MODELLO ITALIANO DI COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI
In questo modello si racconteranno le buone prassi già sviluppate in tema di protezione dei minori e in particolare di valutazione individuale, e si condivideranno degli strumenti (parte da approfondire) che il sistema giudiziario penale potrebbe integrare.
Il primo passo sarà partire dalla Direttiva (UE) 800/2016 e dalla Direttiva (UE) 29/2012. Quindi prenderemo in considerazione le migliori pratiche internazionali sulla valutazione individuale e la determinazione del “superiore interesse” di un minore straniero non accompagnato.
Saranno prese in considerazione le Best Interest Procedures elaborate dall’UNHCR e le linee guida sul “Child Case Management” redatte dal del Child Protection Working Group.
Verranno poi descritte le buone pratiche dalle quali sarà possibile delineare un modello astratto di valutazione individuale; verranno forniti esempi su come lo stesso modello può essere utilizzato nelle diverse fasi procedurali.
Infine, verranno indicati strumenti pratici che potranno essere d’ausilio sia nella fase di valutazione che di presa in carico; verrà proposta altresì l’adozione di specifici protocolli d’intesa tra i diversi soggetti coinvolti per favorire l’attività di coordinamento e di rete.
Questo modello si rivolge prevalentemente a tutti gli operatori che hanno un contatto diretto con minorenni stranieri non accompagnati sia durante, che prima e dopo il procedimento. Tra questi possono esservi: assistenti sociali e personale dell’USSM, avvocati, giudici, pubblici ministeri, operatori per la protezione dell’infanzia, personale delle comunità di accoglienza, tutori, interpreti/mediatori culturali e personale dell’ente anti tratta.
All’inizio abbiamo presentato Amin e Destiny e abbiamo accennato alle loro storie.
Amin ha commesso un reato senza esserne consapevole; ad oggi, non gli è chiaro cosa stia succedendo nella sua vita e soprattutto quale sarà il suo futuro.
Poniamoci delle domande?
- Un modello di valutazione individuale, basato sul concetto dell’”approccio multidisciplinare” (così come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo), può effettivamente avere un impatto nella vita di Amin?
- Lo stesso modello può migliorare il sistema?
Le risposte possono essere entrambe affermative.
Un modello di valutazione individuale (individual assessment), che raccoglie in sé le buone prassi già consolidate in altri contesti, e le implementa ed integra all’interno del sistema penale, consente al minore di poter ricevere un trattamento equo e basato su degli standard sempre più universali in tema di applicazione dei diritti umani. Bisogna aggiungere che, un modello tale consente al sistema un’ottimizzazione delle proprie risorse strumentali e non e, inoltre, garantisce una maggiore incisività ed efficacia nell’azione giudiziaria nelle diverse fasi.
Secondo i risultati della ricerca sviluppata nell’ambito del progetto CFJ-DCSCP, il sistema italiano ha ancora delle carenze che devono essere risolte [1]:
- quadro normativo incompleto, la Direttiva UE 2016/800 non è stata recepita;
- mancanza di coordinamento e meccanismo di rinvio tra gli stakeholder coinvolti nella procedura di valutazione individuale;
- mancanza di Procedure Operative Standard su: “quando, chi, perché e come”, I. A. dovrebbe essere condotta.
Lo scopo della valutazione individuale è proteggere dalla vittimizzazione secondaria, promuovere il reinserimento sociale e consentire la partecipazione nei procedimenti penali in linea con l’interesse superiore del minore.
Nello svolgimento delle singole procedure di valutazione, dovrebbero essere affrontati in modo specifico i seguenti aspetti:
Quando si lavora con le vittime:
- Qual è la condizione personale, e quali sono le vulnerabilità e le risorse (non solo in senso materiale) del minore?
- Quali possibili soluzioni si possono applicare nella cura del minore?
- Quali sono le lacune che interessano in modo particolare il Sistema di Tutela dell’Infanzia e quali le maggiori criticità?
Quando si lavora con autori di reato:
- Quali esigenze e situazioni incontra un minore straniero non accompagnato coinvolto in un procedimento penale?
- Quali possibili soluzioni possono essere applicate nella cura e nel reinserimento dei minori migranti non accompagnati?
- Quali possibili interventi possono essere previsti dal punto di vista dell’attività di follow-up.
Bisogna, inoltre, capire in quali aree un modello di valutazione individuale può rispondere ai bisogni e le criticità individuate, chi sono gli altri interlocutori (attori istituzionali, ONG, organismi internazionali) e quali risorse addizionali sarebbero necessarie per una maggiore implementazione delle procedure di valutazione individuale.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia di New York del 1989 è il primo strumento internazionale vincolante che promuove l’idea dell’“approccio olistico” o “multidisciplinare” nei confronti dei minori ed esprime un’attitudine alla soddisfazione delle esigenze dei minori.
Il minore, oggi, viene considerato come una persona titolare di diritti con i suoi bisogni, opinioni, speranze e paure e viene reso partecipe e protagonista delle scelte del suo futuro. Utilizzare un approccio olistico significa considerare il minore e valorizzare la sua dignità.
I seguenti articoli della Convenzione sono stati identificati come principi generali che esprimono lo spirito della Convenzione [2]:
- Art. 2 – “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”;
- Art. 3 – “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione permanente”.
- Art. 6 – “Gli Stati parti riconoscono che ogni bambino ha il diritto intrinseco alla vita e garantisce il più possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino”;
- Art. 12 – “Ai bambini è garantito il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, dato il loro peso in funzione dell’età e del livello di maturità”.
- Art. 40 della Convenzione, definisce in maniera più dettagliata i diritti dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato; invita i paesi firmatari della Convenzione a promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo individua le garanzie procedurali minime per il minore, il limite minimo di età per la responsabilità penale, nonché promuovere procedure che implichino l’attuazione di un insieme di alternative all’istituzionalizzazione e alla reclusione.
Durante il procedimento, il minore dovrebbe ricevere un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali [3].
1. Rapporto analitico del progetto CFJ-DCSCP
2. Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/crc.aspx
3. Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/crc.aspx
Questo progetto è cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020).
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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