervistatore

I bambini potrebbero avere la preferenza sul genere dei professionisti che li intervistano (ragazze vittime di sfruttamento sessuale/tratta di esseri umani o sopravvissute all’SGBV), alcuni ragazzi potrebbero preferire essere intervistati da professionisti di sesso femminile poiché sono percepiti come più calmi e gentili, o piuttosto l’opposto per considerazioni culturali. È fondamentale cercare di avere sempre l’intervistatore dello stesso genere del minore, ma è più essenziale chiedere al minore stesso se si sente a suo agio con l’intervistatore o il mediatore culturale.

Il setting

In qualunque fase del procedimento, preprocessuale o durante lo stesso processo, è bene tenere a mente alcuni aspetti che possono agevolare la conduzione dell’intervista. Partiamo dal setting dell’intervista.

In alcuni paesi dell’UE è diffuso il cosiddetto “model Barnahus” [7]. E’ un modello multi agenzia a misura di minore sviluppato nei paesi del nord Europa. In un luogo, un gruppo multidisciplinare e interagenzia composto da giudici, pubblici ministeri, assistenti sociali, psicologi coopera per fornire servizi di protezione per i minori e una giustizia a misura di minore. I loro servizi includono anche una valutazione individuale della situazione della minore vittima o testimone di violenza. L’aspetto cruciale è che il modello Barnahus è integrato nel sistema giudiziario e consente la possibilità di raccogliere registrazioni audiovisive di interviste forensi che potrebbero essere utilizzate durante il procedimento. In questo modo è possibile evitare vittimizzazioni secondarie e traumi.

In altri paesi, pur non disponendo di strutture dedicate a questo scopo, la disposizione e l’allestimento delle stanze in cui si svolgeranno i colloqui con i bambini sono solitamente predisposti dalla persona che deve condurre il colloquio.

Ecco alcuni criteri generali che dovrebbe avere una stanza:

  • una colorazione tale da mettere a proprio agio il minore;
  • essere a misura di minore ma non infantile. Questo, in particolar modo riferendosi ai MSNA che spesso si trovano nella fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni;
  • evitare di avere oggetti pericolosi e, soprattutto, evitare elementi distorsivi e rumori;
  • evitare, inoltre, di tenere documentazione di altre persone (fascicoli e documenti) in maniera tale da non trasmettere l’impressione che il minore è un fascicolo in mezzo agli altri ma invece è una persona alla quale dedicare le necessarie attenzioni.

Prima di iniziare un’audizione è necessario disporre le sedie nella maniera più opportuna considerando il profilo del minore. Se possibile, bisognerebbe evitare le barriere fisiche tra il minore e chi lo intervista. Sarebbe altrettanto importante sedere in maniera tale che gli occhi del minore e del suo intervistatore possano incrociarsi allo stesso livello. In una situazione ideale, l’intervista con il minore dovrebbe essere videoregistrata. Questo consentirebbe non solo l’acquisizione di elementi utili sia in fase delle indagini che durante il processo ma consentirebbe la riduzione di ulteriori interviste colloqui che aumentano la condizione di stress del minore. La video registrazione si presenta utile nella costruzione di una relazione più naturale durante l’intervista grazie al fatto di evitare distrazioni date dalla verbalizzazione. L’intervistatore dovrebbe sempre sedere di fronte al minore, in modo da mantenere il contatto visivo e lasciare l’interprete o mediatore culturale in una posizione laterale (in una posizione vicina al minore trasmette l’idea che l’interprete sia lì per aiutare a rispondere al minore e in una posizione vicina all’intervistatore sembra che sia un aiutante dello stesso). La figura dell’interprete o mediatore culturale riveste un ruolo fondamentale durante l’intervista. Bisogna sempre precisare che l’interprete non decide sul contenuto delle domande e opera solo come un traduttore e mediatore.  Un altro ruolo fondamentale dovrebbe essere svolto dal tutore o dal rappresentante del minore. Dovrebbe essere presente durante l’intervista (salvo casi particolari) e dovrebbe poter sedere accanto al minore e offrirgli sostegno.

Nella stanza dovrebbero essere presenti strumenti per facilitare l’espressione e il dialogo (penne, matite, cartelloni, fogli, giochi, etc.). Bisogna sempre tenere a mente di avere un abbigliamento adeguato. Spesso, i giovani migranti non accompagnati provengono da zone in conflitto o hanno già avuto esperienze negative con militari e forze di polizia. Sarebbe opportuno evitare di indossare uniformi e divise, in maniera tale da non generare ulteriore stress ed ansia. Altrettanto importante sarebbe evitare l’esposizione a simboli religiosi in maniera tale da fare sempre emergere una neutralità e chiarezza rispetto al proprio ruolo.

Prepararsi per intervistare un minore

La preparazione mentale dell’intervistatore è fondamentale, ecco alcuni punti importanti da ricordare:

  • i minori sono molto sensibili e percepiscono l’indifferenza nei loro confronti;
  • bisogna essere consapevoli delle proprie attitudini e delle proprie aspettative nei confronti del minore e dell’intervista. Questi sono fattori che possono influenzare il corso dell’intervista e le domande che si porranno;
  • bisogna essere consapevoli dei propri pregiudizi e dei propri preconcetti, solo in questo modo si può rimanere obiettivi durante l’intervista;
  • bisogna sempre ricordarsi la posizione sbilanciata che si ha nei confronti del minore;
  • bisogna impedire alle proprie emozioni di influenzare il corso dell’intervista.

Il compito fondamentale di chi svolge un’intervista è quello di poter ottenere delle informazioni dal minore e, possibilmente, realizzare tutto ciò in maniera child oriented. Tutto si basa sul rapporto di fiducia. La fiducia non è facile da costruire ma quando la si ottiene, la qualità e il dettaglio delle informazioni è sicuramente maggiore. L’obiettivo primario è quello di stabilire un clima dove il minore percepisce che l’intervistatore è in grado di capirlo e, soprattutto, che ha la volontà di ascoltarlo. Il primo contatto con il minore risulta fondamentale, è il momento dove si gettano le basi per la costruzione della fiducia. Ogni intervistatore, prima di iniziare l’audizione con un minore, dovrebbe porsi delle domande del tipo:

  • La comunicazione è OK?
  • Dove posso trovare informazioni e strumenti per adattare la mia comunicazione?
  • Mi sono assicurato che il minore possa esprimersi nella sua lingua madre?
  • Come posso assicurarmi che la traduzione è fatta in un linguaggio adeguato al minore?
  • Cosa conosco di questo minore?
  • Sono informato sulla realtà del paese di origine, sulla religione o sul contesto di vita del minorenne?
  • Qual è l’obiettivo che posso realisticamente raggiungere?
  • Quali sono i miei pensieri e le mie ipotesi riguardo al caso?
  • Chi sarà presente oltre a me?
  • C’è qualcosa della mia vita privata che potrebbe influenzare questo lavoro?

La prima impressione è fondamentale, bisogna evitare di essere aggressivi con un tono di voce alto e bisogna controllare anche la comunicazione non verbale (posizione del corpo e sorrisi). Bisogna presentarsi in maniera chiara anche con l’ausilio dell’interprete e poi presentare le eventuali altre figure presenti. In questo modo si favorirà la centralità del minore.

Usare un linguaggio child-friendly è la chiave per stabilire un buon rapporto. Ciò non significa che bisogna usare un linguaggio infantile.  Provare a chiedere delle piccole cose nella propria lingua può essere di grande aiuto per capire se il minore la comprende e a quale livello. Se il minore non comprende la lingua, usare l’interprete o mediatore diventa fondamentale e la stessa relazione di fiducia deve essere costruita anche tra di loro. Bisogna aiutare il minore a capire che il mediatore è presente per consentire la comunicazione e la comprensione ma che in nessun modo potrà intervenire a supporto o a modifica del contenuto dell’intervista. Durante la fase preliminare all’intervista bisogna leggere con particolare attenzione i segni che possano fare emergere aspetti emotivi non evidenziati in precedenza. Bisogna soprattutto prestare molto attenzione all’ascolto.

Attenzione alla comunicazione non verbale significa osservare anche l’espressione del viso, il tono della voce, il modo di camminare, tutti aspetti che potrebbero essere influenzati dalla cultura di appartenenza del minore.

Conoscere il minore

Per iniziare a conoscere il minore è necessario partire dal proprio ruolo e dallo scopo dell’audizione. Tutto ciò aiuterà il minore a comprendere quello che sta succedendo. È utile anche iniziare chiedendo aspetti più generali della sua vita dimostrando interesse nel volerlo conoscere.

Spiegare il proposito dell’audizione

Nell’intervista ad un minore bisogna rimanere ancorati al proprio ruolo ma bisogna anche saper scendere ad un livello meno formale. Presentarsi col proprio nome rende il dialogo più reale e consente al minore di aumentare il senso di fiducia. Tutto deve essere commisurato al livello di maturità del minore e, chiaramente, più piccoli sono maggiori difficoltà si possono incontrare nello spiegare i ruoli e quello che è lo scopo dell’intervista. In questa fase potrebbe essere di grande aiuto l’utilizzo di disegni o di attività attraverso altri strumenti quali giochi. Non bisogna sottovalutare il potere evocativo delle ricostruzioni attraverso questo genere di strumenti.

Come spiegare il procedimento penale al MSNA

Tutto parte dall’età del minore, ad una maggiore età corrisponde, generalmente, una maggior grado di consapevolezza e di abilità cognitiva. Analizzando la condizione dei minori stranieri non accompagnati, emerge che questo percorso non ha questa linearità. Intervengono altri fattori, quali la lontananza dal paese di origine, l’insicurezza dovuta all’assenza di figure parentali, le difficoltà linguistiche, tutte barriere che comportano la necessità di attuare misure specifiche per superarli. Anche in questo caso le due figure che intervengono in supporto sono quella del mediatore e del tutore. Presentare e spiegare il ruolo di entrambi è di cruciale importanza.

La comunicazione

Avere una comunicazione positiva con i minori è il nodo cruciale per far sviluppare il senso di fiducia. La comunicazione positiva si concentra sul rispetto del minore e comprende due fasi: l’ascolto attivo e il dialogo.

Spesso gli adulti incontrano difficoltà a comunicare con i minori specialmente se quando subentrano i sentimenti e le emozioni.

È di fondamentale importanza evitare domande che contengono un perché. Per quanto apparentemente semplice, la domanda che contiene il perché tende a spingere il bambino a dare una risposta anche se non ne è consapevole. In queste circostanze, è opportuno porre una domanda che contiene un perché in modo diverso. È anche importante evitare domande ipotetiche e suggestive. Le domande ipotetiche (cosa faresti se fossi….?) dovrebbero essere evitate per non far costruire ipotesi al bambino; le domande allusive (non pensi che sia stato sbagliato?) non dovrebbero essere poste perché stimolano il bambino a rispondere come vorrebbe l’intervistatore.

L’intervistatore deve offrire chiarimenti e spiegare i passaggi che seguiranno l’intervista e quali sono i diversi scenari che si prospettano.

Vi sono casi, dove oltre alla normale difficoltà nella costruzione di un dialogo e di un rapporto di fiducia, subentrano altre difficoltà. Cosa fare per esempio quando il minore non parla? Questo tipo di problematica, assai comune, dovrebbe essere pre-identificata e già a conoscenza di un intervistatore. In casi simili bisogna usare modi diversi di comunicare per stabilire il contatto e sviluppare rapporto. Oltre a questo caso vi sono altri aspetti che aggiungono complessità, ad esempio, quando il minore non si riesce a concentrare sugli argomenti richiesti, o quando si trova a disagio con l’interprete, o quando mostra disinteresse o peggio si pone con aggressività. Una situazione di difficoltà, in generale, si presenta quando la comunicazione viene compromessa e viene minata la relazione di fiducia.
Nell’immaginario collettivo, i minori compresi nella fascia di età che va dai 14 ai 18 anni sono considerati maturi a sufficienza per poter fornire risposte ragionate su gli argomenti. Questo non è sempre vero e non lo è, in particolar modo, per i minori stranieri non accompagnati. Contesti culturali ed educativi differenti possono incidere sulle capacità cognitive e questo dovrebbe essere ben tenuto in considerazione.

È anche importante incoraggiare il minore a narrare nella sua libera espressione in modo che la spontaneità della narrazione non vada persa. Ad esempio, durante un’intervista, l’intervistatore non dovrebbe mai interrompere il bambino che sta raccontando alcuni fatti proponendo domande approfondite o diverse. In questi casi è necessario prenderne atto e chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in una fase successiva. È sempre utile strutturare il colloquio su diversi livelli: un livello legato ai fatti e un livello legato più alla sfera emotiva. Va considerato che il tema della credibilità delle dichiarazioni è sempre molto delicato, soprattutto con i minori stranieri non accompagnati, ricordando sempre che è molto più facile ottenere informazioni autentiche quando il minore si sente accolto e fiducioso di poter raccontare la sua storia liberamente. Durante un colloquio è sempre utile introdurre il nuovo argomento dopo essersi assicurati di aver chiuso il precedente.

Fase della chiusura

Al termine del colloquio sarebbe utile effettuare una verifica tramite l’utilizzo di una check list per verificare che tutti gli argomenti necessari siano stati trattati e se ciò è stato fatto si deve passare alla conclusione. L’Ufficio europeo di supporto per l’asilo EASO ha sviluppato diversi strumenti che possono essere utilizzati nel contesto del riconoscimento della protezione internazionale, per supportare il lavoro dei funzionari che hanno colloqui con i minori migranti non accompagnati. Alcuni di questi strumenti possono essere adattati nel contesto delle attività giudiziarie. Fondamentale è l’utilizzo di specifiche check list e strumenti di monitoraggio [8]. È sempre necessario ricordarsi di non lasciare aperte questioni che non sono state discusse in modo approfondito. Alla fine, è opportuno ringraziare il bambino o la sua collaborazione. I bambini migranti non accompagnati non devono essere considerati come un vaso che può essere lasciato senza coperchio. Il riordino è necessario per non creare ulteriori traumi e disordine nella vita di persone che già si trovano in una condizione vulnerabile e, a maggior ragione, quando in una condizione o nell’altra incontrano la giustizia.

Informazioni paesi di origine
Le informazioni sui paesi di origine nel sistema giudiziario penale

Uno strumento tipico della procedura di riconoscimento dei rifugiati è la cosiddetta ricerca delle informazioni sui Paesi di origine, COI-Country Origin Information. Questo strumento, necessario per la determinazione delle misure di protezione internazionale, può risultare efficace anche nella fase dell’azione penale (pre-processuale e processuale).

Basti pensare, ad esempio, al contesto delle vittime dello sfruttamento ai fini sessuali. Lo scenario con il quale il magistrato dovrà confrontarsi non è solo quello del fenomeno criminale che investe il territorio italiano ma anche la sua dimensione internazionale. Il peso e la ricaduta delle dichiarazioni fatte da una vittima durante le indagini o il processo non rimangono dentro i confini ma, spesso, incidono nella vita dei familiari che vengono esposti ad una condizione di rischio  per la propria vita. Le vittime, preoccupate per le ritorsioni che incidono sulla vita dei propri cari, diventano riluttanti a parlare e ciò rappresenta un limite per l’azione esercitata dal Pubblico ministero e dai giudici.

Oppure al contesto di un minore straniero non accompagnato autore di reato che appartiene ad una gang organizzata dove il minore sarà ritroso a dialogare proprio per il rispetto del codice di appartenenza alla stessa organizzazione. Conoscere il contesto delle gangs significa poter interagire con il minore, durante la valutazione individuale, con un degli strumenti più adeguati.

Bisognerebbe quindi porsi delle domande per verificare se il minore appartiene a un gruppo vulnerabile, quali rischi specifici corre nel proprio paese d’origine e quale ripercussione ciò genera nel minore e conseguentemente nell’attività di valutazione individuale.

Inserire all’interno di un modello che riguarda la valutazione individuale di un MSNA, la possibilità di sviluppare e accrescere le competenze e le conoscenze sulle diverse realtà dei Paesi di origine significa agevolare il minore nel poter raccontare e, soprattutto, comprendere in maniera più dettagliata ciò che il minore potrà raccontare. Tutto ciò integra la procedura di valutazione individuale.

Appare utile descrivere i criteri generali della conduzione di una ricerca COI e come utilizzare l’informazione reperita.

In termini molto semplici, possiamo definire la COI come quella informazione sulla situazione nei paesi di origine dei rifugiati che può essere utilizzata per determinare il bisogno di protezione internazionale.

Come già anticipato, la COI ha una funzione informativa che si presta ad essere utile anche in una procedura investigativa o in un procedimento penale.

I principali elementi che possono essere reperito attraverso la ricerca COI interessano le seguenti aree:

• Diritti umani e situazione di sicurezza
• Situazioni politiche e quadro giuridico e legislativo
• Aspetti culturali e attitudini della società
• Situazione umanitaria ed economica
• Lista di eventi e incidenti di sicurezza

L’elemento fondamentale della COI è la fonte ed è essenziale che chi svolge la ricerca e ne pubblica i risultati non abbia un interesse personale [9]. La COI è un’informazione sui Paesi di origine e non contiene elementi procedurali o legali.

Lo scopo della ricerca COI è quella di fornire supporto al decisore e deve essere abbinata alle ulteriori azioni che si svolgono durante una procedura di valutazione individuale. Affidarsi al contenuto di una COI per praticare delle scelte è sicuramente sbagliato. Le ricerche COI devono essere utilizzate al fine di corroborare alcune dichiarazioni che possono essere rese durante una procedura di valutazione individuale.

Di seguito si elencano alcuni dei principali strumenti di ricerca attraverso il web che sono in grado di offrire una varietà di informazioni sui paesi di origine catalogati per tematiche:

www.ecoi.net  – E’ il portale di informazione più utilizzato in ambito europeo ed è stato sviluppato dalla Croce rossa Austriaca. E’ considerato una risorsa molto affidabile e precisa con un aggiornamento costante. Il portale offre ampi focus sulle tematiche dei diritti umani.
www.refworld.org – E’ il portale sviluppato dall’UNHCR ed è il più grande sito di informazioni sui Paesi di origine dei rifugiati.
www.accleddata.com – E’ un sito gestito da un organizzazione indipendente; offre informazioni e dati disaggregati sui conflitti nel mondo e sui relativi incidenti di sicurezza.
www.ispionline.it – L’istituto per gli Studi di Politica Internazionale è oggi riconosciuto tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali.

I minori stranieri non accompagnati che entrano in contatto con il mondo della giustizia penale provengono da Paesi dove la situazione in termini di sicurezza e di garanzia dei diritti umani è alquanto precaria o compromessa.  L’utilizzo di uno strumento quale quello delle COI, da parte del PM o del giudice o, più in generale, di chi entra in contatto con il minore e conduce parte di una valutazione, è sicuramente di rilievo al fine di poter conoscere aspetti della vita del minore che diversamente sarebbero trascurati. Un modello per la valutazione individuale dei casi di minori stranieri non accompagnati dovrebbe prevedere anche una formazione sull’utilizzo di questi strumenti.

Mediazione culturale
La previsione della figura di mediatore culturale all’interno del sistema di giustizia minorile e di comunità

La Legge n. 47 del 7 Aprile 2017, la legge Zampa, ha disposto specifiche disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e riconosce che “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea”. Questo testo di legge, inoltre, promuove indirettamente l’uso dei principi di una giustizia a misura di minorenne, ad esempio, quando raccomanda che la comunicazione con i minori non accompagnati avvenga con l’aiuto di un mediatore culturale [10], in una lingua che egli possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione. Tutto ciò appare essere in linea non solo con direttiva 800/16 e con la direttiva 22/2012 ma anche con la direttiva 64/2010 in materia di diritto all’interpretariato e alla traduzione in un procedimento penale. E’ necessario mettere in luce quelle che sono le esperienze europee che hanno portato alla nascita della figura del mediatore culturale. In Italia e Spagna è prevista la figura del mediatore culturale.  Si tratta, perlopiù di una competenza trasversale che gli interpreti possono acquisire ed è volta a facilitare la comprensione reciproca e quindi le relazioni tra persone con un diverso background culturale che va oltre la mera traduzione e interpretariato [11].

Nelle buone prassi descritte in precedenza, in particolare quella realizzata dalla procura e dall’ente anti tratta per la protezione delle vittime, abbiamo avuto modo di comprendere la centralità del ruolo delle mediatrici e dei mediatori nella presa in carico e nel sostegno delle vittime.

Appare utile delineare i tratti fondamentali della figura del mediatore culturale:

Il mediatore culturale è una figura specialistica che opera nel settore della comunicazione interpersonale, ma soprattutto, può essere definita come quella figura ponte tra culture diverse; un mediatore qualificato e con esperienza è  in grado di conoscere la cultura e la lingua di uno o più paesi stranieri, e, soprattutto, possiede gli strumenti per costruire la relazione tra persone con culture e lingue diverse. La figura del mediatore culturale è particolarmente rilevante nel settore dell’immigrazione, dove spesso si ha necessità di interagire con diverse culture in diversi momenti ma, sicuramente, trova particolare importanza in altri settori tra i quali quello della giustizia e in particolar modo di quella minorile. I tribunali non hanno mediatori culturali e linguistici che svolgono il ruolo di tramite tra giudici e imputati e tra operatori degli uffici.  Piuttosto si affidano ad elenchi ed albi di interpreti che vengono chiamati solo per la traduzione linguistica durante le udienze. Tutto ciò appare essere non sufficiente quando si parla di valutazione individuale di un minore straniero coinvolto in un procedimento penale. L’opportunità di iniziare a pensare ad un inserimento organico e strutturato all’interno degli uffici, non solo dei tribunali ma anche delle procure, appare essere la possibilità per la realizzazione di un modello di valutazione individuale che tenga conto non solo delle necessità imposte dal dettato normativo ma anche dei bisogni che i minori stranieri, vittime o autori di reati, portano con sé. I mediatori culturali devono avere una formazione specifica in materia penale e devono operare all’interno del sistema basandosi su un codice deontologico ed etico.

Sviluppo delle capacità
Strumenti di sviluppo delle capacità per il coordinamento e monitoraggio del lavoro di rete

Nel pieno rispetto del diritto del minorenne alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra i diversi operatori, al fine di ottenere una conoscenza d’insieme del minorenne e una valutazione della sua situazione giuridica, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva. Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per gli operatori che lavorano con o per i minorenni come avvocati, psicologi, medici, polizia, funzionari dell’immigrazione, assistenti sociali e mediatori.

Come abbiamo avuto modo di comprendere, nella valutazione e nella determinazione dell’interesse superiore del minorenne (BIA e BID) e quindi anche nella valutazione individuale durante un procedimento penale, sono coinvolti più operatori appartenenti a discipline diverse e ad enti o organizzazioni diversi.

Appare necessario porsi le domande:

Esiste un meccanismo di coordinamento tra i diversi operatori coinvolti in queste procedure?
Esistono ulteriori possibilità per armonizzare le procedure partendo da alcune attività di “capacity building” ossia il miglioramento e il potenziamento delle proprie capacità?

Ad entrambi i quesiti si può dare risposta affermativa.

Come già descritto in precedenza, la Legge 47/2017 ha introdotto la Cartella Sociale, cioè quello strumento di collaborazione inter-istituzionale che ha lo scopo di proteggere il superiore interesse e i diritti del minorenne straniero non accompagnato.

Un sistema multi-agenzia o multidisciplinare, come quello descritto in questo modello, necessita di un investimento non solo in termini di formazione continua e di formazione specifica sulle tematiche in questione ma richiede inoltre di programmare attività di capacity building su tre livelli:

Un livello individuale dove il singolo può investire in attività di formazione mirate all’acquisizione di nuovi strumenti e nuove competenze. La formazione realizzabile sia in modalità tradizionali che attraverso nuovi strumenti (webinar etc.) consente al singolo individuo di promuovere sé stesso e il proprio accrescimento portando beneficio all’interno del proprio contesto lavorativo. Un ulteriore attività utile è quella della tutorship o del mentoring (tutoraggio o supporto). In questo modo, il singolo professionista che opera all’interno della rete, può beneficiare di un servizio di guida e assistenza basata sull’esperienza altrui.

Un livello organizzativo dove la rete cerca di migliorare la propria capacità di governance e di crescita.  Le attività funzionali a questo livello riguardano l’utilizzo di esperti per migliorare la capacità di lavoro della stessa rete, la stipula di convenzioni e protocolli che possano delineare con maggiore chiarezza il compito e le funzioni dei singoli attori della rete e l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e di nuovi supporti al fine di migliorare la gestione dell’informazione e le attività di coordinamento.

Un livello sistemico dove la rete o il sistema multi-agenzia esercita attività di promozione e supporto nell’assunzione di decisioni che possano incidere sul cambiamento non solo da un punto di vista legislativo e politico ma anche culturale. Il sistema può interagire con l’esterno influenzando in maniera l’opinione pubblica contribuendo alla diffusione della conoscenza su tematiche altrimenti ignorate.

1. Analytical report CFJ-DCSC project – interview with Public Prosecutor (IT/P/1)
2. Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (17G00062) (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017)
3. Analytical report CFJ-DCSC project – interview with a child involved in a reintegration programme (IT/MS/1)
4. Analytical Report CFJ-DCSC project – interview with USSM office of Palermo
5. Article 9, Law n. 47 of 7 April 2017, Rules in the field of protection of unaccompanied migrant children (17G00062) (GU n.93 of 21-04-2017)
6. Example of the social file of a project funded by AMIF Programme: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14._cartella_personale_minore.pdf
7. Barnahus model – https://www.barnahus.eu/en/about-barnahus/
8. EASO Practical Guide: Personal interview – https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
9. https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf
10. LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062) (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017)
11. Defence for children – CFJ Toolkit. The project CFJ-IA is funded by teh EU under the Erasmus + Programme – http://www.defenceforchildren.it/files/CFJ-Toolkit_A5_IT_201204.pdf

Questo progetto è cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020).

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.